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Category Archives: Normativa

Circolare ADM 14/2025: Novità nel Sistema Sanzionatorio Doganale

Con la pubblicazione della Circolare ADM 14/2025 (dopo le modifiche del D. Lgs. 81/2025) sono state illustrate alcune novità del sistema sanzionatorio doganale.

Le principali modifiche

In sintesi, ecco i cambiamenti più significativi che si applicano anche a violazioni passate:

  1. Soglie per la rilevanza penale
    • dazi doganali: senza variazioni, sempre 10.000 €
    • diritti diversi (es. IVA): nuova soglia a 100.000 €
  2. Confisca e ravvedimento operoso
    • nessuna sanzione per rettifiche spontanee ante-verifica
    • non punibilità se il ravvedimento precede l’accertamento
  3. Estinzione del reato
    Possibilità di estinguere il reato (art. 112 c.1 Disposizioni nazionali complementari al Codice UE) solo entro la dichiarazione di apertura del dibattimento
  4. Riscatto merci confiscate
    Possibile solo per la confisca amministrativa e beni leciti.

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EXW e le Sanzioni alla Russia: Responsabilità dell’Esportatore in Normativa Ue

EXW non esime da responsabilità

L’adozione della resa Ex Works (o Franco Fabbrica) coinvolge ugualmente l’esportatore nell’obbligo di conformarsi alla normativa Ue in tema di sanzioni, incluse quelle alla Russia. Questa indicazione è contenuta in un factsheet pubblicato dalla Commissione Europea lo scorso 27 maggio.  Scarica qui il testo in EN

Il dettaglio

Il documento evidenzia la responsabilità degli esportatori europei nelle violazioni di tali norme, per colpa o dolo, non potendo addurre diversi accordi tra privati come stipulati sulla base degli INCOTERMS.

In caso di violazioni, ribadisce ancora il documento della Commissione, gli operatori Ue sono legalmente responsabili, che queste siano intenzionali o frutto di negligenza aprendo la possibilità di procedimenti penali e amministrativi a carico del venditore.

Cosa sono le Factsheet della Commissione Europea

Le factsheets sono uno strumento utile per comprendere le politiche europee e possono forrnire un orientamento nella interpretazione delle norme, ma non hanno la stessa forza giuridica dei regolamenti, delle direttive o dei trattati.

Per altri dettagli:

 

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Compliance doganale: la variabile competitiva che non ti aspetti

Rischio o conformità alle regole: la compliance in azienda

La mancata compliance doganale può impattare l’azienda in molteplici modi, con effetti che si estendono ben oltre il mero pagamento di sanzioni amministrative. In primo luogo, l’inosservanza delle normative doganali spesso genera  sanzioni pecuniarie  ingenti che possono erodere margini di profitto e limitare la liquidità aziendale. Queste multe variano in base alla gravità dell’infrazione, ma in contesti di import/export la loro entità può risultare particolarmente impattante per la solidità finanziaria dell’impresa.

Non solo sanzioni

Oltre agli aspetti economici, la mancata conformità compromette anche la reputazione dell’azienda. I partner commerciali, i clienti e persino le autorità di controllo iniziano a percepire il soggetto come inaffidabile, esponendolo ad audit e controlli ancora più stringenti in futuro. Tale scenario può tradursi in ritardi operativi e blocchi nelle procedure logistiche, influenzando negativamente l’intera catena di approvvigionamento.

Tipo di Impatto Descrizione
Sanzioni economiche Multe e penalità che possono incidere pesantemente sui margini di profitto aziendale.
Ritardi operativi Blocchi doganali e controlli più stringenti che rallentano la movimentazione delle merci e influenzano la catena logistica.
Danni reputazionali Perdita di fiducia da parte di partner commerciali e clienti, che può tradursi in riduzione di opportunità di business.
Possibili procedimenti penali In casi di gravi inadempienze, possibili azioni penali nei confronti dei responsabili interni.
Perdita di agevolazioni e benefici Revoca di eventuali incentivi, agevolazioni fiscali o doganali che derivano dal rispetto della normativa.

Infine, l’inosservanza delle disposizioni doganali può anche incidere sul lungo termine, impedendo all’azienda di accedere a vantaggi competitivi e incentivi offerti per il corretto adempimento delle normative.

Compliance: un valore condiviso in azienda

Una cultura aziendale improntata alla compliance favorisce la trasparenza, riduce il rischio di contenziosi e garantisce una maggiore fluidità nelle operazioni commerciali. Le aziende che investono in formazione del personale e in sistemi di controllo interni non solo diminuiscono l’esposizione a rischi legali e finanziari, ma rafforzano anche la loro posizione sul mercato, promuovendo fiducia e stabilità nel tempo.

Se desideri approfondire come implementare pratiche di compliance efficaci o come strutturare sistemi interni di controllo per prevenire tali rischi, contattaci, possiamo esplorare insieme ulteriori strategie e strumenti organizzativi utili.

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Fit for 55: Il Ruolo della Tassazione Energetica per Ridurre le Emissioni di Gas Serra – Convegno a Cremona 29 Maggio 2025

Nel complesso panorama legislativo del settore ambientale rientra anche il pacchetto di riforme Fit for 55 – il 55% delle emissioni in meno rispetto al 1990 entro il 2030 – promosso dalla Commissione Europea il 14 luglio 2021:

La tassazione applicata dagli Stati determinerà comprensibilmente il successo dell’iniziativa e il raggiungimento degli ambiziosi obbiettivi indicati.

Per approfondire questo argomento, l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona, organizza il convegno

FIT FOR 55:

IL RUOLO DELLA TASSAZIONE

ENERGETICA NELLA STRATEGIA EUROPEA

PER RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA

 

Saluti istituzionali

Marco ALLENA, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore

Maria PREITI, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direttore Regione Lombardia

Luca PIGNANELLI, Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Brescia

 

Modera

Bruno FERRONI, Università Cattolica del Sacro Cuore

 

Intervengono

Benedetto SANTACROCE, Università Niccolò Cusano, Avvocato

Fabio DI FEDE, Capo Reparto Autorizzazioni, Settore Accise dell’Ufficio Delle Dogane di Brescia

Giangiacomo D’ANGELO, Università degli Studi di Bologna

Andrea CAMERINELLI, Responsabile Accise e Dogane, Eni S.p.a

L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Cremona e Piacenza, oltre che presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona e Piacenza

Data e Sede del Convegno

Giovedì 29 maggio 2025

Aula Magna, ore 14.30-16.30

Campus Santa Monica, Via L. Bissolati, 74 – Cremona

 

Clicca qui per la locandina completa

 

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Aggiornamenti CBAM – Webinar gratuito – 3.4.2025

CBAM, un nuovo dazio per l’ambiente

Con il Regolamento (UE) 2023/956, è stata introdotta una entrata fiscale ambientale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).
Coinvolte le importazioni di ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno

Scadenze, proroghe e modalità: facciamo il punto della situazione

Per facilitare l’aggiornamento di un’importante platea di professionisti e addetti operanti in questi settori, ITS. International Transport Service propone un Webinar gratuito

Ecco il programma
Risposta quesiti di carattere generale (45 minuti c.a.).
a. Conseguenze per compilazione ed invio dichiarazione CBAM non corretta.
b. Determinazione del trimestre di competenza da prospetto di sintesi
c. Difformità tra dati inseriti nella dichiarazione e dati comunicati dal fornitore
d. Gestione della mancanza di dati delle emissioni dei fornitori nel periodo definitivo
e. Sanzioni per dati mancanti o errati comunicati dai fornitori
f. Esenzioni per importazioni minime
g. Validazione emissioni da parte di verificatore accreditato

Gestione delle richieste dei dati delle emissioni ai fornitori (15 minuti c.a.)
Nozioni di base sul controllo delle dichiarazioni ricevute. (15 minuti c.a.)
Normativa in formazione sull’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. (30 minuti c.a.)
Q&R con i partecipanti (15 minuti c.a.)

Per partecipare

Il webinar è gratuito e a numero limitato
Piattaforma utilizzata: Teams

Per tutti gli interessati a partecipare, inviare entro le ore 12.00 del 2 aprile una email a info@its.cr.it contenente:

  • Nome e Cognome del partecipante
  • Nome azienda e settore di attività principale
  • Ruolo in azienda del partecipante
  • Email di riferimento per risposta

ITS. provvederà a dare conferma della partecipazione e ad inviare il link di collegamento

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“EUDR – Deforestazione Zero”, stop a import/export dalla fine del 2025 | I prodotti coinvolti

NEW: proroga del termine per l’inizio dell’applicazione EUDR, leggi comunicato

A partire dalla fine del 2025, alcuni prodotti e materie prime potranno essere messi a disposizione del mercato dell’Unione o esportati soltanto se a “deforestazione zero”, (Regolamento 2023/1115 , testo completo, qui ) ossia a condizione che non siano stati fabbricati su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020.

Queste materie prime e prodotti dovranno:
• essere conformi alla legislazione del paese di origine,
• essere dotate di una specifica dichiarazione di “due diligence” per dimostrare il rispetto del Regolamento.

Materie prime e prodotti interessati

La normativa comunitaria – applicabile anche alle piccole e microimprese – riguarda le materie prime e i prodotti elencati nell’Allegato 1, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno ed alcuni loro derivati, tra cui cuoio, cioccolato, mobili, acidi grassi, olii, libri stampati e giornali.

Operatori e Commercianti: nuovi adempimenti

Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, che il Regolamento distingue tra operatori, ossia le aziende che mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato UE, e commercianti, ossia le aziende diverse dagli operatori che mettono a disposizione tali prodotti per la distribuzione, l’uso o il consumo. Le piccole e medie imprese potranno fare affidamento sui controlli realizzati sulle imprese a monte della catena di approvvigionamento.

Cosa è richiesto alle imprese

Alle aziende sarà richiesta un importante impegno in termini di tracciabilità dei passaggi: assicurarsi che le materie prime e i prodotti interessati non provengano da terreni oggetto di deforestazione richiederà un importante sforzo di ricerca e raccolta delle informazioni (ad es. la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime interessate) poiché ogni ipotesi di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati impedirà l’immissione delle materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione.

Adempimenti conseguenti sulla governance dell’Azienda

Le imprese dovranno ugualmente dotarsi di specifici sistemi di governance:
• valutazione dei rischi: produzione di un documento relativo alla non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio. Tali rischi dovranno essere attenuati mediante misure dedicate di carattere generale e specifiche in relazione a ciascuna spedizione interessata (art 10).
• Due diligence: ciascuna immissione all’interno del mercato dell’unione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che l’operatore ha esercitato una “dovuta diligenza” due diligence dalla quale emerga che l rischio di deforestazione o degrado ambientale relativo ai prodotti interessati è nullo o trascurabile (Art. 8).

Controlli e sanzioni

Per garantire l’effettività della nuova normativa, ciascuno Stato designa un’autorità responsabile dei controlli nei confronti delle imprese interessate. In questo ambito, le autorità dovranno esaminare anche l’effettività del sistema di “dovuta diligenza” stabilito dagli operatori, nonché la documentazione prodotta per dimostrare la conformità dei prodotti. Sarà possibile anche condurre ispezioni in loco e analisi chimiche per identificare l’esatto luogo di produzione della materia prima interessata.

Nel caso emergesse una potenziale non conformità, potranno essere comminate misure provvisorie, compresi il sequestro dei prodotti interessati o la sospensione della loro commercializzazione.
Invece, in caso di accertata non conformità, l’autorità potrà adottare specifiche misure correttive (tra cui il ritiro dei prodotti o il divieto di commercializzarli) o irrogare sanzioni (tra cui sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato europeo annuo e l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici.

Per facilitare la dichiarazione di due diligence all’interno delle catene di fornitura , la Commissione Europea ha pubblicato:

  • video formativo. clicca qui
  • guida contenente tutte le informazioni essenziali per permettere agli utenti di creare e gestire dichiarazioni di “due diligence” ai fini dell’EUDR, clicca qui
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Russia, nuove linee guida per il controllo delle sanzioni all’export

Dal 24 settembre 2024 le imprese che esportano beni potenzialmente utilizzabili in ambito bellico hanno una nuova disposizione a cui attenersi pubblicata dalla Commissione Europea e finalizzata a impedire ulteriormente i tentativi di elusione delle sanzioni verso Russia e Bielorussia, clicca qui per il testo in ENG

Le keywords del provvedimento

Il documento della Commissione Europea, si articola su tre principali concetti indispensabili per l’azienda:

  • CHPL (cd. List of common high priority items) è l’elenco di beni e tecnologie sensibili che presentano un rischio elevato di essere deviati verso la Russia
  • RED FLAG, indicatori di rischio sulla potenziale elusione dei controlli all’export e delle sanzioni connesse
  • BEST PRACTICES, elenco di cautele pratiche per le imprese, misure e strumenti di screening pubblicamente disponibili per attuare le procedure di due diligence.

Elenco best practices internazionali

Per fornire alle aziende un orientamento in tema di best practices, il documento propone anche alcuni importanti link a quanto raccomandato in merito nella UE, in Gran Bretagna, in USA e in Giappone.

Sanzioni per l’esportatore

Sono di natura penale (fino a 6 anni di reclusione) le sanzioni per chiunque effettui, in violazione delle misure restrittive unionali, esportazione o importazione di prodotti listati (art 20 d.lgs. 221/2017), clicca qui

 

Vedi anche

Elenco nazionale dual use
Compliance doganale

 

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Pubblicata la Riforma Doganale Italiana: novità e qualche ombra

Ecco il nuovo testo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legislativo del 26 settembre 2024-n.-141 

La riforma doganale Italiana

Il 2024 sarà l’anno della riforma della legge doganale italiana che si integrerà con la già esistente normativa unionale.
L’Avv. Sara Armella, fondatore dello Studio Armella & Associati – Docente diritto doganale presso MDT Università Bocconi e altri, propone una sintesi delle novità in arrivo evidenziando anche possibili criticità nella pratica quotidiana di aziende e operatori. Il testo, pur pubblicato precedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo, mantiene intatta la puntualità della propria analisi.

A un anno dall’approvazione della legge delega e dopo il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 7 agosto, approderà a breve in Gazzetta ufficiale l’attesa riforma della disciplina doganale nazionale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il nuovo testo unico doganale sostituirà un quadro normativo estremamente frammentato e desueto, che va dal regio decreto n. 65/1896 al testo unico della legge doganale del 1973, oltre a numerose altre norme contenute in varie leggi speciali, con un importante snellimento, poiché si passa da oltre 400 articoli a 122. Un complessivo riassetto, che con grande ritardo adegua la normativa nazionale al diritto europeo di diretta applicazione e ridefinisce molti aspetti di grande importanza applicativa.
Uno dei principali obiettivi della riforma è la chiarezza normativa, considerato che il primo indispensabile pilastro della compliance doganale è la comprensione delle regole e la loro pronta individuazione. Questa necessità s’impone con particolare evidenza in un settore caratterizzato da un’estesa disciplina europea e dunque dalla necessità primaria di identificare quanto è disciplinato dall’ordinamento Ue e quanto dalle fonti nazionali.
Molte le novità in materia di accertamento doganale, con l’introduzione di regole e tutele previste dallo Statuto dei diritti del contribuente e, di conseguenza, con il rafforzamento del diritto di difesa, il riconoscimento del contraddittorio come diritto fondamentale degli operatori e l’obbligo di motivazione rafforzata dell’accertamento in caso di presentazione di osservazioni difensive.
Non mancano gli aspetti problematici, come segnalato dalle principali associazioni di categoria. Primo su tutti, la soglia molto bassa per il reato di contrabbando fissata dalla direttiva europea Pif in 10.000 euro, crea indubbi problemi se, in tale importo, si comprende anche l’Iva. Vi è il concreto rischio di moltissime segnalazioni di reato, che appesantiranno il carico di lavoro del Procuratore europeo Eppo e che potrebbero vanificare gli obiettivi di semplificazione e proporzionalità delle sanzioni, peraltro sensibilmente ridimensionate rispetto alla disciplina attuale.
Altro tema significativo riguarda la previsione della responsabilità del rappresentante doganale indiretto: anche in questo caso, è la Corte di giustizia europea ad avere dato il via libera al legislatore nazionale, con una sentenza riguardante proprio il nostro Paese. La previsione della solidarietà del rappresentante indiretto anche con riferimento all’Iva, in aggiunta ai dazi, incrementa i rischi economici degli operatori del settore logistico, imponendo la scelta della rappresentanza diretta o un più diffuso utilizzo del deposito Iva, il cui impiego fa venire meno il vincolo di responsabilità.

Testo tratto da www.shippingitaly.it

Per l’analisi delle varie novità è possibile accedere alla registrazione di un Convegno di approfondimento tenuto a Genova il 11/07/2024, con interventi del Direttore Centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Guardia di finanza, del Procuratore europeo Eppo, di giudici della Corte di Cassazione, studiosi, esperti e associazioni di categoria.

Per accedere, clicca qui

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Clausola “No Russia” | Le restrizioni partono dai contratti

Di cosa si tratta

  • I contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (quindi extra UE) di determinati prodotti sensibili dovranno contenere una clausola contrattuale che prevede l’espresso divieto di riesportazione in Russia. (art. 12-octies del Regolamento UE 833/2014, modificato dal Regolamento UE 2878/2023)
  • Con il XII pacchetto delle sanzioni verso la Russia adottato dal 18/12/2023 la UE ha introdotto anche numerose previsioni normative che mirano ridurre l’elusione delle sanzioni europee.
  • Si tratta di misure che hanno un notevole impatto in termini di contrattualistica internazionale

Tempistica dell’inserimento clausola obbligatorio

  • Contratti conclusi dopo il 20 marzo
    Tutti i contratti
  • Contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023:
    Per l’esecuzione di questi contratti a partire dal 20 dicembre 2024, è necessario modificarli per includere la clausola di “non riesportazione in Russia.
  • Contratti conclusi al 19 dicembre 2023:
    Questi contratti devono contenere la clausola di “non riesportazione in Russia” a partire dal 20 marzo 2024.

Per quali prodotti

  • beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale (es. veicoli di navigazione aerea, motori e sue parti, dischi e pastiglie per freni, pneumatici, etc.) (Allegato XI al Regolamento UE 833/2014);
  • carboturbi e additivi per carburanti (Allegato XX al Regolamento UE 833/2014);
  • armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (Allegato XXXV al Regolamento UE 833/2014 e Allegato I al Regolamento UE 258/2012);
  • prodotti comuni ma considerati dall’UE “ad alta priorità” (es. circuiti integrati elettronici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, antenne, strumenti ottici, etc.) (Allegato XL al Regolamento UE 833/2014).

Quando la clausola NON è obbligatoria:

Per spedizioni verso STATI UNITI D’AMERICA, GIAPPONE, REGNO UNITO, COREA DEL SUD, AUSTRALIA, CANADA, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA e SVIZZERA

Testo della clausola

  • Gli operatori sono liberi di scegliere la dicitura appropriata per la clausola di divieto di riesportazione in Russia, purché il risultato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 12 octies – Reg.to UE n. 833/2014 e successive modifiche.
  • La Commissione Europea raccomanda che la clausola sia identificata come elemento essenziale del Contratto e suggerisce il seguente modello, particolarmente indicato nei contratti stipulati nelle giurisdizioni considerate ad alto rischio di elusione.

Ecco il modello suggerito dalla Commissione UE:

(1) “The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:
(i) termination of this Agreement; and
(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods

(5) exported, whichever is higher.The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information”

Obblighi dell’esportatore in caso di violazione

Se un partner commerciale di un paese terzo viola gli obblighi contrattuali, l’esportatore deve informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito non appena viene a conoscenza della violazione.

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CBAM, quando il fornitore “entra” in azienda

Il fornitore e il cliente

La normativa CBAM rende il cliente un poco più dipendente dal fornitore: gli obblighi informativi a carico del dichiarante CBAM dipendono infatti sempre più dalla reattività del fornitore nel dare in tempi ragionevoli l’importante elenco dei dettagli richiesti dalla normativa europea. Un vincolo importante che, se non gestito bene da parte di tutti gli operatori, può diventare un elemento critico nella gestione aziendale.

La situazione odierna e prospettive

Fino a luglio 2024 è possibile utilizzare i parametri che il portale CBAM propone di default. Dopo questa data, l’utilizzo dei valori di riferimento sarà possibile solo per il 20 % delle emissioni dichiarate e la fornitura di valori reali sarà obbligatoria (Art 3 del Reg Ue 1773 del 17 Agosto 2023)

Cosa è il CBAM e quali merci riguarda

 

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