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Category Archives: Normativa

2024, arriva la riforma doganale

La riforma doganale Italiana

Il 2024 sarà l’anno della riforma della legge doganale italiana che si integrerà con la già esistente normativa unionale.
L’Avv. Sara Armella, fondatore dello Studio Armella & Associati – Docente diritto doganale presso MDT Università Bocconi e altri, propone una sintesi delle novità in arrivo evidenziando anche possibili criticità nella pratica quotidiana di aziende e operatori.

A un anno dall’approvazione della legge delega e dopo il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 7 agosto, approderà a breve in Gazzetta ufficiale l’attesa riforma della disciplina doganale nazionale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il nuovo testo unico doganale sostituirà un quadro normativo estremamente frammentato e desueto, che va dal regio decreto n. 65/1896 al testo unico della legge doganale del 1973, oltre a numerose altre norme contenute in varie leggi speciali, con un importante snellimento, poiché si passa da oltre 400 articoli a 122. Un complessivo riassetto, che con grande ritardo adegua la normativa nazionale al diritto europeo di diretta applicazione e ridefinisce molti aspetti di grande importanza applicativa.
Uno dei principali obiettivi della riforma è la chiarezza normativa, considerato che il primo indispensabile pilastro della compliance doganale è la comprensione delle regole e la loro pronta individuazione. Questa necessità s’impone con particolare evidenza in un settore caratterizzato da un’estesa disciplina europea e dunque dalla necessità primaria di identificare quanto è disciplinato dall’ordinamento Ue e quanto dalle fonti nazionali.
Molte le novità in materia di accertamento doganale, con l’introduzione di regole e tutele previste dallo Statuto dei diritti del contribuente e, di conseguenza, con il rafforzamento del diritto di difesa, il riconoscimento del contraddittorio come diritto fondamentale degli operatori e l’obbligo di motivazione rafforzata dell’accertamento in caso di presentazione di osservazioni difensive.
Non mancano gli aspetti problematici, come segnalato dalle principali associazioni di categoria. Primo su tutti, la soglia molto bassa per il reato di contrabbando fissata dalla direttiva europea Pif in 10.000 euro, crea indubbi problemi se, in tale importo, si comprende anche l’Iva. Vi è il concreto rischio di moltissime segnalazioni di reato, che appesantiranno il carico di lavoro del Procuratore europeo Eppo e che potrebbero vanificare gli obiettivi di semplificazione e proporzionalità delle sanzioni, peraltro sensibilmente ridimensionate rispetto alla disciplina attuale.
Altro tema significativo riguarda la previsione della responsabilità del rappresentante doganale indiretto: anche in questo caso, è la Corte di giustizia europea ad avere dato il via libera al legislatore nazionale, con una sentenza riguardante proprio il nostro Paese. La previsione della solidarietà del rappresentante indiretto anche con riferimento all’Iva, in aggiunta ai dazi, incrementa i rischi economici degli operatori del settore logistico, imponendo la scelta della rappresentanza diretta o un più diffuso utilizzo del deposito Iva, il cui impiego fa venire meno il vincolo di responsabilità.

Testo tratto da www.shippingitaly.it

Per l’analisi delle varie novità è possibile accedere alla registrazione di un Convegno di approfondimento tenuto a Genova il 11/07/2024, con interventi del Direttore Centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Guardia di finanza, del Procuratore europeo Eppo, di giudici della Corte di Cassazione, studiosi, esperti e associazioni di categoria.

Per accedere, clicca qui

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Clausola “No Russia” | Le restrizioni partono dai contratti

Di cosa si tratta

  • I contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (quindi extra UE) di determinati prodotti sensibili dovranno contenere una clausola contrattuale che prevede l’espresso divieto di riesportazione in Russia. (art. 12-octies del Regolamento UE 833/2014, modificato dal Regolamento UE 2878/2023)
  • Con il XII pacchetto delle sanzioni verso la Russia adottato dal 18/12/2023 la UE ha introdotto anche numerose previsioni normative che mirano ridurre l’elusione delle sanzioni europee.
  • Si tratta di misure che hanno un notevole impatto in termini di contrattualistica internazionale

Tempistica dell’inserimento clausola obbligatorio

  • Contratti conclusi dopo il 20 marzo
    Tutti i contratti
  • Contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023:
    Per l’esecuzione di questi contratti a partire dal 20 dicembre 2024, è necessario modificarli per includere la clausola di “non riesportazione in Russia.
  • Contratti conclusi al 19 dicembre 2023:
    Questi contratti devono contenere la clausola di “non riesportazione in Russia” a partire dal 20 marzo 2024.

Per quali prodotti

  • beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale (es. veicoli di navigazione aerea, motori e sue parti, dischi e pastiglie per freni, pneumatici, etc.) (Allegato XI al Regolamento UE 833/2014);
  • carboturbi e additivi per carburanti (Allegato XX al Regolamento UE 833/2014);
  • armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (Allegato XXXV al Regolamento UE 833/2014 e Allegato I al Regolamento UE 258/2012);
  • prodotti comuni ma considerati dall’UE “ad alta priorità” (es. circuiti integrati elettronici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, antenne, strumenti ottici, etc.) (Allegato XL al Regolamento UE 833/2014).

Quando la clausola NON è obbligatoria:

Per spedizioni verso STATI UNITI D’AMERICA, GIAPPONE, REGNO UNITO, COREA DEL SUD, AUSTRALIA, CANADA, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA e SVIZZERA

Testo della clausola

  • Gli operatori sono liberi di scegliere la dicitura appropriata per la clausola di divieto di riesportazione in Russia, purché il risultato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 12 octies – Reg.to UE n. 833/2014 e successive modifiche.
  • La Commissione Europea raccomanda che la clausola sia identificata come elemento essenziale del Contratto e suggerisce il seguente modello, particolarmente indicato nei contratti stipulati nelle giurisdizioni considerate ad alto rischio di elusione.

Ecco il modello suggerito dalla Commissione UE:

(1) “The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:
(i) termination of this Agreement; and
(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods

(5) exported, whichever is higher.The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information”

Obblighi dell’esportatore in caso di violazione

Se un partner commerciale di un paese terzo viola gli obblighi contrattuali, l’esportatore deve informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito non appena viene a conoscenza della violazione.

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CBAM, quando il fornitore “entra” in azienda

Il fornitore e il cliente

La normativa CBAM rende il cliente un poco più dipendente dal fornitore: gli obblighi informativi a carico del dichiarante CBAM dipendono infatti sempre più dalla reattività del fornitore nel dare in tempi ragionevoli l’importante elenco dei dettagli richiesti dalla normativa europea. Un vincolo importante che, se non gestito bene da parte di tutti gli operatori, può diventare un elemento critico nella gestione aziendale.

La situazione odierna e prospettive

Fino a luglio 2024 è possibile utilizzare i parametri che il portale CBAM propone di default. Dopo questa data, l’utilizzo dei valori di riferimento sarà possibile solo per il 20 % delle emissioni dichiarate e la fornitura di valori reali sarà obbligatoria (Art 3 del Reg Ue 1773 del 17 Agosto 2023)

Cosa è il CBAM e quali merci riguarda

 

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“Deforestazione Zero”, stop a import/export dal 30.12.2024 | I prodotti coinvolti

A partire dal 30 dicembre 2024, alcuni prodotti e materie prime potranno essere messi a disposizione del mercato dell’Unione o esportati soltanto se a “deforestazione zero”, (Regolamento 2023/1115 , testo completo, qui ) ossia a condizione che non siano stati fabbricati su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020.

Queste materie prime e prodotti dovranno:
• essere conformi alla legislazione del paese di origine,
• essere dotate di una specifica dichiarazione di “due diligence” per dimostrare il rispetto del Regolamento.

Materie prime e prodotti interessati

La normativa comunitaria – applicabile anche alle piccole e microimprese – riguarda le materie prime e i prodotti elencati nell’Allegato 1, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno ed alcuni loro derivati, tra cui cuoio, cioccolato, mobili, acidi grassi, olii, libri stampati e giornali.

Operatori e Commercianti: nuovi adempimenti

Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, che il Regolamento distingue tra operatori, ossia le aziende che mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato UE, e commercianti, ossia le aziende diverse dagli operatori che mettono a disposizione tali prodotti per la distribuzione, l’uso o il consumo. Le piccole e medie imprese potranno fare affidamento sui controlli realizzati sulle imprese a monte della catena di approvvigionamento.

Cosa è richiesto alle imprese

Alle aziende sarà richiesta un importante impegno in termini di tracciabilità dei passaggi: assicurarsi che le materie prime e i prodotti interessati non provengano da terreni oggetto di deforestazione richiederà un importante sforzo di ricerca e raccolta delle informazioni (ad es. la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime interessate) poiché ogni ipotesi di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati impedirà l’immissione delle materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione.

Adempimenti conseguenti sulla governance dell’Azienda

Le imprese dovranno ugualmente dotarsi di specifici sistemi di governance:
• valutazione dei rischi: produzione di un documento relativo alla non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio. Tali rischi dovranno essere attenuati mediante misure dedicate di carattere generale e specifiche in relazione a ciascuna spedizione interessata (art 10).
• Due diligence: ciascuna immissione all’interno del mercato dell’unione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che l’operatore ha esercitato una “dovuta diligenza” due diligence dalla quale emerga che l rischio di deforestazione o degrado ambientale relativo ai prodotti interessati è nullo o trascurabile (Art. 8).

Controlli e sanzioni

Per garantire l’effettività della nuova normativa, ciascuno Stato designa un’autorità responsabile dei controlli nei confronti delle imprese interessate. In questo ambito, le autorità dovranno esaminare anche l’effettività del sistema di “dovuta diligenza” stabilito dagli operatori, nonché la documentazione prodotta per dimostrare la conformità dei prodotti. Sarà possibile anche condurre ispezioni in loco e analisi chimiche per identificare l’esatto luogo di produzione della materia prima interessata.

Nel caso emergesse una potenziale non conformità, potranno essere comminate misure provvisorie, compresi il sequestro dei prodotti interessati o la sospensione della loro commercializzazione.
Invece, in caso di accertata non conformità, l’autorità potrà adottare specifiche misure correttive (tra cui il ritiro dei prodotti o il divieto di commercializzarli) o irrogare sanzioni (tra cui sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato europeo annuo e l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici).

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Esportare l’arte | Il caso degli strumenti musicali: il violino

Per esportare uno strumento musicale, oltre alla dichiarazione doganale, è necessaria una documentazione che attiene alla qualifica o meno di “bene culturale” dell’oggetto. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) regola questi aspetti.

In considerazione delle diverse casistiche previste dal Codice, ci focalizziamo sul caso di uno strumento musicale, in particolare un violino:

  • di proprietà privata
  • che non sia già intervenuta la dichiarazione di interesse culturale emessa dal Ministero dei Beni Culturali
  • in uscita definitiva dal territorio nazionale (es. per vendita)

Per esportazione in uno dei Paesi della UE

La normativa prende in considerazione principalmente tre elementi: l’esistenza in vita dell’autore dell’oggetto, l’anno di realizzazione dello stesso e il suo valore. Le dichiarazioni da presentare all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza competente per territorio, sono cosi schematizzate:

AutoreTipo e Data realizzazioneValoreModulo da presentare all’Ufficio Esportazione
ViventeOpere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d’arte /Data non rilevanteElemento non rilevanteAAC – Autochiarazione Arte Contemporanea
Non viventeEntro 70 anniElemento non rilevanteAAC – Autochiarazione Arte Contemporanea
Non viventecose di interesse culturale/ oltre 70 anniInferiore E. 13.500AAC – Autochiarazione Arte Contemporanea
Non viventeOltre 70 anniSuperiore E. 13.500ALC – Attestato di libera circolazione
Non viventeOltre 70 anniInferiore E. 13.500DVAL – Dichiarazione con limite di valore
Non viventeOltre 50 e meno 70Elemento non rilevanteD50

 

Per esportazione in Paesi Extra-UE

Sono invece soggette a Licenza di esportazione le spedizioni di taluni beni e nel limite di valore minimo indicato dalla Tabella Valori Licenza di esportazione  e la richiesta deve essere presentata successivamente al rilascio del documento principale: AAC, ALC, DVAL oppure D50
Per gli strumenti musicali il limite minimo è di Euro: 50.000.

L’iscrizione al sistema SUE

Tutti i documenti inerenti alla circolazione dei beni devono essere presentati in via informatica attraverso il Sistema Informativo Uffici Esportazione – SUE.
L’accreditamento è obbligatorio per qualsiasi tipologia di utente.

Per i criteri utilizzati per il rilascio dell’Autorizzazione di Libera Circolazione, qui

 

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Origine Preferenziale: novità sul PEM da gennaio 2025

In arrivo importanti novità per gli operatori economici per l’inserimento di nuove indicazioni sulla ben conosciuta convenzione PEM: semplificazioni e parametri per favorire maggiormente gli scambi commerciali.

Diamo insieme uno sguardo ai punti salienti.

Cosa è il PEM

La Convenzione PEM è nata nel 20213 con l’obiettivo di uniformare le regole sull’origine preferenziale contenute nelle intese bilaterali firmate da ciascun Paese aderente con l’Unione europea.

Nel dicembre del 2023 il Comitato Misto della Convenzione PEM ha adottato un nuovo set di regole di origine preferenziale che mira ad incrementare gli scambi preferenziali tra l’Unione europea e i suoi partner paneuromediterranei. Vedi link

Le principali novità

Si tratta di nuove indicazioni che mirano a rafforzare l’interscambio tra i paesi partner con regole più flessibili per gli operatori economici rispetto a quelle previste dall’attuale PEM.

Tra le novità più significative:

  • regole di origine più semplici, ad es. l’eliminazione dei criteri cumulativi
  • aumento, dal 10% al 15%, delle soglie di tolleranza per i materiali non originari
  • possibilità di ottenere restituzioni daziarie all’esportazione per un numero maggiore di prodotti

E previsto anche lo sviluppo di modalità di gestione elettronica delle prove di origine

Quando e da quali Paesi

Le nuove regole saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2025 e riguarderanno gli scambi tra l’Unione europea e i Paesi della Convenzione PEM (Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Isole Fær Øer, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Marocco, Montenegro, Norvegia, Autorità Palestinese, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina). re delle nuove regole

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Il marchio UKCA per l’export in UK: obbligatorio dal 1 gennaio 2025

Cosa é UKCA

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è stato introdotto il 1° gennaio 2021 (uno degli effetti della Brexit) come sostituzione del marchio CE per certificare che le merci immesse in UK rispettano le regole di conformità e sicurezza britanniche.

Il marchio UKCA riguarda numerose tipologie di beni, ad oggi, si segnalano:

  • Giocattoli
  • Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • Recipienti semplici a pressione
  • Strumenti di pesatura non automatici
  • Strumenti di misura
  • Ascensori
  • Apparecchiature radio
  • Attrezzature a pressione
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Apparecchi a gas
  • Macchinari
  • Attrezzature da esterno
  • Prodotti di ecodesign
  • Aerosol
  • Apparecchiature elettriche a bassa tensione
  • Dispositivi medici
  • Interoperabilità ferroviaria
  • Prodotti da costruzione
  • Esplosivi civili

Entrata in vigore dell’UKCA

Le aziende dovranno applicare il nuovo marchio a partire dal 1° gennaio 2025

Conseguenze e richieste per la certificazione

I prodotti già marcati CE non sono considerati automaticamente UKCA:  nel caso in cui il marchio non fosse presente, la merce non potrebbe lasciare la Dogana, causando ritardi nelle consegne e altri costi per l’impresa esportatrice.

La verifica della conformità agli standard UK – indispensabile per ottenere il nuovo marchio – viene fatta da appositi Organismi di Certificazione ai quali devono rivolgersi le aziende oppure è possibile predisporre una autodichiarazione di conformità (prevista per specifiche merceologie e in alcuni specifici casi) in base alla quale il produttore del bene dichiara la completa conformità alle regole britanniche. Per scoprire quali regole seguire per le diverse tipologie di prodotti, clicca qui 

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Bando Export 2023 per le PMI lombarde: al via il 20 luglio

Il 14 luglio 2023 Unioncamere Lombardia ha approvato il nuovo bando Export 2023: nuovi mercati per le micro e piccole imprese lombarde.

Vediamo insieme i punti principali:

Cosa è – Obiettivo

Supportare le imprese alla prima esportazione o che esportano occasionalmente (la cui quota di export è inferiore al 10% del volume d’affari) attraverso un accompagnamento qualificato di un Manager Esperto di processi di Import Export e internazionalizzazione “EXIM Manager”, un Temporary Export Manager “TEM” o un Digital Export Manager “DEM”.

A chi si rivolge

Micro e piccole imprese lombarde la cui quota export è inferiore al 10% del volume d’affari, aventi codice ATECO primario uguale a C e che non abbiano percepito, nei 5 anni precedenti, agevolazioni e/o incentivi regionali (concessi da Regione Lombardia o da Unioncamere Lombardia) finalizzati ad accrescere la competitività delle micro e piccole imprese lombarde sui mercati esteri.

Investimento minimo e contributo

Investimento minimo: € 10.000,00

Contributo massimo: € 15.000,00

Apertura e chiusura domanda

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 20 luglio 2023 fino alle ore 12.00 del 29 settembre 2023 (salvo esaurimento anticipato delle risorse) a Unioncamere Lombardia tramite il sito webtelemaco.infocamere.it.

Regolamento bando e modulistica domanda

  • Allegato A – Modulo di domanda
  • Allegato B – Procura speciale per la presentazione telematica della domanda
  • Allegato C – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL
  • Allegato D – Dichiarazione de minimis
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Moriconi (Unimi): formazione doganale, pilastro anche per le PMI

Formazione e diffusione di una cultura doganale di livello costantemente aggiornati sono spesso al centro dei dibattiti tra gli operatori economici.

Con la pubblicazione di Elementi e Materiali di diritto doganale di Luca Moriconi (Milano University Press, 2023) si procede proprio nella direzione di offrire ad ogni interessato una conoscenza sistematica e competente dei principali istituti della materia con l’obiettivo di suscitare spunti di discussione e avvicinamento ai temi soprattutto per le PMI.

Formazione doganale: le ragioni di un lungo impegno

di Luca Moriconi
Esperto in materia doganale. Professore a contratto di diritto doganale presso l’Università degli Studi di Milano e presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

LinkedIn

La recente esperienza didattica svolta per il Laboratorio ‘Operatore doganale europeo e export control’, nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) presso l’Università degli Studi di Milano, mi ha portato ad elaborare alcuni spunti di riflessione riguardo alla crescente attenzione, anche da parte del mondo accademico, verso la materia doganale.

Come noto agli addetti ai lavori, questa materia è generalmente considerata un campo (minato) relegato dalla dottrina a una sommaria e sbrigativa trattazione a cui dedicare, al più, solo qualche pagina all’interno dei testi di diritto tributario.

Pur essendo caratterizzata da un solido e complesso impianto normativo, la materia doganale viene infatti abitualmente associata al mero svolgimento di procedure operative, con riflessi di natura pratica che si ritengono meritevoli di interesse solo da parte di quei soggetti (operatori doganali e aziende) che si trovano quotidianamente a dover gestire il complesso degli adempimenti e delle formalità collegate alle spedizioni internazionali.

Torno quindi mentalmente alla piccola aula gremita di studenti dell’Università Statale, dove ho avuto l’onore e il piacere di introdurre le ragazze e i ragazzi ai principi fondamentali e agli istituti del diritto doganale, non mancando di assecondare la loro genuina curiosità con analisi di documenti e casi pratici, ottenendo un feedback entusiasmante in termini di attenzione e interesse per la materia, con molte richieste di indicazione di ulteriori percorsi professionali e di approfondimento.

Questo incoraggiante riscontro manifesta la presenza di una richiesta/necessità formativa ben precisa nella specifica disciplina, che porterà, nel tempo, alla nascita di profili professionali pronti a raccogliere le opportunità e le sfide che, sempre più, si presenteranno nel contesto del commercio internazionale.

Tutto ciò non può che portare, sotto un diverso (ma non scollegato) aspetto, a una riflessione più ampia, legata alla profonda vocazione internazionale delle nostre PMI, contraddistinte dalle loro innate capacità di offrire, al contempo, tradizione e innovazione, con i loro prodotti che diventano testimonianza in tutto il mondo della qualità, e della eccellente reputazione, del made in Italy.

In questo processo di espansione commerciale sui mercati esteri, infatti, pur partendo da un pacifico vantaggio competitivo in termini di qualità del prodotto, le nostre piccole e medie imprese scontano, tuttavia, un grave gap legato alla scarsa conoscenza delle regole e delle procedure (doganali ma anche fiscali) che disciplinano la gestione documentale e contabile delle operazioni con l’estero, così muovendosi tra molteplici elementi di incertezza, con il rischio di possibili irregolarità.

Inoltre, il ricorrente utilizzo all’esportazione della condizione di consegna della merce ‘EX Works’, pur attraente in termini puramente commerciali, limita tuttavia fortemente la partecipazione attiva dell’azienda esportatrice alle delicate fasi dello sdoganamento e del trasporto delle merci.

In un tale contesto, appare evidente come un aumento delle competenze e delle capacità di gestione delle procedure doganali da parte delle aziende, anche con il supporto di qualificati professionisti, porterebbe alle stesse un’immediata ‘utilità marginale’ in termini di maggiore competitività e di qualificata presenza sui mercati esteri.

Attraverso l’utilizzo più consapevole degli istituti e delle semplificazioni previste dalla normativa doganale, infatti, le aziende esportatrici possono, da un lato, ridurre gli oneri e le tempistiche delle procedure e, dall’altro, proporsi sul mercato internazionale come partner commerciali sicuri e affidabili.

La compliance in materia doganale, è oramai ben chiaro, rappresenta oggi un fattore strategico di qualificazione e di riconoscibilità degli operatori economici, che sta assumendo, anche a livello di relazioni commerciali, una sempre crescente importanza.

È pertanto più che mai necessario supportare le aziende nel loro approccio operativo al commercio estero, con la messa a disposizione di strumenti concreti che rendano effettivamente accessibili alle stesse le possibili facilitazioni utili per gestire la materia doganale in modo più consapevole e vantaggioso.

La pubblicazione “Elementi e Materiali di Diritto Doganale” di Luca Moriconi è scaricabile in modalità “open access” anche qui

 

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2 mld risparmiati con l’ EU Customs Data Space

Il centro digitale doganale Europeo (EU Customs Data Space) ha lo scopo, attraverso un percorso che ha come primo approdo temporale il 2028, di sostituire l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati UE con un unico portale europeo.
La Commissione Europea ha messo un nuovo tassello per rendere le dogane sempre più digitali.

Infatti la Commissione lancia un nuovo progetto per la creazione di un centro digitale doganale Europeo (EU Customs Data Space). Questo progetto ha lo scopo, attraverso un percorso che ha come primo approdo temporale il 2028, di sostituire l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri dell’UE con un unico portale europeo.

Questo, oltre a significare un risparmio effettivo di costi operativi fino a 2 miliardi di euro all’anno, – come riportato dall’articolo di Benedetto Santa Croce su AgendaDigitale.eu – vuole contribuire a migliorare il rapporto tra dogane e imprese con gli operatori più affidabili consentendo un dialogo a livello doganale basato su linguaggi e standard unitari.

l processo di automazione del mondo doganale

Il mondo doganale sta già subendo da qualche anno un processo di automazione importante, si pensi solo da ultimo alla riforma delle dichiarazioni di importazione (che in Italia è divenuto definitivamente operativo il 30 novembre 2022) e delle dichiarazioni di esportazione (che in Italia diverrà definitivamente operativo il 7 settembre 2023).
Processo che ha già consentito – come ricorda Santacroce – di gestire in modo unico tutte le diverse forme di autorizzazione (sistema custom decision), favorendo, attraverso la standardizzazione delle regole, una integrazione dei sistemi doganali delle imprese.

Le catene di approvvigionamento, tracciamento completo

Quello che ci si propone ora è di fornire uno strumento che attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e il contributo umano possa garantire, da una parte, alle autorità una visione a 360 gradi delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci e, dall’altra, alle imprese di poter gestire in modo più fluido e trasparente il trasferimento fisico delle merci oggetto delle singole transazioni.

Quali risposte dal progetto

Il progetto di creazione di uno spazio digitale doganale unico europeo cerca di dare risposta ad alcune inefficienze dell’attuale sistema. In particolare, il nuovo portale cerca di evitare (cosa che capita ora in presenza di 27 sistemi nazionali) che le imprese debbano fornire la stessa informazione più volte e con regole diverse. Inefficienza determinata dalla mancanza di interoperabilità dei sistemi nazionali; ovvero di favorire lo sviluppo organico di un piano di controllo del e-commerce che è caratterizzato dall’aumento repentino di volumi di merci di modico valore che entrano in EU da Paesi terzi e viceversa.

In questo settore, lo scopo però non è solo di controllo, – conclude Santacroce – ma anche di semplificazione dei processi di gestione e svincolo delle merci per ridurre, in sicurezza, i tempi di consegna dei beni al cliente; ovvero di consentire alle dogane di migliorare i propri sistemi di analisi del rischio offrendo alle imprese un’effettiva e ampia protezione dei beni che devono attraversare la frontiera unionale.

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