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Category Archives: Restrizioni

Dual Use, novità per l’Italia dal 26 Luglio 2024

Un nuovo adempimento per l’export italiano l’Elenco Nazionale di controllo Beni Duplice Uso Non Listati

Di cosa ai tratta

Dal 26 luglio 2024 è operativo, per la prima volta, l’Elenco Nazionale di Controllo per i beni a duplice uso non listati assoggettati ad autorizzazione individuale: si tratta di una possibilità concessa agli Stati UE di inserire ulteriori misure di controllo – oltre alle norme dual use già esistenti  – per motivi di pubblica sicurezza.

Nel dettaglio

Il Decreto del Ministero degli Esteri italiano assoggetta ad autorizzazione individuale le operazioni di esportazione e di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica relative ad alcuni prodotti (vedi ’Allegato A del decreto). Per una elencazione completa, clicca qui

In tale elenco sono state listate diverse tipologie di prodotti rientranti nella:

  • Categoria 2 (Trattamento e lavorazione dei materiali)
  • Categoria 3 (Materiali elettronici)
  • Categoria 4 (Computer), comprendente ad esempio: apparecchiature per la fabbricazione additiva, progettate per la produzione di componenti in metallo o in leghe metalliche, circuiti integrati, sistemi di raffreddamento criogenico, computer quantistici e relativi assiemi elettronici.

Nuovi adempimenti per le imprese

Dal 26 luglio 2024 l’esportazione dall’Italia dei prodotti elencati all’interno dell’Allegato A sarà quindi soggetta al rilascio di una autorizzazione specifica preventiva da parte dell’Autorità nazionale UAMA tramite il portale europeo di E-licensing

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Clausola “No Russia” | Le restrizioni partono dai contratti

Di cosa si tratta

  • I contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (quindi extra UE) di determinati prodotti sensibili dovranno contenere una clausola contrattuale che prevede l’espresso divieto di riesportazione in Russia. (art. 12-octies del Regolamento UE 833/2014, modificato dal Regolamento UE 2878/2023)
  • Con il XII pacchetto delle sanzioni verso la Russia adottato dal 18/12/2023 la UE ha introdotto anche numerose previsioni normative che mirano ridurre l’elusione delle sanzioni europee.
  • Si tratta di misure che hanno un notevole impatto in termini di contrattualistica internazionale

Tempistica dell’inserimento clausola obbligatorio

  • Contratti conclusi dopo il 20 marzo
    Tutti i contratti
  • Contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023:
    Per l’esecuzione di questi contratti a partire dal 20 dicembre 2024, è necessario modificarli per includere la clausola di “non riesportazione in Russia.
  • Contratti conclusi al 19 dicembre 2023:
    Questi contratti devono contenere la clausola di “non riesportazione in Russia” a partire dal 20 marzo 2024.

Per quali prodotti

  • beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale (es. veicoli di navigazione aerea, motori e sue parti, dischi e pastiglie per freni, pneumatici, etc.) (Allegato XI al Regolamento UE 833/2014);
  • carboturbi e additivi per carburanti (Allegato XX al Regolamento UE 833/2014);
  • armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (Allegato XXXV al Regolamento UE 833/2014 e Allegato I al Regolamento UE 258/2012);
  • prodotti comuni ma considerati dall’UE “ad alta priorità” (es. circuiti integrati elettronici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, antenne, strumenti ottici, etc.) (Allegato XL al Regolamento UE 833/2014).

Quando la clausola NON è obbligatoria:

Per spedizioni verso STATI UNITI D’AMERICA, GIAPPONE, REGNO UNITO, COREA DEL SUD, AUSTRALIA, CANADA, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA e SVIZZERA

Testo della clausola

  • Gli operatori sono liberi di scegliere la dicitura appropriata per la clausola di divieto di riesportazione in Russia, purché il risultato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 12 octies – Reg.to UE n. 833/2014 e successive modifiche.
  • La Commissione Europea raccomanda che la clausola sia identificata come elemento essenziale del Contratto e suggerisce il seguente modello, particolarmente indicato nei contratti stipulati nelle giurisdizioni considerate ad alto rischio di elusione.

Ecco il modello suggerito dalla Commissione UE:

(1) “The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:
(i) termination of this Agreement; and
(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods

(5) exported, whichever is higher.The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information”

Obblighi dell’esportatore in caso di violazione

Se un partner commerciale di un paese terzo viola gli obblighi contrattuali, l’esportatore deve informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito non appena viene a conoscenza della violazione.

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CBAM, quando il fornitore “entra” in azienda

Il fornitore e il cliente

La normativa CBAM rende il cliente un poco più dipendente dal fornitore: gli obblighi informativi a carico del dichiarante CBAM dipendono infatti sempre più dalla reattività del fornitore nel dare in tempi ragionevoli l’importante elenco dei dettagli richiesti dalla normativa europea. Un vincolo importante che, se non gestito bene da parte di tutti gli operatori, può diventare un elemento critico nella gestione aziendale.

La situazione odierna e prospettive

Fino a luglio 2024 è possibile utilizzare i parametri che il portale CBAM propone di default. Dopo questa data, l’utilizzo dei valori di riferimento sarà possibile solo per il 20 % delle emissioni dichiarate e la fornitura di valori reali sarà obbligatoria (Art 3 del Reg Ue 1773 del 17 Agosto 2023)

Cosa è il CBAM e quali merci riguarda

 

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“Deforestazione Zero”, stop a import/export dal 30.12.2024 | I prodotti coinvolti

A partire dal 30 dicembre 2024, alcuni prodotti e materie prime potranno essere messi a disposizione del mercato dell’Unione o esportati soltanto se a “deforestazione zero”, (Regolamento 2023/1115 , testo completo, qui ) ossia a condizione che non siano stati fabbricati su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020.

Queste materie prime e prodotti dovranno:
• essere conformi alla legislazione del paese di origine,
• essere dotate di una specifica dichiarazione di “due diligence” per dimostrare il rispetto del Regolamento.

Materie prime e prodotti interessati

La normativa comunitaria – applicabile anche alle piccole e microimprese – riguarda le materie prime e i prodotti elencati nell’Allegato 1, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno ed alcuni loro derivati, tra cui cuoio, cioccolato, mobili, acidi grassi, olii, libri stampati e giornali.

Operatori e Commercianti: nuovi adempimenti

Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, che il Regolamento distingue tra operatori, ossia le aziende che mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato UE, e commercianti, ossia le aziende diverse dagli operatori che mettono a disposizione tali prodotti per la distribuzione, l’uso o il consumo. Le piccole e medie imprese potranno fare affidamento sui controlli realizzati sulle imprese a monte della catena di approvvigionamento.

Cosa è richiesto alle imprese

Alle aziende sarà richiesta un importante impegno in termini di tracciabilità dei passaggi: assicurarsi che le materie prime e i prodotti interessati non provengano da terreni oggetto di deforestazione richiederà un importante sforzo di ricerca e raccolta delle informazioni (ad es. la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime interessate) poiché ogni ipotesi di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati impedirà l’immissione delle materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione.

Adempimenti conseguenti sulla governance dell’Azienda

Le imprese dovranno ugualmente dotarsi di specifici sistemi di governance:
• valutazione dei rischi: produzione di un documento relativo alla non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio. Tali rischi dovranno essere attenuati mediante misure dedicate di carattere generale e specifiche in relazione a ciascuna spedizione interessata (art 10).
• Due diligence: ciascuna immissione all’interno del mercato dell’unione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che l’operatore ha esercitato una “dovuta diligenza” due diligence dalla quale emerga che l rischio di deforestazione o degrado ambientale relativo ai prodotti interessati è nullo o trascurabile (Art. 8).

Controlli e sanzioni

Per garantire l’effettività della nuova normativa, ciascuno Stato designa un’autorità responsabile dei controlli nei confronti delle imprese interessate. In questo ambito, le autorità dovranno esaminare anche l’effettività del sistema di “dovuta diligenza” stabilito dagli operatori, nonché la documentazione prodotta per dimostrare la conformità dei prodotti. Sarà possibile anche condurre ispezioni in loco e analisi chimiche per identificare l’esatto luogo di produzione della materia prima interessata.

Nel caso emergesse una potenziale non conformità, potranno essere comminate misure provvisorie, compresi il sequestro dei prodotti interessati o la sospensione della loro commercializzazione.
Invece, in caso di accertata non conformità, l’autorità potrà adottare specifiche misure correttive (tra cui il ritiro dei prodotti o il divieto di commercializzarli) o irrogare sanzioni (tra cui sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato europeo annuo e l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici).

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