Skip to Content

News

CBAM: nuovi dazi ambientali sulle merci importate. Dal 1 ottobre 2023, primi obblighi

L’Europarlamento ha approvato il “pacchetto misure ambientali”: i settori dell’acciaio, cemento, alluminio, elettricità, idrogeno e dei fertilizzanti, dal gennaio 2026, saranno soggetti al pagamento del CBAM, un nuovo dazio ambientale destinato a riequilibrare il dumping ecologico.

L’Unione europea (UE) sta per introdurre il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), che ha lo scopo di integrare l’attuale sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori.

 

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione.

 

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE  questi prodotti dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e indirette nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero.

 

Piena operatività dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici, che dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE.

Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM.  Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione, a partire dal 1° gennaio 2025).

Saranno esonerate dagli obblighi CBAM le merci di “valore trascurabile” e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati (es. Svizzera).

Per saperne di più:

CBAM, clicca qui

ETS, clicca qui

0 Leggi di più →

Esportare in Turchia, il certificato ATR

Dal 2021 è possibile evitare il certificato di origine per le merci provenienti dalla UE e destinate alla Turchia se accompagnate da certificato ATR

Infatti l’utilità di questo documento è duplice.

Dal punto di vista formale, l’ATR – previsto dall’Accordo di Unione Doganale che lega la Turchia all’Unione Europea e rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione a richiesta dell’operatore esportatore autorizzato – attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica. Resta ovviamente salva la possibilità per le autorità doganali di richiedere prove supplementari qualora emergessero dubbi sull’effettiva origine del prodotto.

Inoltre, grazie all’ATR è possibile godere di un trattamento daziario preferenziale che prevende l’esenzione per le spedizioni in import o export dalla Turchia verso l’Europa e viceversa.

0 Leggi di più →

Incoterms®, conosciamo le rese commerciali internazionali?

La gestione dei rischi, delle responsabilità e dei costi nel commercio internazionale è di fondamentale importanza: la distanza geografica tra gli operatori economici può creare problemi se il rapporto non è basato su indicazioni univoche condivise a livello mondiale.

Al fine di identificare con chiarezza il momento/luogo della consegna, si è deciso a livello internazionale di introdurre una serie di termini di “resa merce”, chiamati Incoterms® (International Commercial Terms): si tratta di regole per identificare in modo univoco la ripartizione dei costi connessi al trasporto della merce ed il momento in cui avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore.

Un’agevolazione – di carattere facoltativo –  che riguarda la vendita delle merci di grande utilità.

Gli Incoterms® sono stati elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI, in inglese ICC) per la prima volta nel 1936 ed hanno da subito assunto una grande importanza negli scambi commerciali internazionali e periodicamente aggiornati, da ultimo 2020

Gli 11 Incoterms® possono essere divisi per Rese

  • Rese per qualsiasi modalità di trasporto: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
  • Rese per trasporto via acqua: FAS, FOB, CFR, CIFPossono essere classificati anche per cumulo di obbligazioni in capo al venditore:
  • Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in capo al venditore)
  • Gruppo F: FCA – FAS – FOB (trasporto principale a carico del compratore)
  • Gruppo C: CPT – CIP – CFR – CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore)
  • Gruppo D: DAP – DPU – DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a suo carico).

Per il dettaglio sulle singole rese e approfondimenti, clicca qui 

0 Leggi di più →

Ex-Works: è veramente una resa senza problemi?

L’80% delle imprese italiane in export utilizza il termine di resa Ex Works (EXW), o Franco Fabbrica: una comodità che però nasconde alcune insidie operative.
Certo, questa misura pone in capo al venditore/esportatore un’unica obbligazione: la messa a disposizione della merce, in luogo concordato e con i documenti necessari al trasporto, gli altri obblighi e rischi sono a carico del compratore
Ci sono tuttavia rischi doganali e assicurativi evidenziati dalla pratica quotidiana che rimangono a carico del venditore.

Tra questi è il mancato appuramento entro 90 giorni della bolla doganale presso la dogana di uscita: in questo caso è onere del venditore italiano fornire una serie di prove alternative dell’avvenuta esportazione. In caso contrario scatta la procedura di recupero IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’applicazione di una sanzione

Inoltre EXW significa anche “merce a terra” ovvero il compratore deve occuparsi anche del carico ma è esperienza di tutti gli operatori vedere invece che è lo stesso venditore che provvede (per “velocizzare” il carico e far partire il vettore). Questa attività però non rientra tra quelle concordate in sede contrattuale (ricordiamo, è un EXW) e potrebbe prestare il fianco a contrasti con il venditore in merito alla responsabilità per il danneggiamento della merce e con l’assicurazione per la copertura e meno di questa attività di carico.

5 Leggi di più →