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Category Archives: Normativa

Beni “Dual Use”, nati per il civile, ma…

Dal 12 gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione Europea che aggiorna l’elenco dei prodotti a duplice uso contenuti nell’Allegato 1.;

Cosa sono

I beni a “duplice uso “ sono prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari” (art. 2, n. 1, Reg. CE n. 428/2009).

Alcuni esempi

Valvole, pompe, calcolatori, materiali elettronici, sensori e laser, materiale avionico, navale, aerospaziale sono solo alcuni esempi. Beni quindi ma anche componentistica utilizzabile per la progettazione, fabbricazione o uso di armi nucleari, chimiche, biologiche oppure dei loro vettori.

In pratica..

L’esportazione – compresa l’assistenza tecnica e finanziaria – di questi prodotti in taluni casi è vietata, in altri è soggetta ad autorizzazione preventiva in assenza della quale l’esportatore dovrà autocertificare che le merci da esportare non rientrano nell’elenco dei prodotti a duplice uso.

Per stabilire se un prodotto rientra nell’elenco di cui all’allegato I, occorre valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti con le descrizioni contenute nello stesso allegato.

In tale elenco, a ciascun bene corrisponde un codice di classificazione (c.d. codice ECCN), diverso dal codice di classificazione doganale dei beni (codice TARIC) (vedi Tavole di correlazione), composto da tre sottotipi di codici:
1. numerico: identifica le categorie generali dei prodotti compresi nell’elenco con cifre da 0 a 9;
2. letterale: identifica la particolare tipologia del bene con lettere dalla A alla E;
3. alfanumerico: si riferisce ai controlli cui sono sottoposti i beni, su base nazionale o multilaterale e comprende anche i numeri d’ordine delle varie voci.

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CBAM: nuovi dazi ambientali sulle merci importate. Dal 1 ottobre 2023, primi obblighi

L’Europarlamento ha approvato il “pacchetto misure ambientali”: i settori dell’acciaio, cemento, alluminio, elettricità, idrogeno e dei fertilizzanti, dal gennaio 2026, saranno soggetti al pagamento del CBAM, un nuovo dazio ambientale destinato a riequilibrare il dumping ecologico.

L’Unione europea (UE) sta per introdurre il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), che ha lo scopo di integrare l’attuale sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori.

 

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione.

 

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE  questi prodotti dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e indirette nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero.

 

Piena operatività dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici, che dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE.

Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM.  Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione, a partire dal 1° gennaio 2025).

Saranno esonerate dagli obblighi CBAM le merci di “valore trascurabile” e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati (es. Svizzera).

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Ex-Works: è veramente una resa senza problemi?

L’80% delle imprese italiane in export utilizza il termine di resa Ex Works (EXW), o Franco Fabbrica: una comodità che però nasconde alcune insidie operative.
Certo, questa misura pone in capo al venditore/esportatore un’unica obbligazione: la messa a disposizione della merce, in luogo concordato e con i documenti necessari al trasporto, gli altri obblighi e rischi sono a carico del compratore
Ci sono tuttavia rischi doganali e assicurativi evidenziati dalla pratica quotidiana che rimangono a carico del venditore.

Tra questi è il mancato appuramento entro 90 giorni della bolla doganale presso la dogana di uscita: in questo caso è onere del venditore italiano fornire una serie di prove alternative dell’avvenuta esportazione. In caso contrario scatta la procedura di recupero IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’applicazione di una sanzione

Inoltre EXW significa anche “merce a terra” ovvero il compratore deve occuparsi anche del carico ma è esperienza di tutti gli operatori vedere invece che è lo stesso venditore che provvede (per “velocizzare” il carico e far partire il vettore). Questa attività però non rientra tra quelle concordate in sede contrattuale (ricordiamo, è un EXW) e potrebbe prestare il fianco a contrasti con il venditore in merito alla responsabilità per il danneggiamento della merce e con l’assicurazione per la copertura e meno di questa attività di carico.

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