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Category Archives: Le parole della Dogana

Dual Use, novità per l’Italia dal 26 Luglio 2024

Un nuovo adempimento per l’export italiano l’Elenco Nazionale di controllo Beni Duplice Uso Non Listati

Di cosa ai tratta

Dal 26 luglio 2024 è operativo, per la prima volta, l’Elenco Nazionale di Controllo per i beni a duplice uso non listati assoggettati ad autorizzazione individuale: si tratta di una possibilità concessa agli Stati UE di inserire ulteriori misure di controllo – oltre alle norme dual use già esistenti  – per motivi di pubblica sicurezza.

Nel dettaglio

Il Decreto del Ministero degli Esteri italiano assoggetta ad autorizzazione individuale le operazioni di esportazione e di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica relative ad alcuni prodotti (vedi ’Allegato A del decreto). Per una elencazione completa, clicca qui

In tale elenco sono state listate diverse tipologie di prodotti rientranti nella:

  • Categoria 2 (Trattamento e lavorazione dei materiali)
  • Categoria 3 (Materiali elettronici)
  • Categoria 4 (Computer), comprendente ad esempio: apparecchiature per la fabbricazione additiva, progettate per la produzione di componenti in metallo o in leghe metalliche, circuiti integrati, sistemi di raffreddamento criogenico, computer quantistici e relativi assiemi elettronici.

Nuovi adempimenti per le imprese

Dal 26 luglio 2024 l’esportazione dall’Italia dei prodotti elencati all’interno dell’Allegato A sarà quindi soggetta al rilascio di una autorizzazione specifica preventiva da parte dell’Autorità nazionale UAMA tramite il portale europeo di E-licensing

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CBAM, prorogata di 30 giorni la presentazione della prima relazione ma non è automatica

Prorogata di 30 giorni la presentazione della prima relazione CBAM, a causa delle numerose difficoltà riscontate dagli operatori nell’accesso al portale dedicato (vedi anche qui)

Si avvia quindi la Fase transitoria dell’inizio dell’applicazione di quello che diventerà un tributo sulle produzioni a maggior consumo di carbonio ed inquinanti. Vediamo insieme i primi punti da conoscere per affrontare questa fase.

Cosa è il CBAM

Il CBAM nasce principalmente per combattere il c.d. dumping ambientale: impedire cioè che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo legato all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine, contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea, (vedi ad esempio, il sistema (ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE che regola lo scambio delle quote di emissione di CO2).

Cosa é la Fase transitoria e quanto dura

  • Si tratta di una fase sostanzialmente focalizzata sulle comunicazioni dei vari settori e sul monitoraggio (per il biennio 2024 – 25). In questa fase non saranno previsti tributi né l’acquisto dei Certificati CBAM, obbligatori invece dal 1 gennaio 2026
  • E’ previsto l’invio di una dichiarazione trimestrale alla Commissione Europea – incaricata anche dei controlli – in cui sono specificati : (a) la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre; (b) le emissioni di CO2 incorporate in tali merci; (c) gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni. Le dichiarazioni incomplete o inesatte potranno essere sanzionate dallo Stato.

Che prodotti riguarda

  • I settori coinvolti sono: Cemento, Ferro e Acciaio, Alluminio, Fertilizzanti, Energia Elettrica e Idrogeno. Per capire concretamente se il prodotto importato rientra nelle categorie CBAM è necessario avere particolare attenzione ella Nomenclatura Tariffaria e all’origine della Merce.
  • Per un elenco delle Nomenclature tariffarie coinvolte, consultare agli Allegati I e II  del Regolamento 2023/956
  • Prodotti importati diversi da quelli indicati nell’Allegato I e II ma contenenti materiale assoggettato alla normativa CBAM non sono soggetti a dichiarazione.

Chi è Dichiarante ai fini CBAM

  • L’importatore
  • Il rappresentante doganale indiretto, nel caso l’importatore sia extra UE
  • Il rappresentante doganale indiretto che abbia accettato gli obblighi derivanti dalla normativa (ex art.32, Reg.2033/956)

La proroga non è automatica

A seguito dei problemi tecnici riscontrati nell’accesso e nel funzionamento del Registro transitorio CBAM, dal 1° febbraio 2024, sarà disponibile sul Registro transitorio CBAM una nuova funzionalità che consentirà ai dichiaranti di richiedere, secondo le modalità e i termini definiti dalla Commissione, ulteriori 30 giorni per inviare il rapporto CBAM del quarto trimestre 2023, la cui scadenza è prevista al 31/01/2024.

I dichiaranti che non riscontrano problemi tecnici di rilievo sono comunque invitati a presentare il rapporto CBAM e inviarlo entro la fine del periodo di riferimento. come già numerosi hanno proceduto ad effettuare.

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Origine delle merci: non preferenziale e preferenziale, alcuni concetti importanti (I)

Differenza base tra le due origini

La differenza tra origine non preferenziale e preferenziale delle merci riguarda la presenza di accordi tra i paesi per la riduzione o meno dei dazi doganali.

L’esportazione e l’importazione di prodotti soggetti a origine non preferenziale sarà più onerosa sia in termini economici che di adempimenti. Quindi, in linea di massima, sono un’incentivo alle imprese ad avere rapporti economici con aziende che fanno parte di paesi con i quali ci sono accordi per l’origine preferenziale (Paesi Accordisti).

Naturalmente questo riguarda solo i paesi che non fanno parte della UE dove vige la libera circolazione.

 

Perdita status di origine non preferenziale

Le merci acquistate con origine non preferenziale perdono questo status se vengono lavorate in un paese e rivendute con una trasformazione sostanziale.

Se un’azienda italiana acquista prodotti da un Paese con origine non preferenziale e li lavora in Italia, può rivendere ad un Paese con origine preferenziale. Devono però esserci delle “trasformazioni sostanziali” tali da modificare il numero di Nomenclatura Doganale ovvero il TARIC, la tariffa doganale. Per conoscere limiti e dettagli sulla acquisizione o la permanenza dell’origine vedere art. 60 e 31 Reg. UE n.2015/2446)

In particolare:

  • Per merci interamente ottenute in un unico Paese, clicca qui
  • Per Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati, clicca qui

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AEO, Operatore Economico Autorizzato, forse non sapete che…

Cosa è AEO

L’AEO (Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato) è una figura prevista dal codice doganale UE: si tratta di soggetto affidabile, al quale viene riservato un trattamento agevolato all’interno della catena logistica e di approvvigionamento internazionale.
L’autorizzazione può essere richiesta da tutti i soggetti, stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (produttori, esportatori, importatori, imprese di spedizione, de- positari, vettori, agenti doganali).

Vantaggi di essere operatore AEO

  • Riduzione dei controlli doganali in linea e a posteriori
  • Priorità allo sdoganamento, in caso di controlli doganali
  • Possibilità di eleggere un luogo specifico per l’esecuzione delle verifiche sulle merci
  • Agevolazioni alla richiesta di semplificazioni doganali
  • Riduzione o esonero dalla garanzia dovuta per le obbligazioni doganali (es. deposito doganale/Iva)
  • Trattamento privilegiato della propria merce presso le dogane dei Paesi che hanno stipulato con l’Ue accordi di mutuo riconoscimento ( Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Moldova).

Il tutto si traduce in un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti privi di certificazione.

Condizioni per ottenere l’AEO

L’autorizzazione AEO rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli è subordinata alla presenza di importanti condizioni riguardanti l’azienda come: livello della compliance doganale e fiscale, sistema contabile, solvibilità finanziaria, competenza o qualifiche professionali e sicurezza
Ogni anno le aziende dovranno inviare all’ADM un modulo di automonitoraggio per confermare la presenza delle condizioni richieste e, comunque, ogniqualvolta intervengano nuovi fattori potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento e/o sul contenuto dell’autorizzazione.

 

AEO e riforma doganale

Dal 2016 la certificazione AEO è diventata vera e propria autorizzazione, necessaria per il rilascio di altre autorizzazioni o facilitazioni in dogana e si amplierà con l’entrata in vigore della nuova normativa doganale nei prossimi anni. Infatti con la presenza della nuova categoria “trust and check” le aziende AEO saranno premiate potendo immettere le loro merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo.

 

Ulteriori dettagli sulle condizioni per ottenere AEO, clicca qui

Principali novità della prossima riforma doganale, clicca qui

 

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L’identità dell’azienda in dogana: il codice EORI

Cosa é il Codice EORI

Il codice EORI (Economic Operators Registration and Identification) è il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (per le aziende italiane è la partita IVA preceduta da IT).

Quando usarlo

Deve essere usato nella compilazione delle dichiarazioni doganali.

Gli operatori economici italiani sono registrati automaticamente alla banca dati EORI all’atto della prima dichiarazione doganale oppure su richiesta dell’interessato all’Agenzia delle Dogane.

Il codice non ha scadenza e può essere verificato consultando l’apposito sito europeo.

La sua assenza non porta a sanzioni ma potrebbe rallentare le operazioni sdoganamento della merce una volta giunti in frontiera.

Il codice non ha finalità fiscale ma solo doganale, serve per facilitare:

  • l’identificazione degli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali europee;
  • lo scambio delle comunicazioni tra le autorità delle dogane di Paesi diversi;
Come richiederlo

La richiesta di attribuzione è gratuita e dovrà essere presentata nei casi seguenti:

  • operatori non stabiliti nell’UE che devono svolgere operazioni doganali in territorio comunitario;
  • operatori italiani che necessitano dell’attribuzione del numero in via preventiva, in quanto devono svolgere la prima operazione doganale in altro Stato membro prima che in Italia.

Il sistema EORI è istituito per facilitare la registrazione degli operatori economici previsto dall’articolo 9 del CDU.  Il codice EORI indica un numero di identificazione, unico nel territorio doganale dell’Unione europea assegnato da un’autorità doganale ( in Italia ADM Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli)

Le disposizioni sul numero EORI non limitano né pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano l’obbligo di registrazione e di ottenimento di qualsiasi numero di identificazione che può essere richiesto in singoli Stati membri in settori diversi dalle dogane.

Le autorità doganali dell’UE devono avere un accesso facile e affidabile al codice che quindi deve essere utilizzato nelle dichiarazioni doganali e reperibile sulla documentazione commerciale (es. fattura).

Per saperne di più:

Controllo validità codice EORI , clicca qui

 

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Esportare in Turchia, il certificato ATR

Dal 2021 è possibile evitare il certificato di origine per le merci provenienti dalla UE e destinate alla Turchia se accompagnate da certificato ATR

Infatti l’utilità di questo documento è duplice.

Dal punto di vista formale, l’ATR – previsto dall’Accordo di Unione Doganale che lega la Turchia all’Unione Europea e rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione a richiesta dell’operatore esportatore autorizzato – attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica. Resta ovviamente salva la possibilità per le autorità doganali di richiedere prove supplementari qualora emergessero dubbi sull’effettiva origine del prodotto.

Inoltre, grazie all’ATR è possibile godere di un trattamento daziario preferenziale che prevende l’esenzione per le spedizioni in import o export dalla Turchia verso l’Europa e viceversa.

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