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Esportare l’arte | Il caso degli strumenti musicali: il violino

Per esportare uno strumento musicale, oltre alla dichiarazione doganale, è necessaria una documentazione che attiene alla qualifica o meno di “bene culturale” dell’oggetto. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) regola questi aspetti.

In considerazione delle diverse casistiche previste dal Codice, ci focalizziamo sul caso di uno strumento musicale, in particolare un violino:

  • di proprietà privata
  • che non sia già intervenuta la dichiarazione di interesse culturale emessa dal Ministero dei Beni Culturali
  • in uscita definitiva dal territorio nazionale (es. per vendita)

Per esportazione in uno dei Paesi della UE

La normativa prende in considerazione principalmente tre elementi: l’esistenza in vita dell’autore dell’oggetto, l’anno di realizzazione dello stesso e il suo valore. Le dichiarazioni da presentare all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza competente per territorio, sono cosi schematizzate:

AutoreTipo e Data realizzazioneValoreModulo da presentare all’Ufficio Esportazione
ViventeOpere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d’arte /Data non rilevanteElemento non rilevanteAAC – Autochiarazione Arte Contemporanea
Non viventeEntro 70 anniElemento non rilevanteAAC – Autochiarazione Arte Contemporanea
Non viventecose di interesse culturale/ oltre 70 anniInferiore E. 13.500AAC – Autochiarazione Arte Contemporanea
Non viventeOltre 70 anniSuperiore E. 13.500ALC – Attestato di libera circolazione
Non viventeOltre 70 anniInferiore E. 13.500DVAL – Dichiarazione con limite di valore
Non viventeOltre 50 e meno 70Elemento non rilevanteD50

 

Per esportazione in Paesi Extra-UE

Sono invece soggette a Licenza di esportazione le spedizioni di taluni beni e nel limite di valore minimo indicato dalla Tabella Valori Licenza di esportazione  e la richiesta deve essere presentata successivamente al rilascio del documento principale: AAC, ALC, DVAL oppure D50
Per gli strumenti musicali il limite minimo è di Euro: 50.000.

L’iscrizione al sistema SUE

Tutti i documenti inerenti alla circolazione dei beni devono essere presentati in via informatica attraverso il Sistema Informativo Uffici Esportazione – SUE.
L’accreditamento è obbligatorio per qualsiasi tipologia di utente.

Per i criteri utilizzati per il rilascio dell’Autorizzazione di Libera Circolazione, qui

 

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13° Pacchetto sanzioni Russia: in vigore dal 23 febbraio 2024

Nuovo giro di vite nelle sanzioni contro il commercio verso la Russia

Lo scorso 24 febbraio l’UE ha adottato il 13° pacchetto di misure (Regolamento 2024/745) volte a inasprire le sanzioni economiche esistenti contro la Russia.

Il nuovo pacchetto si concentra in particolare su tre aspetti: l’inserimento, tra i soggetti listati, di ulteriori società e individui coinvolti nello sforzo bellico russo; l’ampliamento delle restrizioni su prodotti tecnologici avanzati che potrebbero favorire il rafforzamento militare e di difesa russo; restrizioni verso società di Paesi terzi coinvolti in forniture alla Russia.

Il dettaglio

Sono stati modificati gli elenchi delle voci doganali esportabili e solo per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici
NC 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50e 8504 90, i divieti non si applicano all’esecuzione, fino al 25 maggio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Sono stati modificati i seguenti allegati:
• allegato IV (elenco persone e enti)
• allegato VII, parte B (elenco dei beni e delle tecnologie)
• allegato XXIII (elenco dei beni non esportabili)
• allegato XXXVI (paesi partner nel controllo delle importazioni di prodotti siderurgici: Norvegia, Svizzera e Regno Unito)

Vedi 
Regolamento 2024/745, clicca qui

 

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Origine Preferenziale: novità sul PEM da gennaio 2025

In arrivo importanti novità per gli operatori economici per l’inserimento di nuove indicazioni sulla ben conosciuta convenzione PEM: semplificazioni e parametri per favorire maggiormente gli scambi commerciali.

Diamo insieme uno sguardo ai punti salienti.

Cosa è il PEM

La Convenzione PEM è nata nel 20213 con l’obiettivo di uniformare le regole sull’origine preferenziale contenute nelle intese bilaterali firmate da ciascun Paese aderente con l’Unione europea.

Nel dicembre del 2023 il Comitato Misto della Convenzione PEM ha adottato un nuovo set di regole di origine preferenziale che mira ad incrementare gli scambi preferenziali tra l’Unione europea e i suoi partner paneuromediterranei. Vedi link

Le principali novità

Si tratta di nuove indicazioni che mirano a rafforzare l’interscambio tra i paesi partner con regole più flessibili per gli operatori economici rispetto a quelle previste dall’attuale PEM.

Tra le novità più significative:

  • regole di origine più semplici, ad es. l’eliminazione dei criteri cumulativi
  • aumento, dal 10% al 15%, delle soglie di tolleranza per i materiali non originari
  • possibilità di ottenere restituzioni daziarie all’esportazione per un numero maggiore di prodotti

E previsto anche lo sviluppo di modalità di gestione elettronica delle prove di origine

Quando e da quali Paesi

Le nuove regole saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2025 e riguarderanno gli scambi tra l’Unione europea e i Paesi della Convenzione PEM (Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Isole Fær Øer, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Marocco, Montenegro, Norvegia, Autorità Palestinese, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina). re delle nuove regole

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CBAM, prorogata di 30 giorni la presentazione della prima relazione ma non è automatica

Prorogata di 30 giorni la presentazione della prima relazione CBAM, a causa delle numerose difficoltà riscontate dagli operatori nell’accesso al portale dedicato (vedi anche qui)

Si avvia quindi la Fase transitoria dell’inizio dell’applicazione di quello che diventerà un tributo sulle produzioni a maggior consumo di carbonio ed inquinanti. Vediamo insieme i primi punti da conoscere per affrontare questa fase.

Cosa è il CBAM

Il CBAM nasce principalmente per combattere il c.d. dumping ambientale: impedire cioè che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo legato all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine, contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea, (vedi ad esempio, il sistema (ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE che regola lo scambio delle quote di emissione di CO2).

Cosa é la Fase transitoria e quanto dura

  • Si tratta di una fase sostanzialmente focalizzata sulle comunicazioni dei vari settori e sul monitoraggio (per il biennio 2024 – 25). In questa fase non saranno previsti tributi né l’acquisto dei Certificati CBAM, obbligatori invece dal 1 gennaio 2026
  • E’ previsto l’invio di una dichiarazione trimestrale alla Commissione Europea – incaricata anche dei controlli – in cui sono specificati : (a) la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre; (b) le emissioni di CO2 incorporate in tali merci; (c) gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni. Le dichiarazioni incomplete o inesatte potranno essere sanzionate dallo Stato.

Che prodotti riguarda

  • I settori coinvolti sono: Cemento, Ferro e Acciaio, Alluminio, Fertilizzanti, Energia Elettrica e Idrogeno. Per capire concretamente se il prodotto importato rientra nelle categorie CBAM è necessario avere particolare attenzione ella Nomenclatura Tariffaria e all’origine della Merce.
  • Per un elenco delle Nomenclature tariffarie coinvolte, consultare agli Allegati I e II  del Regolamento 2023/956
  • Prodotti importati diversi da quelli indicati nell’Allegato I e II ma contenenti materiale assoggettato alla normativa CBAM non sono soggetti a dichiarazione.

Chi è Dichiarante ai fini CBAM

  • L’importatore
  • Il rappresentante doganale indiretto, nel caso l’importatore sia extra UE
  • Il rappresentante doganale indiretto che abbia accettato gli obblighi derivanti dalla normativa (ex art.32, Reg.2033/956)

La proroga non è automatica

A seguito dei problemi tecnici riscontrati nell’accesso e nel funzionamento del Registro transitorio CBAM, dal 1° febbraio 2024, sarà disponibile sul Registro transitorio CBAM una nuova funzionalità che consentirà ai dichiaranti di richiedere, secondo le modalità e i termini definiti dalla Commissione, ulteriori 30 giorni per inviare il rapporto CBAM del quarto trimestre 2023, la cui scadenza è prevista al 31/01/2024.

I dichiaranti che non riscontrano problemi tecnici di rilievo sono comunque invitati a presentare il rapporto CBAM e inviarlo entro la fine del periodo di riferimento. come già numerosi hanno proceduto ad effettuare.

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Pianificazione doganale: vale la pena di non farla?

“Compliance doganale” ovvero quello che ogni azienda versata al commercio internazionale dovrebbe sapere.
Ma non è sempre cosi: ancora oggi, soprattutto nelle PMI, la pianificazione doganale non ha lo stesso rilievo dell’attività commerciale ed amministrativo-finanziaria.
Sottovalutarla comporta però tanti rischi.
Danilo Desiderio con competenza e chiarezza affronta l’argomento in un articolo apparso sul numero 6/2023 de Il Doganalista .

 

Compliance e pianificazione doganale

di Danilo Desiderio
Esperto in regolamentazione doganale e del commercio estero con più di 20 anni di esperienza nei settori della facilitazione del commercio, modernizzazione doganale, gestione integrata delle frontiere, commercio internazionale e promozione delle esportazioni. Autore di molte pubblicazioni in materia doganale

Chiunque effettua operazioni di commercio internazionale conosce l’importanza della ‘compliance doganale’. Nonostante si tenda oggi a fare abuso di questo termine, pochi tuttavia sanno esattamente cosa esso significhi e soprattutto quali siano le finalità del processo che mira ad assicurarla, ossia la cd. ‘pianificazione doganale’, con i rischi che esso mira a scongiurare. Questo articolo mira a gettare luce su questi due aspetti.

Compliance e pianificazione doganale

In una prima approssimazione, per compliance (o conformità) doganale si intende il fatto che le proprie spedizioni di merci sono conformi alle norme che ne regolano il trasferimento da e verso l’estero.

La compliance doganale è il risultato di un processo logico-analitico che consiste nell’esecuzione di una serie di operazioni, condotte ex ante (ossia prima ancora dell’avvio dell’operazione di commercio internazionale), aventi per oggetto l’analisi delle normative, delle procedure e dei requisiti documentali applicabili nel paese o territorio doganale di esportazione, di importazione e, a volte, anche in quello di transito. Questo processo, nel suo insieme, è detto di ‘pianificazione doganale’.

La relazione tra pianificazione doganale e compliance è pertanto un rapporto processo-risultato.

Navigare nelle procedure doganali di diversi paesi è tuttavia un’attività complessa che richiede tempo e competenze tecniche specialistiche. Ragion per cui il più delle volte si preferisce affidarne l’esecuzione ad un professionista esterno all’azienda, soprattutto quando quest’ultima non dispone di personale interno qualificato in grado di condurre tale analisi internamente.

Mentre la conformità doganale è un obbligo normativo, la pianificazione doganale è un’attività la cui conduzione rimane nella discrezione dell’operatore economico, ma che ciononostante costituisce la chiave di volta per un’esperienza di spedizione internazionale fluida, efficiente e con rischi ridotti al minimo.

Mantenere una posizione rigorosa nella conduzione delle attività di pianificazione doganale significa dunque elevare una barriera protettiva contro potenziali ostacoli alle spedizioni.

Le difficoltà nell’eseguire una corretta pianificazione doganale sono legate essenzialmente al fatto che ogni paese o territorio doganale presenta una propria serie di regole di importazione ed esportazione, misure tariffarie e requisiti di documentazione che differiscono gli uni dagli altri.

Trascurare o fare un passo falso nell’interpretazione di una sola di queste regole può innescare una reazione a catena di ritardi od interruzioni nelle catene di approvvigionamento, con l’applicazione di possibili sanzioni od addirittura il sequestro delle merci, esponendo l’azienda a perdite di fatturato e possibili danni di reputazione.

In estrema sintesi, è possibile classificare come segue i rischi che una adeguata pianificazione doganale tende a scongiurare:

Rischio finanziario

La mancata conformità alle normative sul commercio internazionale può gettare un’ombra sull’intera attività dell’azienda, causando contraccolpi finanziari in grado di impattare negativamente sul suo fatturato o di danneggiarne la reputazione.

Tra questi rischi rientra innanzitutto quello dell’applicazione di sanzioni pecuniarie, ed a volte anche penali, che possono nel primo caso essere addirittura retrodatate per compensare, ad esempio, il mancato pagamento dei dazi dovuti ad una certa data. I governi e le agenzie governative dei vari Paesi impongono la conformità doganale attraverso sanzioni che possono aumentare sensibilmente a seconda della gravità della violazione.

Tali sanzioni possono comportare la necessità per l’azienda di compensare la perdita sottraendo fondi inizialmente destinati ad altri settori, come la comunicazione, il marketing o iniziative di crescita o di sviluppo dei dipendenti (es. attività formative).

Ritardi e interruzioni

Ritardi e interruzioni rappresentano un altro rischio critico derivante dalla non-conformità. Le dogane ed altri organismi di controllo alle frontiere hanno il potere di sospendere o bloccare lo svincolo delle merci per condurre ispezioni o verifiche documentali. Le spedizioni non conformi sono soggette a tempi di sdoganamento mediamente più lunghi, con conseguenti ritardi che possono ripercuotersi lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Di conseguenza, i programmi di produzione industriale possono risultarne sconvolti, innescando un effetto domino sui processi a valle che nei casi più gravi possono condurre ad annullamento degli ordini da parte dei clienti.

Confisca delle merci

La confisca delle merci è un rischio che grava soprattutto a carico di quelle aziende che trascurano o eludono deliberatamente le norme che presidiano le attività di commercio internazionale. Le autorità doganali hanno il potere di sequestrare e detenere le merci che non rispettano tali norme.

Questo può condurre ad effetti finanziariamente disastrosi per l’azienda, in quanto quest’ultima non solo perde il valore delle merci confiscate, ma sarà costretta a sostenere costi aggiuntivi associati a spese di custodia e di recupero della merce, inclusi i relativi procedimenti legali e costi dei difensori. Ció può avere anche un impatto sulle relazioni con i fornitori.

Perdita di accesso ai mercati

In alcuni casi la non-conformità può innescare restrizioni, divieti o perdita di privilegi commerciali nei mercati dove la violazione è stata commessa.

Questo può rappresentare un duro colpo per quegli operatori che fanno particolare affidamento su accordi commerciali preferenziali (e dunque tariffe preferenziali) per accedere a tali mercati e rimanere competitivi.

Reputazione

I consumatori sono sempre più sensibili alle caratteristiche etiche delle imprese dalle quali acquistano. Essi maturano aspettative non solo nei confronti della qualità dei prodotti, ma valorizzano anche fattori etici e di equità integrati nella loro produzione, come il rispetto di standard ambientali, dei diritti umani e dei lavoratori, e così via.

Addirittura, alcuni accordi preferenziali di commercio condizionano l’accesso ai benefici tariffari che introducono, al rispetto di standard di principi di democrazia, sviluppo sostenibile, di tutela dell’ambiente e dei lavoratori o di buon governo, spesso incardinati nella struttura stessa di tali accordi. È il caso ad esempio del sotto-regime SPG+ del Sistema di Preferenze Generalizzate o degli Accordi di Partenariato Economico (APE) dell’Unione Europea.

Le aziende che danno priorità alla conformità doganale sono in genere percepite come maggiormente attente a tali principi e particolarmente responsabili, il che favorisce la fedeltà dei consumatori al marchio ed i prodotti che quest’ultimo contraddistingue.

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CBAM, parte il registro

Prime attività per l’iscrizione al registro

Dal 4 dicembre 2023 è possibile, per gli operatori italiani, richiedere le credenziali di accesso al Registro CBAM e iniziare, dal giorno successivo, in ambiente di test, ad utilizzare tutte le funzionalità previste. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un avviso pubblicato in data 30 novembre.

Le istruzioni operative per la procedura di accesso sono disponibili sia sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che su quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Registro CBAM è stato elaborato dalla Commissione europea per aiutare gli importatori a eseguire e trasmettere i report previsti dagli obblighi di reportistica connessi al meccanismo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/956 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773.

Per ulteriori informazioni,  qui

 

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“Adelante, Pedro, con juicio”: l’Intelligenza Artificiale per l’export delle PMI

L’IA è sempre più cruciale per le PMI italiane: la necessaria espansione dei mercati e la variegata dimensione dell’assistenza alla clientela sono elementi che incidono sulla competitività aziendale.
In questo contesto, l’Intelligenza Artificiale (IA) si presenta come strumento – per molti ancora totalmente sconosciuto – sicuramente strategico in una dimensione di mercati internazionali sempre più esposti non solo a variabili economiche ma anche a quelle geopolitiche.
Uno strumento potente, quindi, da conoscere in tutte le sue implicazioni.

Il sito www.export.gov.it offre un interessante vademecum sull’argomento, a partire dalla definizione

Cos’è l’Intelligenza Artificiale?

L’Intelligenza Artificiale è un campo dell’informatica che mira a sviluppare sistemi e tecnologie in grado di eseguire compiti che normalmente richiedono l’intelligenza umana. Questi sistemi utilizzano algoritmi complessi e si basano di meccanismi di apprendimento automatico (machine learning) e reti neurali artificiali per analizzare dati, trarre conclusioni e prendere decisioni in modo autonomo.

Applicazioni dell’IA per le PMI nell’export

L’Intelligenza Artificiale può essere di supporto in molteplici attività legate all’export. Vediamo insieme quali.

Analisi dei Dati

L’IA può aiutare le PMI a ottimizzare le attività legate alla raccolta, elaborazione e analisi di enormi quantità di dati raccolti da diverse fonti e provenienti da diversi mercati esteri. Queste analisi dei dati, ad esempio, possono fornire informazioni preziose sul comportamento dei clienti, le tendenze del mercato e le opportunità di espansione commerciale. Le PMI possono utilizzare queste informazioni per prendere decisioni più informate sull’espansione internazionale e le strategie commerciali.

In termini pratici, questo significa che le PMI possono raccogliere e analizzare dati provenienti da fonti come social media, siti web, e-commerce, sistemi di gestione dell’inventario e altre risorse. Questi dati possono includere informazioni sul comportamento degli acquirenti, le preferenze dei clienti, le recensioni dei prodotti, le fluttuazioni di domanda e offerta, le condizioni di mercato e molto altro ancora.

Una volta raccolti, i dati vengono elaborati e analizzati dai sistemi di Intelligenza Artificiale, che utilizzano algoritmi sofisticati per individuare pattern, tendenze e informazioni rilevanti. Ad esempio, l’IA può rivelare se c’è un aumento della domanda per un particolare prodotto in un determinato paese o se ci sono segnali di cambiamento nelle preferenze dei clienti.

Personalizzazione dell’offerta

Grazie all’IA, le imprese possono sviluppare e personalizzare con maggiore facilità i loro prodotti o servizi in modo da differenziarli dalla concorrenza nei mercati esteri. Ad esempio, un’azienda potrebbe personalizzare il suo sito web, i materiali di marketing o persino il proprio prodotto in base alle preferenze e alle aspettative dei clienti in un determinato paese.

Questo livello di personalizzazione non solo soddisfa meglio le esigenze degli acquirenti, ma può anche contribuire a posizionare l’azienda come un marchio riconoscibile e affidabile sul mercato internazionale.

Inoltre, riducendo i costi relativi allo sviluppo di prodotti su misura, l’IA aiuta le imprese a mantenere una maggiore flessibilità nell’offerta e a rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, aumentando le possibilità di successo sul mercato internazionale.

Automazione dei processi

L’IA può essere utilizzata per automatizzare i processi operativi quotidiani, eliminando l’inefficienza derivante da compiti ripetitivi e time-consuming. Ad esempio, nell’ambito della logistica, i sistemi basati su IA possono pianificare itinerari ottimizzati per la distribuzione dei prodotti, tenendo conto delle condizioni stradali in tempo reale e dei tempi di consegna previsti. Questo non solo riduce i costi legati al trasporto, ma migliora anche la puntualità delle consegne.

Nel controllo di qualità, l’IA può essere impiegata per analizzare dati e rilevare eventuali anomalie o difetti nei prodotti in modo più preciso e veloce rispetto all’ispezione manuale. Ciò contribuisce a garantire la qualità dei prodotti e a ridurre i rifiuti e gli sprechi.

Predizione della domanda

L’IA utilizza dati storici, indicatori di mercato e altri fattori rilevanti per generare previsioni accurate sulla domanda futura. Questo processo di analisi avanzata consente alle PMI di anticipare le fluttuazioni del mercato e di adottare una strategia di produzione e distribuzione più agile e mirata.

Ad esempio, se è previsto un aumento della domanda per un certo prodotto in un determinato mercato estero, l’azienda può adattare la produzione e la logistica, garantendo che ci siano abbastanza prodotti disponibili per soddisfare la crescente richiesta. D’altra parte, se l’IA segnala una possibile diminuzione della domanda in un altro mercato, l’azienda può ridurre la produzione per evitare scorte eccessive.

Questa capacità predittiva dell’IA non solo consente alle PMI di ottimizzare la gestione delle risorse, ma contribuisce anche a migliorare la soddisfazione del cliente. Infatti, le aziende saranno in grado di fornire prodotti o servizi tempestivamente e in linea con la domanda effettiva, evitando così la frustrazione dei clienti dovuta a ritardi o a prodotti non disponibili.

Assistenza virtuale

L’assistenza clienti può essere migliorata tramite chatbot e assistenti virtuali basati su IA che sono in grado di rispondere rapidamente alle domande dei clienti e gestire le loro esigenze in qualsiasi momento del giorno o della notte, senza dover attendere l’orario lavorativo. Questa risposta immediata e costante, non solo soddisfa le aspettative dei clienti moderni, che desiderano una comunicazione fluida e senza interruzioni, ma libera anche il personale per concentrarsi su questioni più complesse e strategiche.

Inoltre, l’IA può gestire le richieste dei clienti in diverse lingue, abbattendo le barriere linguistiche e agevolando la comunicazione con clienti provenienti da tutto il mondo. Questa capacità multilingue amplia il raggio d’azione delle imprese, consentendo loro di servire clienti internazionali in modo più efficace.

Migliorare l’esperienza del cliente attraverso chatbot e assistenti virtuali, inoltre, non si limita solo a rispondere alle domande o ai problemi dei clienti. Questi strumenti possono anche raccogliere dati sugli utenti e le loro interazioni, consentendo alle aziende di personalizzare ulteriormente l’assistenza e di anticipare le esigenze dei clienti.

Sfide e considerazioni etiche

Nonostante i vantaggi evidenti, l’implementazione dell’IA comporta anche sfide e considerazioni etiche da non sottovalutare. È importante, ad esempio, garantire la sicurezza dei dati, la trasparenza nei processi decisionali automatizzati e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulle imprese sarà sempre più rilevante nei prossimi anni, ma affinché il suo utilizzo possa generare un vantaggio competitivo rilevante con un impatto positivo lungo la export value chain, la condizione preliminare deve necessariamente essere la consapevolezza da parte delle imprese di ogni dimensione e settore che il proprio futuro deve passare, più in generale, per la trasformazione digitale. Deve dunque esserci la volontà di mettere in discussione il modus operandi e la struttura stessa delle aziende, aprendosi al cambiamento ma al contempo gestendolo pro-attivamente.

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Origine delle merci: non preferenziale e preferenziale, alcuni concetti importanti (I)

Differenza base tra le due origini

La differenza tra origine non preferenziale e preferenziale delle merci riguarda la presenza di accordi tra i paesi per la riduzione o meno dei dazi doganali.

L’esportazione e l’importazione di prodotti soggetti a origine non preferenziale sarà più onerosa sia in termini economici che di adempimenti. Quindi, in linea di massima, sono un’incentivo alle imprese ad avere rapporti economici con aziende che fanno parte di paesi con i quali ci sono accordi per l’origine preferenziale (Paesi Accordisti).

Naturalmente questo riguarda solo i paesi che non fanno parte della UE dove vige la libera circolazione.

 

Perdita status di origine non preferenziale

Le merci acquistate con origine non preferenziale perdono questo status se vengono lavorate in un paese e rivendute con una trasformazione sostanziale.

Se un’azienda italiana acquista prodotti da un Paese con origine non preferenziale e li lavora in Italia, può rivendere ad un Paese con origine preferenziale. Devono però esserci delle “trasformazioni sostanziali” tali da modificare il numero di Nomenclatura Doganale ovvero il TARIC, la tariffa doganale. Per conoscere limiti e dettagli sulla acquisizione o la permanenza dell’origine vedere art. 60 e 31 Reg. UE n.2015/2446)

In particolare:

  • Per merci interamente ottenute in un unico Paese, clicca qui
  • Per Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati, clicca qui

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Il marchio UKCA per l’export in UK: obbligatorio dal 1 gennaio 2025

Cosa é UKCA

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è stato introdotto il 1° gennaio 2021 (uno degli effetti della Brexit) come sostituzione del marchio CE per certificare che le merci immesse in UK rispettano le regole di conformità e sicurezza britanniche.

Il marchio UKCA riguarda numerose tipologie di beni, ad oggi, si segnalano:

  • Giocattoli
  • Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • Recipienti semplici a pressione
  • Strumenti di pesatura non automatici
  • Strumenti di misura
  • Ascensori
  • Apparecchiature radio
  • Attrezzature a pressione
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Apparecchi a gas
  • Macchinari
  • Attrezzature da esterno
  • Prodotti di ecodesign
  • Aerosol
  • Apparecchiature elettriche a bassa tensione
  • Dispositivi medici
  • Interoperabilità ferroviaria
  • Prodotti da costruzione
  • Esplosivi civili

Entrata in vigore dell’UKCA

Le aziende dovranno applicare il nuovo marchio a partire dal 1° gennaio 2025

Conseguenze e richieste per la certificazione

I prodotti già marcati CE non sono considerati automaticamente UKCA:  nel caso in cui il marchio non fosse presente, la merce non potrebbe lasciare la Dogana, causando ritardi nelle consegne e altri costi per l’impresa esportatrice.

La verifica della conformità agli standard UK – indispensabile per ottenere il nuovo marchio – viene fatta da appositi Organismi di Certificazione ai quali devono rivolgersi le aziende oppure è possibile predisporre una autodichiarazione di conformità (prevista per specifiche merceologie e in alcuni specifici casi) in base alla quale il produttore del bene dichiara la completa conformità alle regole britanniche. Per scoprire quali regole seguire per le diverse tipologie di prodotti, clicca qui 

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AEO, Operatore Economico Autorizzato, forse non sapete che…

Cosa è AEO

L’AEO (Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato) è una figura prevista dal codice doganale UE: si tratta di soggetto affidabile, al quale viene riservato un trattamento agevolato all’interno della catena logistica e di approvvigionamento internazionale.
L’autorizzazione può essere richiesta da tutti i soggetti, stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (produttori, esportatori, importatori, imprese di spedizione, de- positari, vettori, agenti doganali).

Vantaggi di essere operatore AEO

  • Riduzione dei controlli doganali in linea e a posteriori
  • Priorità allo sdoganamento, in caso di controlli doganali
  • Possibilità di eleggere un luogo specifico per l’esecuzione delle verifiche sulle merci
  • Agevolazioni alla richiesta di semplificazioni doganali
  • Riduzione o esonero dalla garanzia dovuta per le obbligazioni doganali (es. deposito doganale/Iva)
  • Trattamento privilegiato della propria merce presso le dogane dei Paesi che hanno stipulato con l’Ue accordi di mutuo riconoscimento ( Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Moldova).

Il tutto si traduce in un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti privi di certificazione.

Condizioni per ottenere l’AEO

L’autorizzazione AEO rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli è subordinata alla presenza di importanti condizioni riguardanti l’azienda come: livello della compliance doganale e fiscale, sistema contabile, solvibilità finanziaria, competenza o qualifiche professionali e sicurezza
Ogni anno le aziende dovranno inviare all’ADM un modulo di automonitoraggio per confermare la presenza delle condizioni richieste e, comunque, ogniqualvolta intervengano nuovi fattori potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento e/o sul contenuto dell’autorizzazione.

 

AEO e riforma doganale

Dal 2016 la certificazione AEO è diventata vera e propria autorizzazione, necessaria per il rilascio di altre autorizzazioni o facilitazioni in dogana e si amplierà con l’entrata in vigore della nuova normativa doganale nei prossimi anni. Infatti con la presenza della nuova categoria “trust and check” le aziende AEO saranno premiate potendo immettere le loro merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo.

 

Ulteriori dettagli sulle condizioni per ottenere AEO, clicca qui

Principali novità della prossima riforma doganale, clicca qui

 

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