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Category Archives: Dogana

Pubblicata la Riforma Doganale Italiana: novità e qualche ombra

Ecco il nuovo testo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legislativo del 26 settembre 2024-n.-141 

La riforma doganale Italiana

Il 2024 sarà l’anno della riforma della legge doganale italiana che si integrerà con la già esistente normativa unionale.
L’Avv. Sara Armella, fondatore dello Studio Armella & Associati – Docente diritto doganale presso MDT Università Bocconi e altri, propone una sintesi delle novità in arrivo evidenziando anche possibili criticità nella pratica quotidiana di aziende e operatori. Il testo, pur pubblicato precedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo, mantiene intatta la puntualità della propria analisi.

A un anno dall’approvazione della legge delega e dopo il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 7 agosto, approderà a breve in Gazzetta ufficiale l’attesa riforma della disciplina doganale nazionale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il nuovo testo unico doganale sostituirà un quadro normativo estremamente frammentato e desueto, che va dal regio decreto n. 65/1896 al testo unico della legge doganale del 1973, oltre a numerose altre norme contenute in varie leggi speciali, con un importante snellimento, poiché si passa da oltre 400 articoli a 122. Un complessivo riassetto, che con grande ritardo adegua la normativa nazionale al diritto europeo di diretta applicazione e ridefinisce molti aspetti di grande importanza applicativa.
Uno dei principali obiettivi della riforma è la chiarezza normativa, considerato che il primo indispensabile pilastro della compliance doganale è la comprensione delle regole e la loro pronta individuazione. Questa necessità s’impone con particolare evidenza in un settore caratterizzato da un’estesa disciplina europea e dunque dalla necessità primaria di identificare quanto è disciplinato dall’ordinamento Ue e quanto dalle fonti nazionali.
Molte le novità in materia di accertamento doganale, con l’introduzione di regole e tutele previste dallo Statuto dei diritti del contribuente e, di conseguenza, con il rafforzamento del diritto di difesa, il riconoscimento del contraddittorio come diritto fondamentale degli operatori e l’obbligo di motivazione rafforzata dell’accertamento in caso di presentazione di osservazioni difensive.
Non mancano gli aspetti problematici, come segnalato dalle principali associazioni di categoria. Primo su tutti, la soglia molto bassa per il reato di contrabbando fissata dalla direttiva europea Pif in 10.000 euro, crea indubbi problemi se, in tale importo, si comprende anche l’Iva. Vi è il concreto rischio di moltissime segnalazioni di reato, che appesantiranno il carico di lavoro del Procuratore europeo Eppo e che potrebbero vanificare gli obiettivi di semplificazione e proporzionalità delle sanzioni, peraltro sensibilmente ridimensionate rispetto alla disciplina attuale.
Altro tema significativo riguarda la previsione della responsabilità del rappresentante doganale indiretto: anche in questo caso, è la Corte di giustizia europea ad avere dato il via libera al legislatore nazionale, con una sentenza riguardante proprio il nostro Paese. La previsione della solidarietà del rappresentante indiretto anche con riferimento all’Iva, in aggiunta ai dazi, incrementa i rischi economici degli operatori del settore logistico, imponendo la scelta della rappresentanza diretta o un più diffuso utilizzo del deposito Iva, il cui impiego fa venire meno il vincolo di responsabilità.

Testo tratto da www.shippingitaly.it

Per l’analisi delle varie novità è possibile accedere alla registrazione di un Convegno di approfondimento tenuto a Genova il 11/07/2024, con interventi del Direttore Centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Guardia di finanza, del Procuratore europeo Eppo, di giudici della Corte di Cassazione, studiosi, esperti e associazioni di categoria.

Per accedere, clicca qui

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“Deforestazione Zero”, stop a import/export dal 30.12.2024 | I prodotti coinvolti – Aggiornamenti

A partire dal 30 dicembre 2024, alcuni prodotti e materie prime potranno essere messi a disposizione del mercato dell’Unione o esportati soltanto se a “deforestazione zero”, (Regolamento 2023/1115 , testo completo, qui ) ossia a condizione che non siano stati fabbricati su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020.

Queste materie prime e prodotti dovranno:
• essere conformi alla legislazione del paese di origine,
• essere dotate di una specifica dichiarazione di “due diligence” per dimostrare il rispetto del Regolamento.

Materie prime e prodotti interessati

La normativa comunitaria – applicabile anche alle piccole e microimprese – riguarda le materie prime e i prodotti elencati nell’Allegato 1, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno ed alcuni loro derivati, tra cui cuoio, cioccolato, mobili, acidi grassi, olii, libri stampati e giornali.

Operatori e Commercianti: nuovi adempimenti

Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, che il Regolamento distingue tra operatori, ossia le aziende che mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato UE, e commercianti, ossia le aziende diverse dagli operatori che mettono a disposizione tali prodotti per la distribuzione, l’uso o il consumo. Le piccole e medie imprese potranno fare affidamento sui controlli realizzati sulle imprese a monte della catena di approvvigionamento.

Cosa è richiesto alle imprese

Alle aziende sarà richiesta un importante impegno in termini di tracciabilità dei passaggi: assicurarsi che le materie prime e i prodotti interessati non provengano da terreni oggetto di deforestazione richiederà un importante sforzo di ricerca e raccolta delle informazioni (ad es. la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime interessate) poiché ogni ipotesi di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati impedirà l’immissione delle materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione.

Adempimenti conseguenti sulla governance dell’Azienda

Le imprese dovranno ugualmente dotarsi di specifici sistemi di governance:
• valutazione dei rischi: produzione di un documento relativo alla non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio. Tali rischi dovranno essere attenuati mediante misure dedicate di carattere generale e specifiche in relazione a ciascuna spedizione interessata (art 10).
• Due diligence: ciascuna immissione all’interno del mercato dell’unione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che l’operatore ha esercitato una “dovuta diligenza” due diligence dalla quale emerga che l rischio di deforestazione o degrado ambientale relativo ai prodotti interessati è nullo o trascurabile (Art. 8).

Controlli e sanzioni

Per garantire l’effettività della nuova normativa, ciascuno Stato designa un’autorità responsabile dei controlli nei confronti delle imprese interessate. In questo ambito, le autorità dovranno esaminare anche l’effettività del sistema di “dovuta diligenza” stabilito dagli operatori, nonché la documentazione prodotta per dimostrare la conformità dei prodotti. Sarà possibile anche condurre ispezioni in loco e analisi chimiche per identificare l’esatto luogo di produzione della materia prima interessata.

Nel caso emergesse una potenziale non conformità, potranno essere comminate misure provvisorie, compresi il sequestro dei prodotti interessati o la sospensione della loro commercializzazione.
Invece, in caso di accertata non conformità, l’autorità potrà adottare specifiche misure correttive (tra cui il ritiro dei prodotti o il divieto di commercializzarli) o irrogare sanzioni (tra cui sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato europeo annuo e l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici).

NEW UPDATE

Per facilitare la dichiarazione di due diligence all’interno delle catene di fornitura , la Commissione Europea ha pubblicato un video formativo. clicca qui

 

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Commercio internazionale e Dogane: le nuove sfide | Un convegno per approfondire a Cremona il 23.9.24

Conoscere per competere sui mercati internazionali

Le nuove indicazioni che provengono dallo sviluppo del commercio internazionale coinvolgono un vasto target di operatori, dalla produzione alla consegna del prodotto finito.
Intercettare segnali di ripresa a livello internazionale, soprattutto per la manifattura italiana, significa migliorare la propria supply chain e saper arrivare in mercati lontani in termini fortemente competitivi.
Sanzioni, e-commerce, accordi di libero scambio, compliance doganale sono alcuni dei termini di un glossario che l’azienda deve conoscere nel dettaglio anche tramite la formazione continua di figure interne consapevoli dell’importanza del loro ruolo.
Formare sugli aspetti doganali significa infatti accrescere la competitività aziendale in termini di riduzione dei rischi, annullando o riducendo sanzioni amministrative e penali, controlli e ritardi nelle consegne e nelle forniture, accertamenti doganali in azienda e rallentamento delle attività.

L’appuntamento

Proprio per dare un sguardo chiaro e competente sugli sviluppi che attendono il “made in Italy” l’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza il Convegno LE NUOVE FRONTIERE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: ASPETTI DOGANALI
Ecco il dettaglio:
Data e ora: Lunedì 23 settembre 2024 | ore 14.30 – 16.00
Luogo: Cremona, Aula Magna dell’Università Cattolica, Via Stefano Leonida Bissolati, 74

PROGRAMMA

Saluti introduttivi
Marco ALLENA, Università Cattolica del Sacro Cuore
Marcello ALFANO, Agenzia delle Dogane e Monopoli – Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Brescia
Roberta DI NOIA, Agenzia delle Dogane e Monopoli – Responsabile della SOT di Cremona
Intervengono
Bruno FERRONI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Andrea MORELLI, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Team Leader AEO dell’Ufficio delle Dogane di Brescia
Andrea CAMERINELLI, Responsabile Accise e Dogane di Eni S.p.a

 

Scarica qui la locandina completa

 

 

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Dual Use, novità per l’Italia dal 26 Luglio 2024

Un nuovo adempimento per l’export italiano l’Elenco Nazionale di controllo Beni Duplice Uso Non Listati

Di cosa ai tratta

Dal 26 luglio 2024 è operativo, per la prima volta, l’Elenco Nazionale di Controllo per i beni a duplice uso non listati assoggettati ad autorizzazione individuale: si tratta di una possibilità concessa agli Stati UE di inserire ulteriori misure di controllo – oltre alle norme dual use già esistenti  – per motivi di pubblica sicurezza.

Nel dettaglio

Il Decreto del Ministero degli Esteri italiano assoggetta ad autorizzazione individuale le operazioni di esportazione e di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica relative ad alcuni prodotti (vedi ’Allegato A del decreto). Per una elencazione completa, clicca qui

In tale elenco sono state listate diverse tipologie di prodotti rientranti nella:

  • Categoria 2 (Trattamento e lavorazione dei materiali)
  • Categoria 3 (Materiali elettronici)
  • Categoria 4 (Computer), comprendente ad esempio: apparecchiature per la fabbricazione additiva, progettate per la produzione di componenti in metallo o in leghe metalliche, circuiti integrati, sistemi di raffreddamento criogenico, computer quantistici e relativi assiemi elettronici.

Nuovi adempimenti per le imprese

Dal 26 luglio 2024 l’esportazione dall’Italia dei prodotti elencati all’interno dell’Allegato A sarà quindi soggetta al rilascio di una autorizzazione specifica preventiva da parte dell’Autorità nazionale UAMA tramite il portale europeo di E-licensing

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Clausola “No Russia” | Le restrizioni partono dai contratti

Di cosa si tratta

  • I contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (quindi extra UE) di determinati prodotti sensibili dovranno contenere una clausola contrattuale che prevede l’espresso divieto di riesportazione in Russia. (art. 12-octies del Regolamento UE 833/2014, modificato dal Regolamento UE 2878/2023)
  • Con il XII pacchetto delle sanzioni verso la Russia adottato dal 18/12/2023 la UE ha introdotto anche numerose previsioni normative che mirano ridurre l’elusione delle sanzioni europee.
  • Si tratta di misure che hanno un notevole impatto in termini di contrattualistica internazionale

Tempistica dell’inserimento clausola obbligatorio

  • Contratti conclusi dopo il 20 marzo
    Tutti i contratti
  • Contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023:
    Per l’esecuzione di questi contratti a partire dal 20 dicembre 2024, è necessario modificarli per includere la clausola di “non riesportazione in Russia.
  • Contratti conclusi al 19 dicembre 2023:
    Questi contratti devono contenere la clausola di “non riesportazione in Russia” a partire dal 20 marzo 2024.

Per quali prodotti

  • beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale (es. veicoli di navigazione aerea, motori e sue parti, dischi e pastiglie per freni, pneumatici, etc.) (Allegato XI al Regolamento UE 833/2014);
  • carboturbi e additivi per carburanti (Allegato XX al Regolamento UE 833/2014);
  • armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (Allegato XXXV al Regolamento UE 833/2014 e Allegato I al Regolamento UE 258/2012);
  • prodotti comuni ma considerati dall’UE “ad alta priorità” (es. circuiti integrati elettronici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, antenne, strumenti ottici, etc.) (Allegato XL al Regolamento UE 833/2014).

Quando la clausola NON è obbligatoria:

Per spedizioni verso STATI UNITI D’AMERICA, GIAPPONE, REGNO UNITO, COREA DEL SUD, AUSTRALIA, CANADA, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA e SVIZZERA

Testo della clausola

  • Gli operatori sono liberi di scegliere la dicitura appropriata per la clausola di divieto di riesportazione in Russia, purché il risultato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 12 octies – Reg.to UE n. 833/2014 e successive modifiche.
  • La Commissione Europea raccomanda che la clausola sia identificata come elemento essenziale del Contratto e suggerisce il seguente modello, particolarmente indicato nei contratti stipulati nelle giurisdizioni considerate ad alto rischio di elusione.

Ecco il modello suggerito dalla Commissione UE:

(1) “The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:
(i) termination of this Agreement; and
(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods

(5) exported, whichever is higher.The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information”

Obblighi dell’esportatore in caso di violazione

Se un partner commerciale di un paese terzo viola gli obblighi contrattuali, l’esportatore deve informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito non appena viene a conoscenza della violazione.

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Esportare l’arte | Il caso degli strumenti musicali: il violino

Per esportare uno strumento musicale, oltre alla dichiarazione doganale, è necessaria una documentazione che attiene alla qualifica o meno di “bene culturale” dell’oggetto. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) regola questi aspetti.

In considerazione delle diverse casistiche previste dal Codice, ci focalizziamo sul caso di uno strumento musicale, in particolare un violino:

  • di proprietà privata
  • che non sia già intervenuta la dichiarazione di interesse culturale emessa dal Ministero dei Beni Culturali
  • in uscita definitiva dal territorio nazionale (es. per vendita)

Per esportazione in uno dei Paesi della UE

La normativa prende in considerazione principalmente tre elementi: l’esistenza in vita dell’autore dell’oggetto, l’anno di realizzazione dello stesso e il suo valore. Le dichiarazioni da presentare all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza competente per territorio, sono cosi schematizzate:

AutoreTipo e Data realizzazioneValoreModulo da presentare all’Ufficio Esportazione
ViventeOpere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d’arte /Data non rilevanteElemento non rilevanteAAC – Autochiarazione Arte Contemporanea
Non viventeEntro 70 anniElemento non rilevanteAAC – Autochiarazione Arte Contemporanea
Non viventecose di interesse culturale/ oltre 70 anniInferiore E. 13.500AAC – Autochiarazione Arte Contemporanea
Non viventeOltre 70 anniSuperiore E. 13.500ALC – Attestato di libera circolazione
Non viventeOltre 70 anniInferiore E. 13.500DVAL – Dichiarazione con limite di valore
Non viventeOltre 50 e meno 70Elemento non rilevanteD50

 

Per esportazione in Paesi Extra-UE

Sono invece soggette a Licenza di esportazione le spedizioni di taluni beni e nel limite di valore minimo indicato dalla Tabella Valori Licenza di esportazione  e la richiesta deve essere presentata successivamente al rilascio del documento principale: AAC, ALC, DVAL oppure D50
Per gli strumenti musicali il limite minimo è di Euro: 50.000.

L’iscrizione al sistema SUE

Tutti i documenti inerenti alla circolazione dei beni devono essere presentati in via informatica attraverso il Sistema Informativo Uffici Esportazione – SUE.
L’accreditamento è obbligatorio per qualsiasi tipologia di utente.

Per i criteri utilizzati per il rilascio dell’Autorizzazione di Libera Circolazione, qui

 

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13° Pacchetto sanzioni Russia: in vigore dal 23 febbraio 2024

Nuovo giro di vite nelle sanzioni contro il commercio verso la Russia

Lo scorso 24 febbraio l’UE ha adottato il 13° pacchetto di misure (Regolamento 2024/745) volte a inasprire le sanzioni economiche esistenti contro la Russia.

Il nuovo pacchetto si concentra in particolare su tre aspetti: l’inserimento, tra i soggetti listati, di ulteriori società e individui coinvolti nello sforzo bellico russo; l’ampliamento delle restrizioni su prodotti tecnologici avanzati che potrebbero favorire il rafforzamento militare e di difesa russo; restrizioni verso società di Paesi terzi coinvolti in forniture alla Russia.

Il dettaglio

Sono stati modificati gli elenchi delle voci doganali esportabili e solo per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici
NC 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50e 8504 90, i divieti non si applicano all’esecuzione, fino al 25 maggio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Sono stati modificati i seguenti allegati:
• allegato IV (elenco persone e enti)
• allegato VII, parte B (elenco dei beni e delle tecnologie)
• allegato XXIII (elenco dei beni non esportabili)
• allegato XXXVI (paesi partner nel controllo delle importazioni di prodotti siderurgici: Norvegia, Svizzera e Regno Unito)

Vedi 
Regolamento 2024/745, clicca qui

 

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Origine Preferenziale: novità sul PEM da gennaio 2025

In arrivo importanti novità per gli operatori economici per l’inserimento di nuove indicazioni sulla ben conosciuta convenzione PEM: semplificazioni e parametri per favorire maggiormente gli scambi commerciali.

Diamo insieme uno sguardo ai punti salienti.

Cosa è il PEM

La Convenzione PEM è nata nel 20213 con l’obiettivo di uniformare le regole sull’origine preferenziale contenute nelle intese bilaterali firmate da ciascun Paese aderente con l’Unione europea.

Nel dicembre del 2023 il Comitato Misto della Convenzione PEM ha adottato un nuovo set di regole di origine preferenziale che mira ad incrementare gli scambi preferenziali tra l’Unione europea e i suoi partner paneuromediterranei. Vedi link

Le principali novità

Si tratta di nuove indicazioni che mirano a rafforzare l’interscambio tra i paesi partner con regole più flessibili per gli operatori economici rispetto a quelle previste dall’attuale PEM.

Tra le novità più significative:

  • regole di origine più semplici, ad es. l’eliminazione dei criteri cumulativi
  • aumento, dal 10% al 15%, delle soglie di tolleranza per i materiali non originari
  • possibilità di ottenere restituzioni daziarie all’esportazione per un numero maggiore di prodotti

E previsto anche lo sviluppo di modalità di gestione elettronica delle prove di origine

Quando e da quali Paesi

Le nuove regole saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2025 e riguarderanno gli scambi tra l’Unione europea e i Paesi della Convenzione PEM (Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Isole Fær Øer, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Marocco, Montenegro, Norvegia, Autorità Palestinese, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina). re delle nuove regole

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CBAM, prorogata di 30 giorni la presentazione della prima relazione ma non è automatica

Prorogata di 30 giorni la presentazione della prima relazione CBAM, a causa delle numerose difficoltà riscontate dagli operatori nell’accesso al portale dedicato (vedi anche qui)

Si avvia quindi la Fase transitoria dell’inizio dell’applicazione di quello che diventerà un tributo sulle produzioni a maggior consumo di carbonio ed inquinanti. Vediamo insieme i primi punti da conoscere per affrontare questa fase.

Cosa è il CBAM

Il CBAM nasce principalmente per combattere il c.d. dumping ambientale: impedire cioè che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo legato all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine, contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea, (vedi ad esempio, il sistema (ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE che regola lo scambio delle quote di emissione di CO2).

Cosa é la Fase transitoria e quanto dura

  • Si tratta di una fase sostanzialmente focalizzata sulle comunicazioni dei vari settori e sul monitoraggio (per il biennio 2024 – 25). In questa fase non saranno previsti tributi né l’acquisto dei Certificati CBAM, obbligatori invece dal 1 gennaio 2026
  • E’ previsto l’invio di una dichiarazione trimestrale alla Commissione Europea – incaricata anche dei controlli – in cui sono specificati : (a) la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre; (b) le emissioni di CO2 incorporate in tali merci; (c) gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni. Le dichiarazioni incomplete o inesatte potranno essere sanzionate dallo Stato.

Che prodotti riguarda

  • I settori coinvolti sono: Cemento, Ferro e Acciaio, Alluminio, Fertilizzanti, Energia Elettrica e Idrogeno. Per capire concretamente se il prodotto importato rientra nelle categorie CBAM è necessario avere particolare attenzione ella Nomenclatura Tariffaria e all’origine della Merce.
  • Per un elenco delle Nomenclature tariffarie coinvolte, consultare agli Allegati I e II  del Regolamento 2023/956
  • Prodotti importati diversi da quelli indicati nell’Allegato I e II ma contenenti materiale assoggettato alla normativa CBAM non sono soggetti a dichiarazione.

Chi è Dichiarante ai fini CBAM

  • L’importatore
  • Il rappresentante doganale indiretto, nel caso l’importatore sia extra UE
  • Il rappresentante doganale indiretto che abbia accettato gli obblighi derivanti dalla normativa (ex art.32, Reg.2033/956)

La proroga non è automatica

A seguito dei problemi tecnici riscontrati nell’accesso e nel funzionamento del Registro transitorio CBAM, dal 1° febbraio 2024, sarà disponibile sul Registro transitorio CBAM una nuova funzionalità che consentirà ai dichiaranti di richiedere, secondo le modalità e i termini definiti dalla Commissione, ulteriori 30 giorni per inviare il rapporto CBAM del quarto trimestre 2023, la cui scadenza è prevista al 31/01/2024.

I dichiaranti che non riscontrano problemi tecnici di rilievo sono comunque invitati a presentare il rapporto CBAM e inviarlo entro la fine del periodo di riferimento. come già numerosi hanno proceduto ad effettuare.

Continua
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Pianificazione doganale: vale la pena di non farla?

“Compliance doganale” ovvero quello che ogni azienda versata al commercio internazionale dovrebbe sapere.
Ma non è sempre cosi: ancora oggi, soprattutto nelle PMI, la pianificazione doganale non ha lo stesso rilievo dell’attività commerciale ed amministrativo-finanziaria.
Sottovalutarla comporta però tanti rischi.
Danilo Desiderio con competenza e chiarezza affronta l’argomento in un articolo apparso sul numero 6/2023 de Il Doganalista .

 

Compliance e pianificazione doganale

di Danilo Desiderio
Esperto in regolamentazione doganale e del commercio estero con più di 20 anni di esperienza nei settori della facilitazione del commercio, modernizzazione doganale, gestione integrata delle frontiere, commercio internazionale e promozione delle esportazioni. Autore di molte pubblicazioni in materia doganale

Chiunque effettua operazioni di commercio internazionale conosce l’importanza della ‘compliance doganale’. Nonostante si tenda oggi a fare abuso di questo termine, pochi tuttavia sanno esattamente cosa esso significhi e soprattutto quali siano le finalità del processo che mira ad assicurarla, ossia la cd. ‘pianificazione doganale’, con i rischi che esso mira a scongiurare. Questo articolo mira a gettare luce su questi due aspetti.

Compliance e pianificazione doganale

In una prima approssimazione, per compliance (o conformità) doganale si intende il fatto che le proprie spedizioni di merci sono conformi alle norme che ne regolano il trasferimento da e verso l’estero.

La compliance doganale è il risultato di un processo logico-analitico che consiste nell’esecuzione di una serie di operazioni, condotte ex ante (ossia prima ancora dell’avvio dell’operazione di commercio internazionale), aventi per oggetto l’analisi delle normative, delle procedure e dei requisiti documentali applicabili nel paese o territorio doganale di esportazione, di importazione e, a volte, anche in quello di transito. Questo processo, nel suo insieme, è detto di ‘pianificazione doganale’.

La relazione tra pianificazione doganale e compliance è pertanto un rapporto processo-risultato.

Navigare nelle procedure doganali di diversi paesi è tuttavia un’attività complessa che richiede tempo e competenze tecniche specialistiche. Ragion per cui il più delle volte si preferisce affidarne l’esecuzione ad un professionista esterno all’azienda, soprattutto quando quest’ultima non dispone di personale interno qualificato in grado di condurre tale analisi internamente.

Mentre la conformità doganale è un obbligo normativo, la pianificazione doganale è un’attività la cui conduzione rimane nella discrezione dell’operatore economico, ma che ciononostante costituisce la chiave di volta per un’esperienza di spedizione internazionale fluida, efficiente e con rischi ridotti al minimo.

Mantenere una posizione rigorosa nella conduzione delle attività di pianificazione doganale significa dunque elevare una barriera protettiva contro potenziali ostacoli alle spedizioni.

Le difficoltà nell’eseguire una corretta pianificazione doganale sono legate essenzialmente al fatto che ogni paese o territorio doganale presenta una propria serie di regole di importazione ed esportazione, misure tariffarie e requisiti di documentazione che differiscono gli uni dagli altri.

Trascurare o fare un passo falso nell’interpretazione di una sola di queste regole può innescare una reazione a catena di ritardi od interruzioni nelle catene di approvvigionamento, con l’applicazione di possibili sanzioni od addirittura il sequestro delle merci, esponendo l’azienda a perdite di fatturato e possibili danni di reputazione.

In estrema sintesi, è possibile classificare come segue i rischi che una adeguata pianificazione doganale tende a scongiurare:

Rischio finanziario

La mancata conformità alle normative sul commercio internazionale può gettare un’ombra sull’intera attività dell’azienda, causando contraccolpi finanziari in grado di impattare negativamente sul suo fatturato o di danneggiarne la reputazione.

Tra questi rischi rientra innanzitutto quello dell’applicazione di sanzioni pecuniarie, ed a volte anche penali, che possono nel primo caso essere addirittura retrodatate per compensare, ad esempio, il mancato pagamento dei dazi dovuti ad una certa data. I governi e le agenzie governative dei vari Paesi impongono la conformità doganale attraverso sanzioni che possono aumentare sensibilmente a seconda della gravità della violazione.

Tali sanzioni possono comportare la necessità per l’azienda di compensare la perdita sottraendo fondi inizialmente destinati ad altri settori, come la comunicazione, il marketing o iniziative di crescita o di sviluppo dei dipendenti (es. attività formative).

Ritardi e interruzioni

Ritardi e interruzioni rappresentano un altro rischio critico derivante dalla non-conformità. Le dogane ed altri organismi di controllo alle frontiere hanno il potere di sospendere o bloccare lo svincolo delle merci per condurre ispezioni o verifiche documentali. Le spedizioni non conformi sono soggette a tempi di sdoganamento mediamente più lunghi, con conseguenti ritardi che possono ripercuotersi lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Di conseguenza, i programmi di produzione industriale possono risultarne sconvolti, innescando un effetto domino sui processi a valle che nei casi più gravi possono condurre ad annullamento degli ordini da parte dei clienti.

Confisca delle merci

La confisca delle merci è un rischio che grava soprattutto a carico di quelle aziende che trascurano o eludono deliberatamente le norme che presidiano le attività di commercio internazionale. Le autorità doganali hanno il potere di sequestrare e detenere le merci che non rispettano tali norme.

Questo può condurre ad effetti finanziariamente disastrosi per l’azienda, in quanto quest’ultima non solo perde il valore delle merci confiscate, ma sarà costretta a sostenere costi aggiuntivi associati a spese di custodia e di recupero della merce, inclusi i relativi procedimenti legali e costi dei difensori. Ció può avere anche un impatto sulle relazioni con i fornitori.

Perdita di accesso ai mercati

In alcuni casi la non-conformità può innescare restrizioni, divieti o perdita di privilegi commerciali nei mercati dove la violazione è stata commessa.

Questo può rappresentare un duro colpo per quegli operatori che fanno particolare affidamento su accordi commerciali preferenziali (e dunque tariffe preferenziali) per accedere a tali mercati e rimanere competitivi.

Reputazione

I consumatori sono sempre più sensibili alle caratteristiche etiche delle imprese dalle quali acquistano. Essi maturano aspettative non solo nei confronti della qualità dei prodotti, ma valorizzano anche fattori etici e di equità integrati nella loro produzione, come il rispetto di standard ambientali, dei diritti umani e dei lavoratori, e così via.

Addirittura, alcuni accordi preferenziali di commercio condizionano l’accesso ai benefici tariffari che introducono, al rispetto di standard di principi di democrazia, sviluppo sostenibile, di tutela dell’ambiente e dei lavoratori o di buon governo, spesso incardinati nella struttura stessa di tali accordi. È il caso ad esempio del sotto-regime SPG+ del Sistema di Preferenze Generalizzate o degli Accordi di Partenariato Economico (APE) dell’Unione Europea.

Le aziende che danno priorità alla conformità doganale sono in genere percepite come maggiormente attente a tali principi e particolarmente responsabili, il che favorisce la fedeltà dei consumatori al marchio ed i prodotti che quest’ultimo contraddistingue.

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