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Category Archives: Dogana

Regolamento PPWR: dal 12 agosto 2026 cambiano le regole per gli imballaggi. Cosa rischiano le imprese e come cambia la dogana

Il 12 agosto 2026 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), la riforma europea che riscrive integralmente le regole su imballaggi e rifiuti di imballaggio. Non si tratta di una norma per soli produttori: la legge colpisce chiunque metta in commercio merci confezionate, inclusi importatori ed e-commerce. L’adeguamento documentale e doganale è immediato.⚙️ Il meccanismo del PPWRIl regolamento disciplina l’intero ciclo di vita del packaging. Impone requisiti stringenti di eco-progettazione, limiti chimici severi e la totale tracciabilità dei materiali. L’obiettivo è azzerare l’impatto ambientale riducendo i rifiuti alla fonte e standardizzando il riciclo in tutta l’Unione Europea.

I soggetti obbligati: chi deve agire? Nessuna azienda è esclusa.

Le responsabilità cambiano a seconda del ruolo nella filiera:

  • Fabbricanti: Devono eseguire i test, creare il fascicolo tecnico e firmare la Dichiarazione di Conformità UE. È considerato fabbricante anche chi vende prodotti a proprio marchio, pur facendoli confezionare da terzi.
  • Importatori: Hanno l’obbligo legale di verificare la conformità normativa dei prodotti provenienti da Paesi extra-UE prima di immetterli sul mercato.
  • Distributori e Logistica: Devono vigilare sulla conformità e garantire che stoccaggio o trasporto non alterino i requisiti dei materiali.
  • Produttori ai fini EPR: Chi immette per primo gli imballaggi sul mercato nazionale deve iscriversi obbligatoriamente al Registro EPR statale, pena il blocco delle vendite.

Gli obblighi immediati (già in vigore)

Dal 12 agosto 2026 sono operativi i seguenti divieti e requisiti:

  • Stop ai PFAS: Divieto assoluto negli imballaggi alimentari sopra le soglie minime (25 ppb per PFAS singoli, 250 ppb totali, 50 mg/kg fluoro totale).
  • Metalli pesanti: Limite massimo di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
  • Riciclabilità e Documentazione: Obbligo di possedere il fascicolo tecnico e la Dichiarazione di Conformità UE per dimostrare il rispetto dei criteri di riciclo.

L’impatto sull’operatività doganale

L’introduzione del PPWR trasforma radicalmente le procedure di importazione:

  • Controlli alle frontiere UE: La dogana richiederà sistematicamente la Dichiarazione di Conformità UE e i report di analisi chimica (es. assenza PFAS) per sdoganare le merci.
  • Blocco delle merci e sanzioni: L’assenza della documentazione tecnica idonea o la mancata iscrizione dell’importatore al Registro EPR causeranno il blocco immediato della spedizione in dogana, con conseguenti costi di giacenza e sanzioni amministrative.
  • Responsabilità esclusiva: L’importatore UE risponde legalmente della conformità; non è più possibile rivalersi sui fornitori esteri per giustificare la carenza di documentazione.
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Abolizione Franchigia Doganale 150€ dal 1° Luglio 2026: Cosa Cambia

ll panorama del commercio elettronico internazionale si appresta a subire una rivoluzione radicale. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha recepito le linee guida del Regolamento (UE) n. 2026/382, che cancella definitivamente la storica franchigia doganale per le merci di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE (come Cina, Regno Unito o Stati Uniti).
La misura punta a contrastare la concorrenza sleale dei grandi marketplace asiatici e le frodi legate alla sotto-fatturazione delle merci.  Ecco i nuovi scenari:

L’impatto per i consumatori, quanto costerà di più?

Fino ad oggi, acquistando un prodotto da un sito extra-UE di valore inferiore a 150 euro, si pagava l’IVA italiana (solitamente il 22%) ma zero dazi doganali. Dal 1° luglio 2026 questa esenzione sparisce: viene introdotto un dazio fisso forfettario di 3 euro per ogni singolo articolo acquistato, e non per spedizione totale.

Cosa cambia concretamente dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028?

Il dazio fisso di 3 euro è solo una misura transitoria. A partire dal 1° luglio 2028, entrerà in funzione il nuovo sistema digitale europeo (EU Customs Data Hub). Da quel momento, tutti i prodotti pagheranno l’aliquota di dazio normale prevista dalla tariffa doganale (TARIC), che varia in base alla categoria merceologica (solitamente tra il 2% e il 12%), esattamente come accade oggi per i beni sopra i 150 euro.

Il regime IOSS, per evitare soprese

Per gestire questa transizione ed evitare blocchi alla dogana o costi occulti alla consegna, resta fondamentale il regime IOSS (Import One Stop Shop).Lo IOSS è un regime speciale facoltativo che permette ai marketplace e ai venditori di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato. In questo modo, l’acquirente paga ogni tassa direttamente al momento dell’acquisto online, velocizzando i controlli doganali ed evitando spiacevoli rincari al momento della consegna a casa.
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Compliance doganale: la variabile competitiva che non ti aspetti

Rischio o conformità alle regole: la compliance in azienda

La mancata compliance doganale può impattare l’azienda in molteplici modi, con effetti che si estendono ben oltre il mero pagamento di sanzioni amministrative. In primo luogo, l’inosservanza delle normative doganali spesso genera  sanzioni pecuniarie  ingenti che possono erodere margini di profitto e limitare la liquidità aziendale. Queste multe variano in base alla gravità dell’infrazione, ma in contesti di import/export la loro entità può risultare particolarmente impattante per la solidità finanziaria dell’impresa.

Non solo sanzioni

Oltre agli aspetti economici, la mancata conformità compromette anche la reputazione dell’azienda. I partner commerciali, i clienti e persino le autorità di controllo iniziano a percepire il soggetto come inaffidabile, esponendolo ad audit e controlli ancora più stringenti in futuro. Tale scenario può tradursi in ritardi operativi e blocchi nelle procedure logistiche, influenzando negativamente l’intera catena di approvvigionamento.

Tipo di Impatto Descrizione
Sanzioni economiche Multe e penalità che possono incidere pesantemente sui margini di profitto aziendale.
Ritardi operativi Blocchi doganali e controlli più stringenti che rallentano la movimentazione delle merci e influenzano la catena logistica.
Danni reputazionali Perdita di fiducia da parte di partner commerciali e clienti, che può tradursi in riduzione di opportunità di business.
Possibili procedimenti penali In casi di gravi inadempienze, possibili azioni penali nei confronti dei responsabili interni.
Perdita di agevolazioni e benefici Revoca di eventuali incentivi, agevolazioni fiscali o doganali che derivano dal rispetto della normativa.

Infine, l’inosservanza delle disposizioni doganali può anche incidere sul lungo termine, impedendo all’azienda di accedere a vantaggi competitivi e incentivi offerti per il corretto adempimento delle normative.

Compliance: un valore condiviso in azienda

Una cultura aziendale improntata alla compliance favorisce la trasparenza, riduce il rischio di contenziosi e garantisce una maggiore fluidità nelle operazioni commerciali. Le aziende che investono in formazione del personale e in sistemi di controllo interni non solo diminuiscono l’esposizione a rischi legali e finanziari, ma rafforzano anche la loro posizione sul mercato, promuovendo fiducia e stabilità nel tempo.

Se desideri approfondire come implementare pratiche di compliance efficaci o come strutturare sistemi interni di controllo per prevenire tali rischi, contattaci, possiamo esplorare insieme ulteriori strategie e strumenti organizzativi utili.

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Novità UE 1926/2025: attenzione ai nuovi codici per materiali strategici

Dal 1 gennaio 2026 con l’entrata in vigore del Regolamento UE 1926/2025 arrivano modifiche significative alla nomenclatura per import ed export: nuovi codici e aggiornamenti che possono comportare variazioni di classificazione doganale. Le aziende sono pronte?
Tra le novità più rilevanti spiccano l’introduzione di codici per materiali strategici e componenti per energie rinnovabili, nonché aggiornamenti a voci già esistenti che richiedono attenzione da parte di operatori e spedizionieri.

I nuovi inserimenti riguardano, tra gli altri, composti per batterie (litio, nichel, manganese, cobalto), semiconduttori e wafer fotovoltaici, componenti per torri eoliche, macchinari per impianti idroelettrici ed eolici e componenti per l’economia dell’idrogeno come celle a combustibile e convertitori.
Questi codici possono determinare un cambio di classificazione tariffaria con impatti su dazi, certificazioni e procedure doganali.

Sono inoltre state aggiornate note e descrizioni su capitoli esistenti: modifiche a prodotti della pesca, fibra di vetro, viteria, carrelli elevatori e la soppressione di una nota relativa agli articoli natalizi.
Si raccomanda alle aziende di verificare le nuove codifiche e, se necessario, aggiornare le dichiarazioni doganali e i sistemi di gestione merci per evitare errori di classificazione.

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Cosa prevede il XIX° pacchetto di sanzioni verso Russia e Bielorussia

Nuovo giro di vite nelle sanzioni verso Russia e Bielorussia

Sono stati pubblicati il 23/10/2025 i nuovi regolamenti che integrano il cd. “19° Pacchetto” e le principali novità riguardano energia, finanza e commercio e flotta ombra

Ecco alcuni dettagli:

  • Regolamento 2025/2033 che amplia ulteriormente le restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia con particolare focus su macchine utensili CNC, microelettronica, UAV, precursori chimici per propellenti
  • Regolamento 2025/2037 modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo definizioni precise sulla “proprietà” e il “controllo” per garantire l’applicazione coerente delle misure restrittive.
  • Regolamento 2025/2041 intensifica le misure restrittive nei confronti della Bielorussia. L’Allegato V bis è stato modificato per includere – tra gli altri – componenti militari e industriali avanzati, come induttori SMD, attrezzature tattiche e mimetiche, precursori chimici per propellenti nuovi strumenti ottici e fotografici, come telemetri e pirometri.

Infine, il pacchetto estende i termini per le deroghe relative al disinvestimento. Le imprese dell’Unione avranno tempo fino al 31 dicembre 2026 per liquidare le attività commerciali in Russia in modo ordinato.

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Dazi USA: aggiornamenti e prime indicazioni: si parte dal 7 agosto 2025

Lo stato dell’arte

Il 31 luglio 2025 è stato firmato dal Presidente degli Stati Uniti d’America un Executive Order (EO). Con questo atto sono state introdotte nuove misure di politica commerciale verso molti Paesi,  UE compresa.

Per le importazioni dall’Unione Europea

  • Le tariffe al 15% all’importazione in US di prodotti UE saranno applicate dal 7 agosto 2025.
    Prevista una soglia massima del 15%. Questo quindi comporta che gli attuali dazi inferiori a 15% saranno integrati per raggiungere questa soglia, nessun dazio integrativo invece per i prodotti che già versano un dazio superiore.

Importazioni in USA da Paesi non UE

  • Per le importazioni in USA dagli altri Paesi, troveranno applicazione le aliquote indicate nell’ Allegato I all’EO, tranne eventuali diversi accordi in futuro.
  • Per i Paesi non elencati nell’Allegato I – salvo diversa indicazione contenuta nell’EO – troverà applicazione un’aliquota ad valorem aggiuntiva del 10% (vedi EO 14257).

Azioni necessarie per le imprese esportatrici

Per affrontare queste novità, le aziende devono necessariamente affrontare un percorso di compliance doganale e valutare eventuali opportunità derivante dal nuovo quadro di norme. Ecco i passaggi principali:

1. Controllo preciso della classificazione doganale americana (HTSUS): procedere con la revisione per singolo codice per ottenere una corretta attribuzione dei codici HTSUS, a partire dalla quale verrà applicata l’aliquota al momento dell’ingresso della merce negli USA. (es. revisione complessiva della scheda tecnica di prodotto)  Per le Linee Guida ufficiali USA, clicca qui

2. Controllo puntuale dell’origine delle merci destinate all’esportazione negli Stai Uniti per prevenire eventuali problemi con la Dogana statunitense U.S. Customs and Border Protection (CBP). Fondamentale per le imprese sarà predisporre procedure strutturate di raccolta, verifica e conservazione della documentazione a supporto dell’origine.

3. Revisione della supply chain in ottica di compliance

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Circolare ADM 14/2025: Novità nel Sistema Sanzionatorio Doganale

Con la pubblicazione della Circolare ADM 14/2025 (dopo le modifiche del D. Lgs. 81/2025) sono state illustrate alcune novità del sistema sanzionatorio doganale.

Le principali modifiche

In sintesi, ecco i cambiamenti più significativi che si applicano anche a violazioni passate:

  1. Soglie per la rilevanza penale
    • dazi doganali: senza variazioni, sempre 10.000 €
    • diritti diversi (es. IVA): nuova soglia a 100.000 €
  2. Confisca e ravvedimento operoso
    • nessuna sanzione per rettifiche spontanee ante-verifica
    • non punibilità se il ravvedimento precede l’accertamento
  3. Estinzione del reato
    Possibilità di estinguere il reato (art. 112 c.1 Disposizioni nazionali complementari al Codice UE) solo entro la dichiarazione di apertura del dibattimento
  4. Riscatto merci confiscate
    Possibile solo per la confisca amministrativa e beni leciti.

Vedi anche, clicca qui

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Per fare dogana “in casa” il Luogo Autorizzato. Vantaggi per un import/export più rapido e sicuro

Di cosa si tratta

La procedura ordinaria presso “Luogo Autorizzato”, è una semplificazione operativa contenuta nel Codice Doganale (art 139 CDU) che permette ad una Azienda di sdoganare le merci, sia in import che in export, direttamente presso i propri magazzini, senza recarsi fisicamente in Dogana.

Vantaggi

• Concentrazione delle operazioni doganali presso un’unica Dogana;
• Sicurezza di aver emesso la dichiarazione di esportazione/importazione correttamente senza spostare le merci dal magazzino;
• In caso di “Visita Merce” ispezione doganale direttamente presso l’azienda o magazzino;
• ridotti tempi di rilascio delle dichiarazioni doganali;
• controllo dell’avvenuta uscita della merce dalla UE tramite il codice MRN;

Requisiti necessari per richiedere il Luogo Autorizzato

• Continuità di operazioni doganali in import/export;
• Presenza di un luogo idoneo per i controlli
• Possesso della titolarità giuridica per l’utilizzo dello spazio dedicato;
• Comprovata solvibilità finanziaria;
• Efficace sistema di gestione dei dati informatici e cartacei.

Come richiedere il Luogo Autorizzato

• Identificazione spazio interno o esterno al magazzino che diventerà area doganale;
• Presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Dogane competente per territorio
• L’Agenzia delle Dogane, a conclusione dell’istruttoria, rilascia un codice che identifica il “Luogo Approvato” e autorizza lo sdoganamento delle merci direttamente presso la sede aziendale.

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La nuova Convenzione PEM: ecco le principali novità per le Aziende

Dal 1 gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova Convenzione daziaria PEM (Paneuromediterranea), dopo un lungo processo di negoziati revisionando il testo del precedente accordo del 2012 e introducendo elementi di novità per le aziende esportatrici italiane che operano con i partner paneuromediterranei.

Principali novità della Convenzione PEM aggiornata

  • Semplificazione delle regole di origine
    La nuova convenzione introduce regole di origine più snelle e flessibili, eliminando i criteri cumulativi e semplificando la definizione dei prodotti interamente ottenuti.
  • Aumento delle soglie di tolleranza
    La soglia di tolleranza per i materiali non originari è passata dal 10% al 15%, permettendo una maggiore flessibilità nelle catene di approvvigionamento.
  • Possibilità di restituzioni daziarie
    Le aziende possono beneficiare di restituzioni daziarie all’esportazione (duty-drawback) per un numero maggiore di prodotti, migliorando la competitività nei mercati esteri.
  • Gestione elettronica delle prove di origine
    La convenzione prevede l’introduzione di modalità di gestione elettronica delle prove di origine, semplificando le formalità doganali e rendendo il processo più rapido e accessibile.
  • Eliminazione definitiva del Certificato EUR-MED
    Il certificato EUR-MED è stato sostituito dal certificato EUR.1, con l’obbligo di accettare certificati di circolazione elettronici.

Misure Transitorie

Per facilitare la transizione, il Comitato misto PEM ha introdotto misure transitorie che consentono l’applicazione parallela delle regole della Convenzione attuale e quelle rivedute fino al 31 dicembre 2025. Questo permetterà alle aziende di scegliere le regole più vantaggiose in base alle loro esigenze specifiche..

 

Vedi anche: qui

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“EUDR – Deforestazione Zero”, stop a import/export dalla fine del 2025 | I prodotti coinvolti

NEW: proroga del termine per l’inizio dell’applicazione EUDR, leggi comunicato

A partire dalla fine del 2025, alcuni prodotti e materie prime potranno essere messi a disposizione del mercato dell’Unione o esportati soltanto se a “deforestazione zero”, (Regolamento 2023/1115 , testo completo, qui ) ossia a condizione che non siano stati fabbricati su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020.

Queste materie prime e prodotti dovranno:
• essere conformi alla legislazione del paese di origine,
• essere dotate di una specifica dichiarazione di “due diligence” per dimostrare il rispetto del Regolamento.

Materie prime e prodotti interessati

La normativa comunitaria – applicabile anche alle piccole e microimprese – riguarda le materie prime e i prodotti elencati nell’Allegato 1, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno ed alcuni loro derivati, tra cui cuoio, cioccolato, mobili, acidi grassi, olii, libri stampati e giornali.

Operatori e Commercianti: nuovi adempimenti

Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, che il Regolamento distingue tra operatori, ossia le aziende che mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato UE, e commercianti, ossia le aziende diverse dagli operatori che mettono a disposizione tali prodotti per la distribuzione, l’uso o il consumo. Le piccole e medie imprese potranno fare affidamento sui controlli realizzati sulle imprese a monte della catena di approvvigionamento.

Cosa è richiesto alle imprese

Alle aziende sarà richiesta un importante impegno in termini di tracciabilità dei passaggi: assicurarsi che le materie prime e i prodotti interessati non provengano da terreni oggetto di deforestazione richiederà un importante sforzo di ricerca e raccolta delle informazioni (ad es. la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime interessate) poiché ogni ipotesi di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati impedirà l’immissione delle materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione.

Adempimenti conseguenti sulla governance dell’Azienda

Le imprese dovranno ugualmente dotarsi di specifici sistemi di governance:
• valutazione dei rischi: produzione di un documento relativo alla non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio. Tali rischi dovranno essere attenuati mediante misure dedicate di carattere generale e specifiche in relazione a ciascuna spedizione interessata (art 10).
• Due diligence: ciascuna immissione all’interno del mercato dell’unione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che l’operatore ha esercitato una “dovuta diligenza” due diligence dalla quale emerga che l rischio di deforestazione o degrado ambientale relativo ai prodotti interessati è nullo o trascurabile (Art. 8).

Controlli e sanzioni

Per garantire l’effettività della nuova normativa, ciascuno Stato designa un’autorità responsabile dei controlli nei confronti delle imprese interessate. In questo ambito, le autorità dovranno esaminare anche l’effettività del sistema di “dovuta diligenza” stabilito dagli operatori, nonché la documentazione prodotta per dimostrare la conformità dei prodotti. Sarà possibile anche condurre ispezioni in loco e analisi chimiche per identificare l’esatto luogo di produzione della materia prima interessata.

Nel caso emergesse una potenziale non conformità, potranno essere comminate misure provvisorie, compresi il sequestro dei prodotti interessati o la sospensione della loro commercializzazione.
Invece, in caso di accertata non conformità, l’autorità potrà adottare specifiche misure correttive (tra cui il ritiro dei prodotti o il divieto di commercializzarli) o irrogare sanzioni (tra cui sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato europeo annuo e l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici.

Per facilitare la dichiarazione di due diligence all’interno delle catene di fornitura , la Commissione Europea ha pubblicato:

  • video formativo. clicca qui
  • guida contenente tutte le informazioni essenziali per permettere agli utenti di creare e gestire dichiarazioni di “due diligence” ai fini dell’EUDR, clicca qui
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