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“EUDR – Deforestazione Zero”, stop a import/export dalla fine del 2025 | I prodotti coinvolti

NEW: proroga del termine per l’inizio dell’applicazione EUDR, leggi comunicato

A partire dalla fine del 2025, alcuni prodotti e materie prime potranno essere messi a disposizione del mercato dell’Unione o esportati soltanto se a “deforestazione zero”, (Regolamento 2023/1115 , testo completo, qui ) ossia a condizione che non siano stati fabbricati su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020.

Queste materie prime e prodotti dovranno:
• essere conformi alla legislazione del paese di origine,
• essere dotate di una specifica dichiarazione di “due diligence” per dimostrare il rispetto del Regolamento.

Materie prime e prodotti interessati

La normativa comunitaria – applicabile anche alle piccole e microimprese – riguarda le materie prime e i prodotti elencati nell’Allegato 1, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno ed alcuni loro derivati, tra cui cuoio, cioccolato, mobili, acidi grassi, olii, libri stampati e giornali.

Operatori e Commercianti: nuovi adempimenti

Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, che il Regolamento distingue tra operatori, ossia le aziende che mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato UE, e commercianti, ossia le aziende diverse dagli operatori che mettono a disposizione tali prodotti per la distribuzione, l’uso o il consumo. Le piccole e medie imprese potranno fare affidamento sui controlli realizzati sulle imprese a monte della catena di approvvigionamento.

Cosa è richiesto alle imprese

Alle aziende sarà richiesta un importante impegno in termini di tracciabilità dei passaggi: assicurarsi che le materie prime e i prodotti interessati non provengano da terreni oggetto di deforestazione richiederà un importante sforzo di ricerca e raccolta delle informazioni (ad es. la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime interessate) poiché ogni ipotesi di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati impedirà l’immissione delle materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione.

Adempimenti conseguenti sulla governance dell’Azienda

Le imprese dovranno ugualmente dotarsi di specifici sistemi di governance:
• valutazione dei rischi: produzione di un documento relativo alla non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio. Tali rischi dovranno essere attenuati mediante misure dedicate di carattere generale e specifiche in relazione a ciascuna spedizione interessata (art 10).
• Due diligence: ciascuna immissione all’interno del mercato dell’unione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che l’operatore ha esercitato una “dovuta diligenza” due diligence dalla quale emerga che l rischio di deforestazione o degrado ambientale relativo ai prodotti interessati è nullo o trascurabile (Art. 8).

Controlli e sanzioni

Per garantire l’effettività della nuova normativa, ciascuno Stato designa un’autorità responsabile dei controlli nei confronti delle imprese interessate. In questo ambito, le autorità dovranno esaminare anche l’effettività del sistema di “dovuta diligenza” stabilito dagli operatori, nonché la documentazione prodotta per dimostrare la conformità dei prodotti. Sarà possibile anche condurre ispezioni in loco e analisi chimiche per identificare l’esatto luogo di produzione della materia prima interessata.

Nel caso emergesse una potenziale non conformità, potranno essere comminate misure provvisorie, compresi il sequestro dei prodotti interessati o la sospensione della loro commercializzazione.
Invece, in caso di accertata non conformità, l’autorità potrà adottare specifiche misure correttive (tra cui il ritiro dei prodotti o il divieto di commercializzarli) o irrogare sanzioni (tra cui sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato europeo annuo e l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici.

Per facilitare la dichiarazione di due diligence all’interno delle catene di fornitura , la Commissione Europea ha pubblicato:

  • video formativo. clicca qui
  • guida contenente tutte le informazioni essenziali per permettere agli utenti di creare e gestire dichiarazioni di “due diligence” ai fini dell’EUDR, clicca qui
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Ex-Works: è veramente una resa senza problemi?

L’80% delle imprese italiane in export utilizza il termine di resa Ex Works (EXW), o Franco Fabbrica: una comodità che però nasconde alcune insidie operative.
Certo, questa misura pone in capo al venditore/esportatore un’unica obbligazione: la messa a disposizione della merce, in luogo concordato e con i documenti necessari al trasporto, gli altri obblighi e rischi sono a carico del compratore
Ci sono tuttavia rischi doganali e assicurativi evidenziati dalla pratica quotidiana che rimangono a carico del venditore.

Tra questi è il mancato appuramento entro 90 giorni della bolla doganale presso la dogana di uscita: in questo caso è onere del venditore italiano fornire una serie di prove alternative dell’avvenuta esportazione. In caso contrario scatta la procedura di recupero IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’applicazione di una sanzione

Inoltre EXW significa anche “merce a terra” ovvero il compratore deve occuparsi anche del carico ma è esperienza di tutti gli operatori vedere invece che è lo stesso venditore che provvede (per “velocizzare” il carico e far partire il vettore). Questa attività però non rientra tra quelle concordate in sede contrattuale (ricordiamo, è un EXW) e potrebbe prestare il fianco a contrasti con il venditore in merito alla responsabilità per il danneggiamento della merce e con l’assicurazione per la copertura e meno di questa attività di carico.

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Circolare ADM 14/2025: Novità nel Sistema Sanzionatorio Doganale

Con la pubblicazione della Circolare ADM 14/2025 (dopo le modifiche del D. Lgs. 81/2025) sono state illustrate alcune novità del sistema sanzionatorio doganale.

Le principali modifiche

In sintesi, ecco i cambiamenti più significativi che si applicano anche a violazioni passate:

  1. Soglie per la rilevanza penale
    • dazi doganali: senza variazioni, sempre 10.000 €
    • diritti diversi (es. IVA): nuova soglia a 100.000 €
  2. Confisca e ravvedimento operoso
    • nessuna sanzione per rettifiche spontanee ante-verifica
    • non punibilità se il ravvedimento precede l’accertamento
  3. Estinzione del reato
    Possibilità di estinguere il reato (art. 112 c.1 Disposizioni nazionali complementari al Codice UE) solo entro la dichiarazione di apertura del dibattimento
  4. Riscatto merci confiscate
    Possibile solo per la confisca amministrativa e beni leciti.

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EXW e le Sanzioni alla Russia: Responsabilità dell’Esportatore in Normativa Ue

EXW non esime da responsabilità

L’adozione della resa Ex Works (o Franco Fabbrica) coinvolge ugualmente l’esportatore nell’obbligo di conformarsi alla normativa Ue in tema di sanzioni, incluse quelle alla Russia. Questa indicazione è contenuta in un factsheet pubblicato dalla Commissione Europea lo scorso 27 maggio.  Scarica qui il testo in EN

Il dettaglio

Il documento evidenzia la responsabilità degli esportatori europei nelle violazioni di tali norme, per colpa o dolo, non potendo addurre diversi accordi tra privati come stipulati sulla base degli INCOTERMS.

In caso di violazioni, ribadisce ancora il documento della Commissione, gli operatori Ue sono legalmente responsabili, che queste siano intenzionali o frutto di negligenza aprendo la possibilità di procedimenti penali e amministrativi a carico del venditore.

Cosa sono le Factsheet della Commissione Europea

Le factsheets sono uno strumento utile per comprendere le politiche europee e possono forrnire un orientamento nella interpretazione delle norme, ma non hanno la stessa forza giuridica dei regolamenti, delle direttive o dei trattati.

Per altri dettagli:

 

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Compliance doganale: la variabile competitiva che non ti aspetti

Rischio o conformità alle regole: la compliance in azienda

La mancata compliance doganale può impattare l’azienda in molteplici modi, con effetti che si estendono ben oltre il mero pagamento di sanzioni amministrative. In primo luogo, l’inosservanza delle normative doganali spesso genera  sanzioni pecuniarie  ingenti che possono erodere margini di profitto e limitare la liquidità aziendale. Queste multe variano in base alla gravità dell’infrazione, ma in contesti di import/export la loro entità può risultare particolarmente impattante per la solidità finanziaria dell’impresa.

Non solo sanzioni

Oltre agli aspetti economici, la mancata conformità compromette anche la reputazione dell’azienda. I partner commerciali, i clienti e persino le autorità di controllo iniziano a percepire il soggetto come inaffidabile, esponendolo ad audit e controlli ancora più stringenti in futuro. Tale scenario può tradursi in ritardi operativi e blocchi nelle procedure logistiche, influenzando negativamente l’intera catena di approvvigionamento.

Tipo di Impatto Descrizione
Sanzioni economiche Multe e penalità che possono incidere pesantemente sui margini di profitto aziendale.
Ritardi operativi Blocchi doganali e controlli più stringenti che rallentano la movimentazione delle merci e influenzano la catena logistica.
Danni reputazionali Perdita di fiducia da parte di partner commerciali e clienti, che può tradursi in riduzione di opportunità di business.
Possibili procedimenti penali In casi di gravi inadempienze, possibili azioni penali nei confronti dei responsabili interni.
Perdita di agevolazioni e benefici Revoca di eventuali incentivi, agevolazioni fiscali o doganali che derivano dal rispetto della normativa.

Infine, l’inosservanza delle disposizioni doganali può anche incidere sul lungo termine, impedendo all’azienda di accedere a vantaggi competitivi e incentivi offerti per il corretto adempimento delle normative.

Compliance: un valore condiviso in azienda

Una cultura aziendale improntata alla compliance favorisce la trasparenza, riduce il rischio di contenziosi e garantisce una maggiore fluidità nelle operazioni commerciali. Le aziende che investono in formazione del personale e in sistemi di controllo interni non solo diminuiscono l’esposizione a rischi legali e finanziari, ma rafforzano anche la loro posizione sul mercato, promuovendo fiducia e stabilità nel tempo.

Se desideri approfondire come implementare pratiche di compliance efficaci o come strutturare sistemi interni di controllo per prevenire tali rischi, contattaci, possiamo esplorare insieme ulteriori strategie e strumenti organizzativi utili.

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Fit for 55: Il Ruolo della Tassazione Energetica per Ridurre le Emissioni di Gas Serra – Convegno a Cremona 29 Maggio 2025

Nel complesso panorama legislativo del settore ambientale rientra anche il pacchetto di riforme Fit for 55 – il 55% delle emissioni in meno rispetto al 1990 entro il 2030 – promosso dalla Commissione Europea il 14 luglio 2021:

La tassazione applicata dagli Stati determinerà comprensibilmente il successo dell’iniziativa e il raggiungimento degli ambiziosi obbiettivi indicati.

Per approfondire questo argomento, l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona, organizza il convegno

FIT FOR 55:

IL RUOLO DELLA TASSAZIONE

ENERGETICA NELLA STRATEGIA EUROPEA

PER RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA

 

Saluti istituzionali

Marco ALLENA, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore

Maria PREITI, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direttore Regione Lombardia

Luca PIGNANELLI, Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Brescia

 

Modera

Bruno FERRONI, Università Cattolica del Sacro Cuore

 

Intervengono

Benedetto SANTACROCE, Università Niccolò Cusano, Avvocato

Fabio DI FEDE, Capo Reparto Autorizzazioni, Settore Accise dell’Ufficio Delle Dogane di Brescia

Giangiacomo D’ANGELO, Università degli Studi di Bologna

Andrea CAMERINELLI, Responsabile Accise e Dogane, Eni S.p.a

L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Cremona e Piacenza, oltre che presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona e Piacenza

Data e Sede del Convegno

Giovedì 29 maggio 2025

Aula Magna, ore 14.30-16.30

Campus Santa Monica, Via L. Bissolati, 74 – Cremona

 

Clicca qui per la locandina completa

 

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Aggiornamenti CBAM – Webinar gratuito – 3.4.2025

CBAM, un nuovo dazio per l’ambiente

Con il Regolamento (UE) 2023/956, è stata introdotta una entrata fiscale ambientale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).
Coinvolte le importazioni di ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno

Scadenze, proroghe e modalità: facciamo il punto della situazione

Per facilitare l’aggiornamento di un’importante platea di professionisti e addetti operanti in questi settori, ITS. International Transport Service propone un Webinar gratuito

Ecco il programma
Risposta quesiti di carattere generale (45 minuti c.a.).
a. Conseguenze per compilazione ed invio dichiarazione CBAM non corretta.
b. Determinazione del trimestre di competenza da prospetto di sintesi
c. Difformità tra dati inseriti nella dichiarazione e dati comunicati dal fornitore
d. Gestione della mancanza di dati delle emissioni dei fornitori nel periodo definitivo
e. Sanzioni per dati mancanti o errati comunicati dai fornitori
f. Esenzioni per importazioni minime
g. Validazione emissioni da parte di verificatore accreditato

Gestione delle richieste dei dati delle emissioni ai fornitori (15 minuti c.a.)
Nozioni di base sul controllo delle dichiarazioni ricevute. (15 minuti c.a.)
Normativa in formazione sull’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. (30 minuti c.a.)
Q&R con i partecipanti (15 minuti c.a.)

Per partecipare

Il webinar è gratuito e a numero limitato
Piattaforma utilizzata: Teams

Per tutti gli interessati a partecipare, inviare entro le ore 12.00 del 2 aprile una email a info@its.cr.it contenente:

  • Nome e Cognome del partecipante
  • Nome azienda e settore di attività principale
  • Ruolo in azienda del partecipante
  • Email di riferimento per risposta

ITS. provvederà a dare conferma della partecipazione e ad inviare il link di collegamento

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Per fare dogana “in casa” il Luogo Autorizzato. Vantaggi per un import/export più rapido e sicuro

Di cosa si tratta

La procedura ordinaria presso “Luogo Autorizzato”, è una semplificazione operativa contenuta nel Codice Doganale (art 139 CDU) che permette ad una Azienda di sdoganare le merci, sia in import che in export, direttamente presso i propri magazzini, senza recarsi fisicamente in Dogana.

Vantaggi

• Concentrazione delle operazioni doganali presso un’unica Dogana;
• Sicurezza di aver emesso la dichiarazione di esportazione/importazione correttamente senza spostare le merci dal magazzino;
• In caso di “Visita Merce” ispezione doganale direttamente presso l’azienda o magazzino;
• ridotti tempi di rilascio delle dichiarazioni doganali;
• controllo dell’avvenuta uscita della merce dalla UE tramite il codice MRN;

Requisiti necessari per richiedere il Luogo Autorizzato

• Continuità di operazioni doganali in import/export;
• Presenza di un luogo idoneo per i controlli
• Possesso della titolarità giuridica per l’utilizzo dello spazio dedicato;
• Comprovata solvibilità finanziaria;
• Efficace sistema di gestione dei dati informatici e cartacei.

Come richiedere il Luogo Autorizzato

• Identificazione spazio interno o esterno al magazzino che diventerà area doganale;
• Presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Dogane competente per territorio
• L’Agenzia delle Dogane, a conclusione dell’istruttoria, rilascia un codice che identifica il “Luogo Approvato” e autorizza lo sdoganamento delle merci direttamente presso la sede aziendale.

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La nuova Convenzione PEM: ecco le principali novità per le Aziende

Dal 1 gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova Convenzione daziaria PEM (Paneuromediterranea), dopo un lungo processo di negoziati revisionando il testo del precedente accordo del 2012 e introducendo elementi di novità per le aziende esportatrici italiane che operano con i partner paneuromediterranei.

Principali novità della Convenzione PEM aggiornata

  • Semplificazione delle regole di origine
    La nuova convenzione introduce regole di origine più snelle e flessibili, eliminando i criteri cumulativi e semplificando la definizione dei prodotti interamente ottenuti.
  • Aumento delle soglie di tolleranza
    La soglia di tolleranza per i materiali non originari è passata dal 10% al 15%, permettendo una maggiore flessibilità nelle catene di approvvigionamento.
  • Possibilità di restituzioni daziarie
    Le aziende possono beneficiare di restituzioni daziarie all’esportazione (duty-drawback) per un numero maggiore di prodotti, migliorando la competitività nei mercati esteri.
  • Gestione elettronica delle prove di origine
    La convenzione prevede l’introduzione di modalità di gestione elettronica delle prove di origine, semplificando le formalità doganali e rendendo il processo più rapido e accessibile.
  • Eliminazione definitiva del Certificato EUR-MED
    Il certificato EUR-MED è stato sostituito dal certificato EUR.1, con l’obbligo di accettare certificati di circolazione elettronici.

Misure Transitorie

Per facilitare la transizione, il Comitato misto PEM ha introdotto misure transitorie che consentono l’applicazione parallela delle regole della Convenzione attuale e quelle rivedute fino al 31 dicembre 2025. Questo permetterà alle aziende di scegliere le regole più vantaggiose in base alle loro esigenze specifiche..

 

Vedi anche: qui

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Russia, nuove linee guida per il controllo delle sanzioni all’export

Dal 24 settembre 2024 le imprese che esportano beni potenzialmente utilizzabili in ambito bellico hanno una nuova disposizione a cui attenersi pubblicata dalla Commissione Europea e finalizzata a impedire ulteriormente i tentativi di elusione delle sanzioni verso Russia e Bielorussia, clicca qui per il testo in ENG

Le keywords del provvedimento

Il documento della Commissione Europea, si articola su tre principali concetti indispensabili per l’azienda:

  • CHPL (cd. List of common high priority items) è l’elenco di beni e tecnologie sensibili che presentano un rischio elevato di essere deviati verso la Russia
  • RED FLAG, indicatori di rischio sulla potenziale elusione dei controlli all’export e delle sanzioni connesse
  • BEST PRACTICES, elenco di cautele pratiche per le imprese, misure e strumenti di screening pubblicamente disponibili per attuare le procedure di due diligence.

Elenco best practices internazionali

Per fornire alle aziende un orientamento in tema di best practices, il documento propone anche alcuni importanti link a quanto raccomandato in merito nella UE, in Gran Bretagna, in USA e in Giappone.

Sanzioni per l’esportatore

Sono di natura penale (fino a 6 anni di reclusione) le sanzioni per chiunque effettui, in violazione delle misure restrittive unionali, esportazione o importazione di prodotti listati (art 20 d.lgs. 221/2017), clicca qui

 

Vedi anche

Elenco nazionale dual use
Compliance doganale

 

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Pubblicata la Riforma Doganale Italiana: novità e qualche ombra

Ecco il nuovo testo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legislativo del 26 settembre 2024-n.-141 

La riforma doganale Italiana

Il 2024 sarà l’anno della riforma della legge doganale italiana che si integrerà con la già esistente normativa unionale.
L’Avv. Sara Armella, fondatore dello Studio Armella & Associati – Docente diritto doganale presso MDT Università Bocconi e altri, propone una sintesi delle novità in arrivo evidenziando anche possibili criticità nella pratica quotidiana di aziende e operatori. Il testo, pur pubblicato precedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo, mantiene intatta la puntualità della propria analisi.

A un anno dall’approvazione della legge delega e dopo il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 7 agosto, approderà a breve in Gazzetta ufficiale l’attesa riforma della disciplina doganale nazionale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il nuovo testo unico doganale sostituirà un quadro normativo estremamente frammentato e desueto, che va dal regio decreto n. 65/1896 al testo unico della legge doganale del 1973, oltre a numerose altre norme contenute in varie leggi speciali, con un importante snellimento, poiché si passa da oltre 400 articoli a 122. Un complessivo riassetto, che con grande ritardo adegua la normativa nazionale al diritto europeo di diretta applicazione e ridefinisce molti aspetti di grande importanza applicativa.
Uno dei principali obiettivi della riforma è la chiarezza normativa, considerato che il primo indispensabile pilastro della compliance doganale è la comprensione delle regole e la loro pronta individuazione. Questa necessità s’impone con particolare evidenza in un settore caratterizzato da un’estesa disciplina europea e dunque dalla necessità primaria di identificare quanto è disciplinato dall’ordinamento Ue e quanto dalle fonti nazionali.
Molte le novità in materia di accertamento doganale, con l’introduzione di regole e tutele previste dallo Statuto dei diritti del contribuente e, di conseguenza, con il rafforzamento del diritto di difesa, il riconoscimento del contraddittorio come diritto fondamentale degli operatori e l’obbligo di motivazione rafforzata dell’accertamento in caso di presentazione di osservazioni difensive.
Non mancano gli aspetti problematici, come segnalato dalle principali associazioni di categoria. Primo su tutti, la soglia molto bassa per il reato di contrabbando fissata dalla direttiva europea Pif in 10.000 euro, crea indubbi problemi se, in tale importo, si comprende anche l’Iva. Vi è il concreto rischio di moltissime segnalazioni di reato, che appesantiranno il carico di lavoro del Procuratore europeo Eppo e che potrebbero vanificare gli obiettivi di semplificazione e proporzionalità delle sanzioni, peraltro sensibilmente ridimensionate rispetto alla disciplina attuale.
Altro tema significativo riguarda la previsione della responsabilità del rappresentante doganale indiretto: anche in questo caso, è la Corte di giustizia europea ad avere dato il via libera al legislatore nazionale, con una sentenza riguardante proprio il nostro Paese. La previsione della solidarietà del rappresentante indiretto anche con riferimento all’Iva, in aggiunta ai dazi, incrementa i rischi economici degli operatori del settore logistico, imponendo la scelta della rappresentanza diretta o un più diffuso utilizzo del deposito Iva, il cui impiego fa venire meno il vincolo di responsabilità.

Testo tratto da www.shippingitaly.it

Per l’analisi delle varie novità è possibile accedere alla registrazione di un Convegno di approfondimento tenuto a Genova il 11/07/2024, con interventi del Direttore Centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Guardia di finanza, del Procuratore europeo Eppo, di giudici della Corte di Cassazione, studiosi, esperti e associazioni di categoria.

Per accedere, clicca qui

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