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Category Archives: Dogana

Origine delle merci: non preferenziale e preferenziale, alcuni concetti importanti (I)

Differenza base tra le due origini

La differenza tra origine non preferenziale e preferenziale delle merci riguarda la presenza di accordi tra i paesi per la riduzione o meno dei dazi doganali.

L’esportazione e l’importazione di prodotti soggetti a origine non preferenziale sarà più onerosa sia in termini economici che di adempimenti. Quindi, in linea di massima, sono un’incentivo alle imprese ad avere rapporti economici con aziende che fanno parte di paesi con i quali ci sono accordi per l’origine preferenziale (Paesi Accordisti).

Naturalmente questo riguarda solo i paesi che non fanno parte della UE dove vige la libera circolazione.

 

Perdita status di origine non preferenziale

Le merci acquistate con origine non preferenziale perdono questo status se vengono lavorate in un paese e rivendute con una trasformazione sostanziale.

Se un’azienda italiana acquista prodotti da un Paese con origine non preferenziale e li lavora in Italia, può rivendere ad un Paese con origine preferenziale. Devono però esserci delle “trasformazioni sostanziali” tali da modificare il numero di Nomenclatura Doganale ovvero il TARIC, la tariffa doganale. Per conoscere limiti e dettagli sulla acquisizione o la permanenza dell’origine vedere art. 60 e 31 Reg. UE n.2015/2446)

In particolare:

  • Per merci interamente ottenute in un unico Paese, clicca qui
  • Per Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati, clicca qui

Continua

 

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Il marchio UKCA per l’export in UK: obbligatorio dal 1 gennaio 2025

Cosa é UKCA

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è stato introdotto il 1° gennaio 2021 (uno degli effetti della Brexit) come sostituzione del marchio CE per certificare che le merci immesse in UK rispettano le regole di conformità e sicurezza britanniche.

Il marchio UKCA riguarda numerose tipologie di beni, ad oggi, si segnalano:

  • Giocattoli
  • Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • Recipienti semplici a pressione
  • Strumenti di pesatura non automatici
  • Strumenti di misura
  • Ascensori
  • Apparecchiature radio
  • Attrezzature a pressione
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Apparecchi a gas
  • Macchinari
  • Attrezzature da esterno
  • Prodotti di ecodesign
  • Aerosol
  • Apparecchiature elettriche a bassa tensione
  • Dispositivi medici
  • Interoperabilità ferroviaria
  • Prodotti da costruzione
  • Esplosivi civili

Entrata in vigore dell’UKCA

Le aziende dovranno applicare il nuovo marchio a partire dal 1° gennaio 2025

Conseguenze e richieste per la certificazione

I prodotti già marcati CE non sono considerati automaticamente UKCA:  nel caso in cui il marchio non fosse presente, la merce non potrebbe lasciare la Dogana, causando ritardi nelle consegne e altri costi per l’impresa esportatrice.

La verifica della conformità agli standard UK – indispensabile per ottenere il nuovo marchio – viene fatta da appositi Organismi di Certificazione ai quali devono rivolgersi le aziende oppure è possibile predisporre una autodichiarazione di conformità (prevista per specifiche merceologie e in alcuni specifici casi) in base alla quale il produttore del bene dichiara la completa conformità alle regole britanniche. Per scoprire quali regole seguire per le diverse tipologie di prodotti, clicca qui 

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AEO, Operatore Economico Autorizzato, forse non sapete che…

Cosa è AEO

L’AEO (Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato) è una figura prevista dal codice doganale UE: si tratta di soggetto affidabile, al quale viene riservato un trattamento agevolato all’interno della catena logistica e di approvvigionamento internazionale.
L’autorizzazione può essere richiesta da tutti i soggetti, stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (produttori, esportatori, importatori, imprese di spedizione, de- positari, vettori, agenti doganali).

Vantaggi di essere operatore AEO

  • Riduzione dei controlli doganali in linea e a posteriori
  • Priorità allo sdoganamento, in caso di controlli doganali
  • Possibilità di eleggere un luogo specifico per l’esecuzione delle verifiche sulle merci
  • Agevolazioni alla richiesta di semplificazioni doganali
  • Riduzione o esonero dalla garanzia dovuta per le obbligazioni doganali (es. deposito doganale/Iva)
  • Trattamento privilegiato della propria merce presso le dogane dei Paesi che hanno stipulato con l’Ue accordi di mutuo riconoscimento ( Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Moldova).

Il tutto si traduce in un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti privi di certificazione.

Condizioni per ottenere l’AEO

L’autorizzazione AEO rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli è subordinata alla presenza di importanti condizioni riguardanti l’azienda come: livello della compliance doganale e fiscale, sistema contabile, solvibilità finanziaria, competenza o qualifiche professionali e sicurezza
Ogni anno le aziende dovranno inviare all’ADM un modulo di automonitoraggio per confermare la presenza delle condizioni richieste e, comunque, ogniqualvolta intervengano nuovi fattori potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento e/o sul contenuto dell’autorizzazione.

 

AEO e riforma doganale

Dal 2016 la certificazione AEO è diventata vera e propria autorizzazione, necessaria per il rilascio di altre autorizzazioni o facilitazioni in dogana e si amplierà con l’entrata in vigore della nuova normativa doganale nei prossimi anni. Infatti con la presenza della nuova categoria “trust and check” le aziende AEO saranno premiate potendo immettere le loro merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo.

 

Ulteriori dettagli sulle condizioni per ottenere AEO, clicca qui

Principali novità della prossima riforma doganale, clicca qui

 

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Moriconi (Unimi): formazione doganale, pilastro anche per le PMI

Formazione e diffusione di una cultura doganale di livello costantemente aggiornati sono spesso al centro dei dibattiti tra gli operatori economici.

Con la pubblicazione di Elementi e Materiali di diritto doganale di Luca Moriconi (Milano University Press, 2023) si procede proprio nella direzione di offrire ad ogni interessato una conoscenza sistematica e competente dei principali istituti della materia con l’obiettivo di suscitare spunti di discussione e avvicinamento ai temi soprattutto per le PMI.

Formazione doganale: le ragioni di un lungo impegno

di Luca Moriconi
Esperto in materia doganale. Professore a contratto di diritto doganale presso l’Università degli Studi di Milano e presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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La recente esperienza didattica svolta per il Laboratorio ‘Operatore doganale europeo e export control’, nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) presso l’Università degli Studi di Milano, mi ha portato ad elaborare alcuni spunti di riflessione riguardo alla crescente attenzione, anche da parte del mondo accademico, verso la materia doganale.

Come noto agli addetti ai lavori, questa materia è generalmente considerata un campo (minato) relegato dalla dottrina a una sommaria e sbrigativa trattazione a cui dedicare, al più, solo qualche pagina all’interno dei testi di diritto tributario.

Pur essendo caratterizzata da un solido e complesso impianto normativo, la materia doganale viene infatti abitualmente associata al mero svolgimento di procedure operative, con riflessi di natura pratica che si ritengono meritevoli di interesse solo da parte di quei soggetti (operatori doganali e aziende) che si trovano quotidianamente a dover gestire il complesso degli adempimenti e delle formalità collegate alle spedizioni internazionali.

Torno quindi mentalmente alla piccola aula gremita di studenti dell’Università Statale, dove ho avuto l’onore e il piacere di introdurre le ragazze e i ragazzi ai principi fondamentali e agli istituti del diritto doganale, non mancando di assecondare la loro genuina curiosità con analisi di documenti e casi pratici, ottenendo un feedback entusiasmante in termini di attenzione e interesse per la materia, con molte richieste di indicazione di ulteriori percorsi professionali e di approfondimento.

Questo incoraggiante riscontro manifesta la presenza di una richiesta/necessità formativa ben precisa nella specifica disciplina, che porterà, nel tempo, alla nascita di profili professionali pronti a raccogliere le opportunità e le sfide che, sempre più, si presenteranno nel contesto del commercio internazionale.

Tutto ciò non può che portare, sotto un diverso (ma non scollegato) aspetto, a una riflessione più ampia, legata alla profonda vocazione internazionale delle nostre PMI, contraddistinte dalle loro innate capacità di offrire, al contempo, tradizione e innovazione, con i loro prodotti che diventano testimonianza in tutto il mondo della qualità, e della eccellente reputazione, del made in Italy.

In questo processo di espansione commerciale sui mercati esteri, infatti, pur partendo da un pacifico vantaggio competitivo in termini di qualità del prodotto, le nostre piccole e medie imprese scontano, tuttavia, un grave gap legato alla scarsa conoscenza delle regole e delle procedure (doganali ma anche fiscali) che disciplinano la gestione documentale e contabile delle operazioni con l’estero, così muovendosi tra molteplici elementi di incertezza, con il rischio di possibili irregolarità.

Inoltre, il ricorrente utilizzo all’esportazione della condizione di consegna della merce ‘EX Works’, pur attraente in termini puramente commerciali, limita tuttavia fortemente la partecipazione attiva dell’azienda esportatrice alle delicate fasi dello sdoganamento e del trasporto delle merci.

In un tale contesto, appare evidente come un aumento delle competenze e delle capacità di gestione delle procedure doganali da parte delle aziende, anche con il supporto di qualificati professionisti, porterebbe alle stesse un’immediata ‘utilità marginale’ in termini di maggiore competitività e di qualificata presenza sui mercati esteri.

Attraverso l’utilizzo più consapevole degli istituti e delle semplificazioni previste dalla normativa doganale, infatti, le aziende esportatrici possono, da un lato, ridurre gli oneri e le tempistiche delle procedure e, dall’altro, proporsi sul mercato internazionale come partner commerciali sicuri e affidabili.

La compliance in materia doganale, è oramai ben chiaro, rappresenta oggi un fattore strategico di qualificazione e di riconoscibilità degli operatori economici, che sta assumendo, anche a livello di relazioni commerciali, una sempre crescente importanza.

È pertanto più che mai necessario supportare le aziende nel loro approccio operativo al commercio estero, con la messa a disposizione di strumenti concreti che rendano effettivamente accessibili alle stesse le possibili facilitazioni utili per gestire la materia doganale in modo più consapevole e vantaggioso.

La pubblicazione “Elementi e Materiali di Diritto Doganale” di Luca Moriconi è scaricabile in modalità “open access” anche qui

 

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2 mld risparmiati con l’ EU Customs Data Space

Il centro digitale doganale Europeo (EU Customs Data Space) ha lo scopo, attraverso un percorso che ha come primo approdo temporale il 2028, di sostituire l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati UE con un unico portale europeo.
La Commissione Europea ha messo un nuovo tassello per rendere le dogane sempre più digitali.

Infatti la Commissione lancia un nuovo progetto per la creazione di un centro digitale doganale Europeo (EU Customs Data Space). Questo progetto ha lo scopo, attraverso un percorso che ha come primo approdo temporale il 2028, di sostituire l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri dell’UE con un unico portale europeo.

Questo, oltre a significare un risparmio effettivo di costi operativi fino a 2 miliardi di euro all’anno, – come riportato dall’articolo di Benedetto Santa Croce su AgendaDigitale.eu – vuole contribuire a migliorare il rapporto tra dogane e imprese con gli operatori più affidabili consentendo un dialogo a livello doganale basato su linguaggi e standard unitari.

l processo di automazione del mondo doganale

Il mondo doganale sta già subendo da qualche anno un processo di automazione importante, si pensi solo da ultimo alla riforma delle dichiarazioni di importazione (che in Italia è divenuto definitivamente operativo il 30 novembre 2022) e delle dichiarazioni di esportazione (che in Italia diverrà definitivamente operativo il 7 settembre 2023).
Processo che ha già consentito – come ricorda Santacroce – di gestire in modo unico tutte le diverse forme di autorizzazione (sistema custom decision), favorendo, attraverso la standardizzazione delle regole, una integrazione dei sistemi doganali delle imprese.

Le catene di approvvigionamento, tracciamento completo

Quello che ci si propone ora è di fornire uno strumento che attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e il contributo umano possa garantire, da una parte, alle autorità una visione a 360 gradi delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci e, dall’altra, alle imprese di poter gestire in modo più fluido e trasparente il trasferimento fisico delle merci oggetto delle singole transazioni.

Quali risposte dal progetto

Il progetto di creazione di uno spazio digitale doganale unico europeo cerca di dare risposta ad alcune inefficienze dell’attuale sistema. In particolare, il nuovo portale cerca di evitare (cosa che capita ora in presenza di 27 sistemi nazionali) che le imprese debbano fornire la stessa informazione più volte e con regole diverse. Inefficienza determinata dalla mancanza di interoperabilità dei sistemi nazionali; ovvero di favorire lo sviluppo organico di un piano di controllo del e-commerce che è caratterizzato dall’aumento repentino di volumi di merci di modico valore che entrano in EU da Paesi terzi e viceversa.

In questo settore, lo scopo però non è solo di controllo, – conclude Santacroce – ma anche di semplificazione dei processi di gestione e svincolo delle merci per ridurre, in sicurezza, i tempi di consegna dei beni al cliente; ovvero di consentire alle dogane di migliorare i propri sistemi di analisi del rischio offrendo alle imprese un’effettiva e ampia protezione dei beni che devono attraversare la frontiera unionale.

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Dogane, dalla UE proposte di riforma: novità in arrivo

Il 17 maggio 2023 la Commissione Europea ha presentato le proposte per una riforma completa dell’Unione doganale dell’UE.

Scopi della riforma:

  • semplificazione delle procedure doganali per le imprese, in particolare per gli operatori commerciali più affidabili;
  • riduzione, attraverso la trasformazione digitale, delle procedure doganali onerose, sostituendo le dichiarazioni tradizionali con un approccio più intelligente alla vigilanza sulle importazioni basato sulla condivisione dei dati;
  • rendere disponibili alle autorità doganali gli strumenti e le risorse per valutare adeguatamente e bloccare le importazioni che comportino rischi reali per l’UE, i suoi cittadini e la sua economia.

Nuova piattaforma europea

Sarà creato un unico centro doganale digitale europeo (c.d. Eu Customs Data Hub) per la condivisione dei dati a livello europeo. Questa piattaforma sarà gestita dalla nuova autorità doganale europea e sarà in grado di raccogliere i dati forniti dalle imprese utilizzando tutte le tecnologie all’avanguardia esistenti come l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale oltre che l’intervento umano. La piattaforma digitale sarà il fulcro della riforma perché costituirà l’unico ambiente online dal quale le autorità doganali rintracceranno tutti i dati relativi alla circolazione delle merci senza compromettere i requisiti di sicurezza o antifrode.
Qualsiasi impresa dovrà utilizzare la piattaforma per registrare tutte le informazioni riguardanti i loro prodotti e la catena di approvvigionamento.

Tempi di attuazione

• dal 2028 solo per le società che operano nell’e-commerce,
• dal 2032 solo per altri importatori ma su base volontaria,
• dal 2038 sarà obbligatoria per tutti gli operatori.

Nuova categoria di operatori economici “Trust and Check”

Viene inoltre introdotta una nuova categoria di operatori economici più affidabili, i c.d. “Trust and Check”, che potranno immettere le loro merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo potendo sdoganare le loro importazioni presso le autorità doganali dello Stato membro in cui hanno sede, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano nell’UE, realizzando così l’obiettivo dello sdoganamento centralizzato, già previsto dall’attuale codice doganale dell’Unione, ma non ancora attuato. Verrà quindi rafforzato il programma già esistente degli Operatori Economici Autorizzati (AEO).

Novità per l’e-commerce

La riforma prevede anche novità in tema di e-commerce. Le piattaforme online saranno responsabili di garantire il rispetto di tutti gli obblighi doganali. L’attuale sistema doganale, che fa ricadere la responsabilità sui consumatori e sui vettori. Le piattaforme saranno responsabili di garantire che i dazi doganali e l’IVA siano pagati all’acquisto; quindi, niente più sorprese di costi nascosti per i consumatori all’arrivo delle merci a destinazione.
La riforma in esame intende anche introdurre un nuovo sistema di calcolo dei dazi doganali per le merci di basso valore più comunemente acquistate al di fuori dell’UE, riducendo le molte categorie di dazi doganali a sole quattro. Inoltre, si intende abolire l’attuale soglia di esenzione dei dazi doganali sulle merci di valore inferiore a 150 euro.

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Beni “Dual Use”, nati per il civile, ma…

Dal 12 gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione Europea che aggiorna l’elenco dei prodotti a duplice uso contenuti nell’Allegato 1.;

Cosa sono

I beni a “duplice uso “ sono prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari” (art. 2, n. 1, Reg. CE n. 428/2009).

Alcuni esempi

Valvole, pompe, calcolatori, materiali elettronici, sensori e laser, materiale avionico, navale, aerospaziale sono solo alcuni esempi. Beni quindi ma anche componentistica utilizzabile per la progettazione, fabbricazione o uso di armi nucleari, chimiche, biologiche oppure dei loro vettori.

In pratica..

L’esportazione – compresa l’assistenza tecnica e finanziaria – di questi prodotti in taluni casi è vietata, in altri è soggetta ad autorizzazione preventiva in assenza della quale l’esportatore dovrà autocertificare che le merci da esportare non rientrano nell’elenco dei prodotti a duplice uso.

Per stabilire se un prodotto rientra nell’elenco di cui all’allegato I, occorre valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti con le descrizioni contenute nello stesso allegato.

In tale elenco, a ciascun bene corrisponde un codice di classificazione (c.d. codice ECCN), diverso dal codice di classificazione doganale dei beni (codice TARIC) (vedi Tavole di correlazione), composto da tre sottotipi di codici:
1. numerico: identifica le categorie generali dei prodotti compresi nell’elenco con cifre da 0 a 9;
2. letterale: identifica la particolare tipologia del bene con lettere dalla A alla E;
3. alfanumerico: si riferisce ai controlli cui sono sottoposti i beni, su base nazionale o multilaterale e comprende anche i numeri d’ordine delle varie voci.

Per saperne di più

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CBAM: nuovi dazi ambientali sulle merci importate. Dal 1 ottobre 2023, primi obblighi

L’Europarlamento ha approvato il “pacchetto misure ambientali”: i settori dell’acciaio, cemento, alluminio, elettricità, idrogeno e dei fertilizzanti, dal gennaio 2026, saranno soggetti al pagamento del CBAM, un nuovo dazio ambientale destinato a riequilibrare il dumping ecologico.

L’Unione europea (UE) sta per introdurre il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), che ha lo scopo di integrare l’attuale sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori.

 

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione.

 

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE  questi prodotti dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e indirette nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero.

 

Piena operatività dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici, che dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE.

Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM.  Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione, a partire dal 1° gennaio 2025).

Saranno esonerate dagli obblighi CBAM le merci di “valore trascurabile” e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati (es. Svizzera).

Per saperne di più:

CBAM, clicca qui

ETS, clicca qui

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Esportare in Turchia, il certificato ATR

Dal 2021 è possibile evitare il certificato di origine per le merci provenienti dalla UE e destinate alla Turchia se accompagnate da certificato ATR

Infatti l’utilità di questo documento è duplice.

Dal punto di vista formale, l’ATR – previsto dall’Accordo di Unione Doganale che lega la Turchia all’Unione Europea e rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione a richiesta dell’operatore esportatore autorizzato – attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica. Resta ovviamente salva la possibilità per le autorità doganali di richiedere prove supplementari qualora emergessero dubbi sull’effettiva origine del prodotto.

Inoltre, grazie all’ATR è possibile godere di un trattamento daziario preferenziale che prevende l’esenzione per le spedizioni in import o export dalla Turchia verso l’Europa e viceversa.

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Incoterms®, conosciamo le rese commerciali internazionali?

La gestione dei rischi, delle responsabilità e dei costi nel commercio internazionale è di fondamentale importanza: la distanza geografica tra gli operatori economici può creare problemi se il rapporto non è basato su indicazioni univoche condivise a livello mondiale.

Al fine di identificare con chiarezza il momento/luogo della consegna, si è deciso a livello internazionale di introdurre una serie di termini di “resa merce”, chiamati Incoterms® (International Commercial Terms): si tratta di regole per identificare in modo univoco la ripartizione dei costi connessi al trasporto della merce ed il momento in cui avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore.

Un’agevolazione – di carattere facoltativo –  che riguarda la vendita delle merci di grande utilità.

Gli Incoterms® sono stati elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI, in inglese ICC) per la prima volta nel 1936 ed hanno da subito assunto una grande importanza negli scambi commerciali internazionali e periodicamente aggiornati, da ultimo 2020

Gli 11 Incoterms® possono essere divisi per Rese

  • Rese per qualsiasi modalità di trasporto: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
  • Rese per trasporto via acqua: FAS, FOB, CFR, CIFPossono essere classificati anche per cumulo di obbligazioni in capo al venditore:
  • Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in capo al venditore)
  • Gruppo F: FCA – FAS – FOB (trasporto principale a carico del compratore)
  • Gruppo C: CPT – CIP – CFR – CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore)
  • Gruppo D: DAP – DPU – DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a suo carico).

Per il dettaglio sulle singole rese e approfondimenti, clicca qui 

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