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Category Archives: Normativa

Il marchio UKCA per l’export in UK: obbligatorio dal 1 gennaio 2025

Cosa é UKCA

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è stato introdotto il 1° gennaio 2021 (uno degli effetti della Brexit) come sostituzione del marchio CE per certificare che le merci immesse in UK rispettano le regole di conformità e sicurezza britanniche.

Il marchio UKCA riguarda numerose tipologie di beni, ad oggi, si segnalano:

  • Giocattoli
  • Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • Recipienti semplici a pressione
  • Strumenti di pesatura non automatici
  • Strumenti di misura
  • Ascensori
  • Apparecchiature radio
  • Attrezzature a pressione
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Apparecchi a gas
  • Macchinari
  • Attrezzature da esterno
  • Prodotti di ecodesign
  • Aerosol
  • Apparecchiature elettriche a bassa tensione
  • Dispositivi medici
  • Interoperabilità ferroviaria
  • Prodotti da costruzione
  • Esplosivi civili

Entrata in vigore dell’UKCA

Le aziende dovranno applicare il nuovo marchio a partire dal 1° gennaio 2025

Conseguenze e richieste per la certificazione

I prodotti già marcati CE non sono considerati automaticamente UKCA:  nel caso in cui il marchio non fosse presente, la merce non potrebbe lasciare la Dogana, causando ritardi nelle consegne e altri costi per l’impresa esportatrice.

La verifica della conformità agli standard UK – indispensabile per ottenere il nuovo marchio – viene fatta da appositi Organismi di Certificazione ai quali devono rivolgersi le aziende oppure è possibile predisporre una autodichiarazione di conformità (prevista per specifiche merceologie e in alcuni specifici casi) in base alla quale il produttore del bene dichiara la completa conformità alle regole britanniche. Per scoprire quali regole seguire per le diverse tipologie di prodotti, clicca qui 

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Bando Export 2023 per le PMI lombarde: al via il 20 luglio

Il 14 luglio 2023 Unioncamere Lombardia ha approvato il nuovo bando Export 2023: nuovi mercati per le micro e piccole imprese lombarde.

Vediamo insieme i punti principali:

Cosa è – Obiettivo

Supportare le imprese alla prima esportazione o che esportano occasionalmente (la cui quota di export è inferiore al 10% del volume d’affari) attraverso un accompagnamento qualificato di un Manager Esperto di processi di Import Export e internazionalizzazione “EXIM Manager”, un Temporary Export Manager “TEM” o un Digital Export Manager “DEM”.

A chi si rivolge

Micro e piccole imprese lombarde la cui quota export è inferiore al 10% del volume d’affari, aventi codice ATECO primario uguale a C e che non abbiano percepito, nei 5 anni precedenti, agevolazioni e/o incentivi regionali (concessi da Regione Lombardia o da Unioncamere Lombardia) finalizzati ad accrescere la competitività delle micro e piccole imprese lombarde sui mercati esteri.

Investimento minimo e contributo

Investimento minimo: € 10.000,00

Contributo massimo: € 15.000,00

Apertura e chiusura domanda

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 20 luglio 2023 fino alle ore 12.00 del 29 settembre 2023 (salvo esaurimento anticipato delle risorse) a Unioncamere Lombardia tramite il sito webtelemaco.infocamere.it.

Regolamento bando e modulistica domanda

  • Allegato A – Modulo di domanda
  • Allegato B – Procura speciale per la presentazione telematica della domanda
  • Allegato C – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL
  • Allegato D – Dichiarazione de minimis
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Moriconi (Unimi): formazione doganale, pilastro anche per le PMI

Formazione e diffusione di una cultura doganale di livello costantemente aggiornati sono spesso al centro dei dibattiti tra gli operatori economici.

Con la pubblicazione di Elementi e Materiali di diritto doganale di Luca Moriconi (Milano University Press, 2023) si procede proprio nella direzione di offrire ad ogni interessato una conoscenza sistematica e competente dei principali istituti della materia con l’obiettivo di suscitare spunti di discussione e avvicinamento ai temi soprattutto per le PMI.

Formazione doganale: le ragioni di un lungo impegno

di Luca Moriconi
Esperto in materia doganale. Professore a contratto di diritto doganale presso l’Università degli Studi di Milano e presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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La recente esperienza didattica svolta per il Laboratorio ‘Operatore doganale europeo e export control’, nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) presso l’Università degli Studi di Milano, mi ha portato ad elaborare alcuni spunti di riflessione riguardo alla crescente attenzione, anche da parte del mondo accademico, verso la materia doganale.

Come noto agli addetti ai lavori, questa materia è generalmente considerata un campo (minato) relegato dalla dottrina a una sommaria e sbrigativa trattazione a cui dedicare, al più, solo qualche pagina all’interno dei testi di diritto tributario.

Pur essendo caratterizzata da un solido e complesso impianto normativo, la materia doganale viene infatti abitualmente associata al mero svolgimento di procedure operative, con riflessi di natura pratica che si ritengono meritevoli di interesse solo da parte di quei soggetti (operatori doganali e aziende) che si trovano quotidianamente a dover gestire il complesso degli adempimenti e delle formalità collegate alle spedizioni internazionali.

Torno quindi mentalmente alla piccola aula gremita di studenti dell’Università Statale, dove ho avuto l’onore e il piacere di introdurre le ragazze e i ragazzi ai principi fondamentali e agli istituti del diritto doganale, non mancando di assecondare la loro genuina curiosità con analisi di documenti e casi pratici, ottenendo un feedback entusiasmante in termini di attenzione e interesse per la materia, con molte richieste di indicazione di ulteriori percorsi professionali e di approfondimento.

Questo incoraggiante riscontro manifesta la presenza di una richiesta/necessità formativa ben precisa nella specifica disciplina, che porterà, nel tempo, alla nascita di profili professionali pronti a raccogliere le opportunità e le sfide che, sempre più, si presenteranno nel contesto del commercio internazionale.

Tutto ciò non può che portare, sotto un diverso (ma non scollegato) aspetto, a una riflessione più ampia, legata alla profonda vocazione internazionale delle nostre PMI, contraddistinte dalle loro innate capacità di offrire, al contempo, tradizione e innovazione, con i loro prodotti che diventano testimonianza in tutto il mondo della qualità, e della eccellente reputazione, del made in Italy.

In questo processo di espansione commerciale sui mercati esteri, infatti, pur partendo da un pacifico vantaggio competitivo in termini di qualità del prodotto, le nostre piccole e medie imprese scontano, tuttavia, un grave gap legato alla scarsa conoscenza delle regole e delle procedure (doganali ma anche fiscali) che disciplinano la gestione documentale e contabile delle operazioni con l’estero, così muovendosi tra molteplici elementi di incertezza, con il rischio di possibili irregolarità.

Inoltre, il ricorrente utilizzo all’esportazione della condizione di consegna della merce ‘EX Works’, pur attraente in termini puramente commerciali, limita tuttavia fortemente la partecipazione attiva dell’azienda esportatrice alle delicate fasi dello sdoganamento e del trasporto delle merci.

In un tale contesto, appare evidente come un aumento delle competenze e delle capacità di gestione delle procedure doganali da parte delle aziende, anche con il supporto di qualificati professionisti, porterebbe alle stesse un’immediata ‘utilità marginale’ in termini di maggiore competitività e di qualificata presenza sui mercati esteri.

Attraverso l’utilizzo più consapevole degli istituti e delle semplificazioni previste dalla normativa doganale, infatti, le aziende esportatrici possono, da un lato, ridurre gli oneri e le tempistiche delle procedure e, dall’altro, proporsi sul mercato internazionale come partner commerciali sicuri e affidabili.

La compliance in materia doganale, è oramai ben chiaro, rappresenta oggi un fattore strategico di qualificazione e di riconoscibilità degli operatori economici, che sta assumendo, anche a livello di relazioni commerciali, una sempre crescente importanza.

È pertanto più che mai necessario supportare le aziende nel loro approccio operativo al commercio estero, con la messa a disposizione di strumenti concreti che rendano effettivamente accessibili alle stesse le possibili facilitazioni utili per gestire la materia doganale in modo più consapevole e vantaggioso.

La pubblicazione “Elementi e Materiali di Diritto Doganale” di Luca Moriconi è scaricabile in modalità “open access” anche qui

 

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2 mld risparmiati con l’ EU Customs Data Space

Il centro digitale doganale Europeo (EU Customs Data Space) ha lo scopo, attraverso un percorso che ha come primo approdo temporale il 2028, di sostituire l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati UE con un unico portale europeo.
La Commissione Europea ha messo un nuovo tassello per rendere le dogane sempre più digitali.

Infatti la Commissione lancia un nuovo progetto per la creazione di un centro digitale doganale Europeo (EU Customs Data Space). Questo progetto ha lo scopo, attraverso un percorso che ha come primo approdo temporale il 2028, di sostituire l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri dell’UE con un unico portale europeo.

Questo, oltre a significare un risparmio effettivo di costi operativi fino a 2 miliardi di euro all’anno, – come riportato dall’articolo di Benedetto Santa Croce su AgendaDigitale.eu – vuole contribuire a migliorare il rapporto tra dogane e imprese con gli operatori più affidabili consentendo un dialogo a livello doganale basato su linguaggi e standard unitari.

l processo di automazione del mondo doganale

Il mondo doganale sta già subendo da qualche anno un processo di automazione importante, si pensi solo da ultimo alla riforma delle dichiarazioni di importazione (che in Italia è divenuto definitivamente operativo il 30 novembre 2022) e delle dichiarazioni di esportazione (che in Italia diverrà definitivamente operativo il 7 settembre 2023).
Processo che ha già consentito – come ricorda Santacroce – di gestire in modo unico tutte le diverse forme di autorizzazione (sistema custom decision), favorendo, attraverso la standardizzazione delle regole, una integrazione dei sistemi doganali delle imprese.

Le catene di approvvigionamento, tracciamento completo

Quello che ci si propone ora è di fornire uno strumento che attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e il contributo umano possa garantire, da una parte, alle autorità una visione a 360 gradi delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci e, dall’altra, alle imprese di poter gestire in modo più fluido e trasparente il trasferimento fisico delle merci oggetto delle singole transazioni.

Quali risposte dal progetto

Il progetto di creazione di uno spazio digitale doganale unico europeo cerca di dare risposta ad alcune inefficienze dell’attuale sistema. In particolare, il nuovo portale cerca di evitare (cosa che capita ora in presenza di 27 sistemi nazionali) che le imprese debbano fornire la stessa informazione più volte e con regole diverse. Inefficienza determinata dalla mancanza di interoperabilità dei sistemi nazionali; ovvero di favorire lo sviluppo organico di un piano di controllo del e-commerce che è caratterizzato dall’aumento repentino di volumi di merci di modico valore che entrano in EU da Paesi terzi e viceversa.

In questo settore, lo scopo però non è solo di controllo, – conclude Santacroce – ma anche di semplificazione dei processi di gestione e svincolo delle merci per ridurre, in sicurezza, i tempi di consegna dei beni al cliente; ovvero di consentire alle dogane di migliorare i propri sistemi di analisi del rischio offrendo alle imprese un’effettiva e ampia protezione dei beni che devono attraversare la frontiera unionale.

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Beni “Dual Use”, nati per il civile, ma…

Dal 12 gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione Europea che aggiorna l’elenco dei prodotti a duplice uso contenuti nell’Allegato 1.;

Cosa sono

I beni a “duplice uso “ sono prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari” (art. 2, n. 1, Reg. CE n. 428/2009).

Alcuni esempi

Valvole, pompe, calcolatori, materiali elettronici, sensori e laser, materiale avionico, navale, aerospaziale sono solo alcuni esempi. Beni quindi ma anche componentistica utilizzabile per la progettazione, fabbricazione o uso di armi nucleari, chimiche, biologiche oppure dei loro vettori.

In pratica..

L’esportazione – compresa l’assistenza tecnica e finanziaria – di questi prodotti in taluni casi è vietata, in altri è soggetta ad autorizzazione preventiva in assenza della quale l’esportatore dovrà autocertificare che le merci da esportare non rientrano nell’elenco dei prodotti a duplice uso.

Per stabilire se un prodotto rientra nell’elenco di cui all’allegato I, occorre valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti con le descrizioni contenute nello stesso allegato.

In tale elenco, a ciascun bene corrisponde un codice di classificazione (c.d. codice ECCN), diverso dal codice di classificazione doganale dei beni (codice TARIC) (vedi Tavole di correlazione), composto da tre sottotipi di codici:
1. numerico: identifica le categorie generali dei prodotti compresi nell’elenco con cifre da 0 a 9;
2. letterale: identifica la particolare tipologia del bene con lettere dalla A alla E;
3. alfanumerico: si riferisce ai controlli cui sono sottoposti i beni, su base nazionale o multilaterale e comprende anche i numeri d’ordine delle varie voci.

Per saperne di più

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CBAM: nuovi dazi ambientali sulle merci importate. Dal 1 ottobre 2023, primi obblighi

L’Europarlamento ha approvato il “pacchetto misure ambientali”: i settori dell’acciaio, cemento, alluminio, elettricità, idrogeno e dei fertilizzanti, dal gennaio 2026, saranno soggetti al pagamento del CBAM, un nuovo dazio ambientale destinato a riequilibrare il dumping ecologico.

L’Unione europea (UE) sta per introdurre il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), che ha lo scopo di integrare l’attuale sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori.

 

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione.

 

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE  questi prodotti dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e indirette nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero.

 

Piena operatività dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici, che dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE.

Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM.  Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione, a partire dal 1° gennaio 2025).

Saranno esonerate dagli obblighi CBAM le merci di “valore trascurabile” e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati (es. Svizzera).

Per saperne di più:

CBAM, clicca qui

ETS, clicca qui

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Ex-Works: è veramente una resa senza problemi?

L’80% delle imprese italiane in export utilizza il termine di resa Ex Works (EXW), o Franco Fabbrica: una comodità che però nasconde alcune insidie operative.
Certo, questa misura pone in capo al venditore/esportatore un’unica obbligazione: la messa a disposizione della merce, in luogo concordato e con i documenti necessari al trasporto, gli altri obblighi e rischi sono a carico del compratore
Ci sono tuttavia rischi doganali e assicurativi evidenziati dalla pratica quotidiana che rimangono a carico del venditore.

Tra questi è il mancato appuramento entro 90 giorni della bolla doganale presso la dogana di uscita: in questo caso è onere del venditore italiano fornire una serie di prove alternative dell’avvenuta esportazione. In caso contrario scatta la procedura di recupero IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’applicazione di una sanzione

Inoltre EXW significa anche “merce a terra” ovvero il compratore deve occuparsi anche del carico ma è esperienza di tutti gli operatori vedere invece che è lo stesso venditore che provvede (per “velocizzare” il carico e far partire il vettore). Questa attività però non rientra tra quelle concordate in sede contrattuale (ricordiamo, è un EXW) e potrebbe prestare il fianco a contrasti con il venditore in merito alla responsabilità per il danneggiamento della merce e con l’assicurazione per la copertura e meno di questa attività di carico.

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