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Category Archives: Normativa

Regolamento PPWR: dal 12 agosto 2026 cambiano le regole per gli imballaggi. Cosa rischiano le imprese e come cambia la dogana

Il 12 agosto 2026 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), la riforma europea che riscrive integralmente le regole su imballaggi e rifiuti di imballaggio. Non si tratta di una norma per soli produttori: la legge colpisce chiunque metta in commercio merci confezionate, inclusi importatori ed e-commerce. L’adeguamento documentale e doganale è immediato.⚙️ Il meccanismo del PPWRIl regolamento disciplina l’intero ciclo di vita del packaging. Impone requisiti stringenti di eco-progettazione, limiti chimici severi e la totale tracciabilità dei materiali. L’obiettivo è azzerare l’impatto ambientale riducendo i rifiuti alla fonte e standardizzando il riciclo in tutta l’Unione Europea.

I soggetti obbligati: chi deve agire? Nessuna azienda è esclusa.

Le responsabilità cambiano a seconda del ruolo nella filiera:

  • Fabbricanti: Devono eseguire i test, creare il fascicolo tecnico e firmare la Dichiarazione di Conformità UE. È considerato fabbricante anche chi vende prodotti a proprio marchio, pur facendoli confezionare da terzi.
  • Importatori: Hanno l’obbligo legale di verificare la conformità normativa dei prodotti provenienti da Paesi extra-UE prima di immetterli sul mercato.
  • Distributori e Logistica: Devono vigilare sulla conformità e garantire che stoccaggio o trasporto non alterino i requisiti dei materiali.
  • Produttori ai fini EPR: Chi immette per primo gli imballaggi sul mercato nazionale deve iscriversi obbligatoriamente al Registro EPR statale, pena il blocco delle vendite.

Gli obblighi immediati (già in vigore)

Dal 12 agosto 2026 sono operativi i seguenti divieti e requisiti:

  • Stop ai PFAS: Divieto assoluto negli imballaggi alimentari sopra le soglie minime (25 ppb per PFAS singoli, 250 ppb totali, 50 mg/kg fluoro totale).
  • Metalli pesanti: Limite massimo di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
  • Riciclabilità e Documentazione: Obbligo di possedere il fascicolo tecnico e la Dichiarazione di Conformità UE per dimostrare il rispetto dei criteri di riciclo.

L’impatto sull’operatività doganale

L’introduzione del PPWR trasforma radicalmente le procedure di importazione:

  • Controlli alle frontiere UE: La dogana richiederà sistematicamente la Dichiarazione di Conformità UE e i report di analisi chimica (es. assenza PFAS) per sdoganare le merci.
  • Blocco delle merci e sanzioni: L’assenza della documentazione tecnica idonea o la mancata iscrizione dell’importatore al Registro EPR causeranno il blocco immediato della spedizione in dogana, con conseguenti costi di giacenza e sanzioni amministrative.
  • Responsabilità esclusiva: L’importatore UE risponde legalmente della conformità; non è più possibile rivalersi sui fornitori esteri per giustificare la carenza di documentazione.
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Abolizione Franchigia Doganale 150€ dal 1° Luglio 2026: Cosa Cambia

ll panorama del commercio elettronico internazionale si appresta a subire una rivoluzione radicale. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha recepito le linee guida del Regolamento (UE) n. 2026/382, che cancella definitivamente la storica franchigia doganale per le merci di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE (come Cina, Regno Unito o Stati Uniti).
La misura punta a contrastare la concorrenza sleale dei grandi marketplace asiatici e le frodi legate alla sotto-fatturazione delle merci.  Ecco i nuovi scenari:

L’impatto per i consumatori, quanto costerà di più?

Fino ad oggi, acquistando un prodotto da un sito extra-UE di valore inferiore a 150 euro, si pagava l’IVA italiana (solitamente il 22%) ma zero dazi doganali. Dal 1° luglio 2026 questa esenzione sparisce: viene introdotto un dazio fisso forfettario di 3 euro per ogni singolo articolo acquistato, e non per spedizione totale.

Cosa cambia concretamente dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028?

Il dazio fisso di 3 euro è solo una misura transitoria. A partire dal 1° luglio 2028, entrerà in funzione il nuovo sistema digitale europeo (EU Customs Data Hub). Da quel momento, tutti i prodotti pagheranno l’aliquota di dazio normale prevista dalla tariffa doganale (TARIC), che varia in base alla categoria merceologica (solitamente tra il 2% e il 12%), esattamente come accade oggi per i beni sopra i 150 euro.

Il regime IOSS, per evitare soprese

Per gestire questa transizione ed evitare blocchi alla dogana o costi occulti alla consegna, resta fondamentale il regime IOSS (Import One Stop Shop).Lo IOSS è un regime speciale facoltativo che permette ai marketplace e ai venditori di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato. In questo modo, l’acquirente paga ogni tassa direttamente al momento dell’acquisto online, velocizzando i controlli doganali ed evitando spiacevoli rincari al momento della consegna a casa.
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Compliance doganale: la variabile competitiva che non ti aspetti

Rischio o conformità alle regole: la compliance in azienda

La mancata compliance doganale può impattare l’azienda in molteplici modi, con effetti che si estendono ben oltre il mero pagamento di sanzioni amministrative. In primo luogo, l’inosservanza delle normative doganali spesso genera  sanzioni pecuniarie  ingenti che possono erodere margini di profitto e limitare la liquidità aziendale. Queste multe variano in base alla gravità dell’infrazione, ma in contesti di import/export la loro entità può risultare particolarmente impattante per la solidità finanziaria dell’impresa.

Non solo sanzioni

Oltre agli aspetti economici, la mancata conformità compromette anche la reputazione dell’azienda. I partner commerciali, i clienti e persino le autorità di controllo iniziano a percepire il soggetto come inaffidabile, esponendolo ad audit e controlli ancora più stringenti in futuro. Tale scenario può tradursi in ritardi operativi e blocchi nelle procedure logistiche, influenzando negativamente l’intera catena di approvvigionamento.

Tipo di Impatto Descrizione
Sanzioni economiche Multe e penalità che possono incidere pesantemente sui margini di profitto aziendale.
Ritardi operativi Blocchi doganali e controlli più stringenti che rallentano la movimentazione delle merci e influenzano la catena logistica.
Danni reputazionali Perdita di fiducia da parte di partner commerciali e clienti, che può tradursi in riduzione di opportunità di business.
Possibili procedimenti penali In casi di gravi inadempienze, possibili azioni penali nei confronti dei responsabili interni.
Perdita di agevolazioni e benefici Revoca di eventuali incentivi, agevolazioni fiscali o doganali che derivano dal rispetto della normativa.

Infine, l’inosservanza delle disposizioni doganali può anche incidere sul lungo termine, impedendo all’azienda di accedere a vantaggi competitivi e incentivi offerti per il corretto adempimento delle normative.

Compliance: un valore condiviso in azienda

Una cultura aziendale improntata alla compliance favorisce la trasparenza, riduce il rischio di contenziosi e garantisce una maggiore fluidità nelle operazioni commerciali. Le aziende che investono in formazione del personale e in sistemi di controllo interni non solo diminuiscono l’esposizione a rischi legali e finanziari, ma rafforzano anche la loro posizione sul mercato, promuovendo fiducia e stabilità nel tempo.

Se desideri approfondire come implementare pratiche di compliance efficaci o come strutturare sistemi interni di controllo per prevenire tali rischi, contattaci, possiamo esplorare insieme ulteriori strategie e strumenti organizzativi utili.

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Novità UE 1926/2025: attenzione ai nuovi codici per materiali strategici

Dal 1 gennaio 2026 con l’entrata in vigore del Regolamento UE 1926/2025 arrivano modifiche significative alla nomenclatura per import ed export: nuovi codici e aggiornamenti che possono comportare variazioni di classificazione doganale. Le aziende sono pronte?
Tra le novità più rilevanti spiccano l’introduzione di codici per materiali strategici e componenti per energie rinnovabili, nonché aggiornamenti a voci già esistenti che richiedono attenzione da parte di operatori e spedizionieri.

I nuovi inserimenti riguardano, tra gli altri, composti per batterie (litio, nichel, manganese, cobalto), semiconduttori e wafer fotovoltaici, componenti per torri eoliche, macchinari per impianti idroelettrici ed eolici e componenti per l’economia dell’idrogeno come celle a combustibile e convertitori.
Questi codici possono determinare un cambio di classificazione tariffaria con impatti su dazi, certificazioni e procedure doganali.

Sono inoltre state aggiornate note e descrizioni su capitoli esistenti: modifiche a prodotti della pesca, fibra di vetro, viteria, carrelli elevatori e la soppressione di una nota relativa agli articoli natalizi.
Si raccomanda alle aziende di verificare le nuove codifiche e, se necessario, aggiornare le dichiarazioni doganali e i sistemi di gestione merci per evitare errori di classificazione.

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CBAM, si parte: facciamo il punto

Terminata la fase transitoria, CBAM, il tributo ambientale previsto dalla UE entra nel vivo.

Facciamo insieme un veloce recap anche alla luce delle semplificazioni previste dal Reg., UE 2025/2083 e dei chiarimenti contenuti nella circolare ADM n°36/2025

 

Cosa è il CBAM

Il CBAM nasce principalmente per combattere il c.d. dumping ambientale: impedire cioè che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo legato all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine, contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea,

Che prodotti riguarda

  • I settori coinvolti sono: Cemento, Ferro e Acciaio, Alluminio, Fertilizzanti, Energia Elettrica e Idrogeno. Per capire concretamente se il prodotto importato rientra nelle categorie CBAM è necessario avere particolare attenzione alla Nomenclatura Tariffaria e all’origine della Merce.
  • Per un elenco delle Nomenclature tariffarie coinvolte, consultare agli Allegati I e II  del Regolamento 2023/956
  • Prodotti importati diversi da quelli indicati nell’Allegato I e II ma contenenti materiale assoggettato alla normativa CBAM non sono soggetti a dichiarazione.

Passaggio fondamentale: diventare Dichiarante CBAM Autorizzato

E’ necessario che questi operatori provvedano ad inoltrare la richiesta per diventare Dichiarante e avere un Conto CBAM seguendo la procedura pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente  (https://www.ets.minambiente.it/CBAM/Status):

  • Importatore
  • Rappresentante doganale indiretto, nel caso l’importatore sia extra UE
  • Rappresentante doganale indiretto che abbia accettato gli obblighi derivanti dalla normativa (ex art.32, Reg.2033/956)

Quindi, da ora?

Gli importatori che durante il 2026 prevedono di superare le 50 ton. di importazione (soglia modificabile dalla UE ogni anno entro il 30 aprile) devono presentare domanda per la richiesta dello status di dichiarante CBAM tassativamente entro il 31 marzo 2026, pena il blocco delle importazioni coinvolte da quella data.

Sarà indispensabile quindi ottenere dai fornitori extra UE i dati sulle emissioni dirette e indirette generate nei loro impianti (verificate da un Ente certificatore accreditato) oppure utilizzare i valori di default pubblicati dalla Commissione Europea.

Gli importatori dovranno infine considerare queste scadenze:

  • entro 30 settembre 2027: presentazione della prima dichiarazione CBAM per il 2026
  • dal 1 febbraio 2027: saranno messe in vendita agli importatori i Certificati CBAM caricati sul Conto CBAM che incorporano le emissioni di CO2 per le merci importate nel 2026
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Cosa prevede il XIX° pacchetto di sanzioni verso Russia e Bielorussia

Nuovo giro di vite nelle sanzioni verso Russia e Bielorussia

Sono stati pubblicati il 23/10/2025 i nuovi regolamenti che integrano il cd. “19° Pacchetto” e le principali novità riguardano energia, finanza e commercio e flotta ombra

Ecco alcuni dettagli:

  • Regolamento 2025/2033 che amplia ulteriormente le restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia con particolare focus su macchine utensili CNC, microelettronica, UAV, precursori chimici per propellenti
  • Regolamento 2025/2037 modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo definizioni precise sulla “proprietà” e il “controllo” per garantire l’applicazione coerente delle misure restrittive.
  • Regolamento 2025/2041 intensifica le misure restrittive nei confronti della Bielorussia. L’Allegato V bis è stato modificato per includere – tra gli altri – componenti militari e industriali avanzati, come induttori SMD, attrezzature tattiche e mimetiche, precursori chimici per propellenti nuovi strumenti ottici e fotografici, come telemetri e pirometri.

Infine, il pacchetto estende i termini per le deroghe relative al disinvestimento. Le imprese dell’Unione avranno tempo fino al 31 dicembre 2026 per liquidare le attività commerciali in Russia in modo ordinato.

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Dazi USA: aggiornamenti e prime indicazioni: si parte dal 7 agosto 2025

Lo stato dell’arte

Il 31 luglio 2025 è stato firmato dal Presidente degli Stati Uniti d’America un Executive Order (EO). Con questo atto sono state introdotte nuove misure di politica commerciale verso molti Paesi,  UE compresa.

Per le importazioni dall’Unione Europea

  • Le tariffe al 15% all’importazione in US di prodotti UE saranno applicate dal 7 agosto 2025.
    Prevista una soglia massima del 15%. Questo quindi comporta che gli attuali dazi inferiori a 15% saranno integrati per raggiungere questa soglia, nessun dazio integrativo invece per i prodotti che già versano un dazio superiore.

Importazioni in USA da Paesi non UE

  • Per le importazioni in USA dagli altri Paesi, troveranno applicazione le aliquote indicate nell’ Allegato I all’EO, tranne eventuali diversi accordi in futuro.
  • Per i Paesi non elencati nell’Allegato I – salvo diversa indicazione contenuta nell’EO – troverà applicazione un’aliquota ad valorem aggiuntiva del 10% (vedi EO 14257).

Azioni necessarie per le imprese esportatrici

Per affrontare queste novità, le aziende devono necessariamente affrontare un percorso di compliance doganale e valutare eventuali opportunità derivante dal nuovo quadro di norme. Ecco i passaggi principali:

1. Controllo preciso della classificazione doganale americana (HTSUS): procedere con la revisione per singolo codice per ottenere una corretta attribuzione dei codici HTSUS, a partire dalla quale verrà applicata l’aliquota al momento dell’ingresso della merce negli USA. (es. revisione complessiva della scheda tecnica di prodotto)  Per le Linee Guida ufficiali USA, clicca qui

2. Controllo puntuale dell’origine delle merci destinate all’esportazione negli Stai Uniti per prevenire eventuali problemi con la Dogana statunitense U.S. Customs and Border Protection (CBP). Fondamentale per le imprese sarà predisporre procedure strutturate di raccolta, verifica e conservazione della documentazione a supporto dell’origine.

3. Revisione della supply chain in ottica di compliance

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Circolare ADM 14/2025: Novità nel Sistema Sanzionatorio Doganale

Con la pubblicazione della Circolare ADM 14/2025 (dopo le modifiche del D. Lgs. 81/2025) sono state illustrate alcune novità del sistema sanzionatorio doganale.

Le principali modifiche

In sintesi, ecco i cambiamenti più significativi che si applicano anche a violazioni passate:

  1. Soglie per la rilevanza penale
    • dazi doganali: senza variazioni, sempre 10.000 €
    • diritti diversi (es. IVA): nuova soglia a 100.000 €
  2. Confisca e ravvedimento operoso
    • nessuna sanzione per rettifiche spontanee ante-verifica
    • non punibilità se il ravvedimento precede l’accertamento
  3. Estinzione del reato
    Possibilità di estinguere il reato (art. 112 c.1 Disposizioni nazionali complementari al Codice UE) solo entro la dichiarazione di apertura del dibattimento
  4. Riscatto merci confiscate
    Possibile solo per la confisca amministrativa e beni leciti.

Vedi anche, clicca qui

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EXW e le Sanzioni alla Russia: Responsabilità dell’Esportatore in Normativa Ue

EXW non esime da responsabilità

L’adozione della resa Ex Works (o Franco Fabbrica) coinvolge ugualmente l’esportatore nell’obbligo di conformarsi alla normativa Ue in tema di sanzioni, incluse quelle alla Russia. Questa indicazione è contenuta in un factsheet pubblicato dalla Commissione Europea lo scorso 27 maggio.  Scarica qui il testo in EN

Il dettaglio

Il documento evidenzia la responsabilità degli esportatori europei nelle violazioni di tali norme, per colpa o dolo, non potendo addurre diversi accordi tra privati come stipulati sulla base degli INCOTERMS.

In caso di violazioni, ribadisce ancora il documento della Commissione, gli operatori Ue sono legalmente responsabili, che queste siano intenzionali o frutto di negligenza aprendo la possibilità di procedimenti penali e amministrativi a carico del venditore.

Cosa sono le Factsheet della Commissione Europea

Le factsheets sono uno strumento utile per comprendere le politiche europee e possono forrnire un orientamento nella interpretazione delle norme, ma non hanno la stessa forza giuridica dei regolamenti, delle direttive o dei trattati.

Per altri dettagli:

 

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Fit for 55: Il Ruolo della Tassazione Energetica per Ridurre le Emissioni di Gas Serra – Convegno a Cremona 29 Maggio 2025

Nel complesso panorama legislativo del settore ambientale rientra anche il pacchetto di riforme Fit for 55 – il 55% delle emissioni in meno rispetto al 1990 entro il 2030 – promosso dalla Commissione Europea il 14 luglio 2021:

La tassazione applicata dagli Stati determinerà comprensibilmente il successo dell’iniziativa e il raggiungimento degli ambiziosi obbiettivi indicati.

Per approfondire questo argomento, l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona, organizza il convegno

FIT FOR 55:

IL RUOLO DELLA TASSAZIONE

ENERGETICA NELLA STRATEGIA EUROPEA

PER RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA

 

Saluti istituzionali

Marco ALLENA, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore

Maria PREITI, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direttore Regione Lombardia

Luca PIGNANELLI, Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Brescia

 

Modera

Bruno FERRONI, Università Cattolica del Sacro Cuore

 

Intervengono

Benedetto SANTACROCE, Università Niccolò Cusano, Avvocato

Fabio DI FEDE, Capo Reparto Autorizzazioni, Settore Accise dell’Ufficio Delle Dogane di Brescia

Giangiacomo D’ANGELO, Università degli Studi di Bologna

Andrea CAMERINELLI, Responsabile Accise e Dogane, Eni S.p.a

L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Cremona e Piacenza, oltre che presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona e Piacenza

Data e Sede del Convegno

Giovedì 29 maggio 2025

Aula Magna, ore 14.30-16.30

Campus Santa Monica, Via L. Bissolati, 74 – Cremona

 

Clicca qui per la locandina completa

 

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