Ecco il nuovo testo
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legislativo del 26 settembre 2024-n.-141
La riforma doganale Italiana
Il 2024 sarà l’anno della riforma della legge doganale italiana che si integrerà con la già esistente normativa unionale.
L’Avv. Sara Armella, fondatore dello Studio Armella & Associati – Docente diritto doganale presso MDT Università Bocconi e altri, propone una sintesi delle novità in arrivo evidenziando anche possibili criticità nella pratica quotidiana di aziende e operatori. Il testo, pur pubblicato precedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo, mantiene intatta la puntualità della propria analisi.
A un anno dall’approvazione della legge delega e dopo il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 7 agosto, approderà a breve in Gazzetta ufficiale l’attesa riforma della disciplina doganale nazionale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il nuovo testo unico doganale sostituirà un quadro normativo estremamente frammentato e desueto, che va dal regio decreto n. 65/1896 al testo unico della legge doganale del 1973, oltre a numerose altre norme contenute in varie leggi speciali, con un importante snellimento, poiché si passa da oltre 400 articoli a 122. Un complessivo riassetto, che con grande ritardo adegua la normativa nazionale al diritto europeo di diretta applicazione e ridefinisce molti aspetti di grande importanza applicativa.
Uno dei principali obiettivi della riforma è la chiarezza normativa, considerato che il primo indispensabile pilastro della compliance doganale è la comprensione delle regole e la loro pronta individuazione. Questa necessità s’impone con particolare evidenza in un settore caratterizzato da un’estesa disciplina europea e dunque dalla necessità primaria di identificare quanto è disciplinato dall’ordinamento Ue e quanto dalle fonti nazionali.
Molte le novità in materia di accertamento doganale, con l’introduzione di regole e tutele previste dallo Statuto dei diritti del contribuente e, di conseguenza, con il rafforzamento del diritto di difesa, il riconoscimento del contraddittorio come diritto fondamentale degli operatori e l’obbligo di motivazione rafforzata dell’accertamento in caso di presentazione di osservazioni difensive.
Non mancano gli aspetti problematici, come segnalato dalle principali associazioni di categoria. Primo su tutti, la soglia molto bassa per il reato di contrabbando fissata dalla direttiva europea Pif in 10.000 euro, crea indubbi problemi se, in tale importo, si comprende anche l’Iva. Vi è il concreto rischio di moltissime segnalazioni di reato, che appesantiranno il carico di lavoro del Procuratore europeo Eppo e che potrebbero vanificare gli obiettivi di semplificazione e proporzionalità delle sanzioni, peraltro sensibilmente ridimensionate rispetto alla disciplina attuale.
Altro tema significativo riguarda la previsione della responsabilità del rappresentante doganale indiretto: anche in questo caso, è la Corte di giustizia europea ad avere dato il via libera al legislatore nazionale, con una sentenza riguardante proprio il nostro Paese. La previsione della solidarietà del rappresentante indiretto anche con riferimento all’Iva, in aggiunta ai dazi, incrementa i rischi economici degli operatori del settore logistico, imponendo la scelta della rappresentanza diretta o un più diffuso utilizzo del deposito Iva, il cui impiego fa venire meno il vincolo di responsabilità.
Testo tratto da www.shippingitaly.it
Per l’analisi delle varie novità è possibile accedere alla registrazione di un Convegno di approfondimento tenuto a Genova il 11/07/2024, con interventi del Direttore Centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Guardia di finanza, del Procuratore europeo Eppo, di giudici della Corte di Cassazione, studiosi, esperti e associazioni di categoria.
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