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Category Archives: Commercio Internazionale

2 mld risparmiati con l’ EU Customs Data Space

Il centro digitale doganale Europeo (EU Customs Data Space) ha lo scopo, attraverso un percorso che ha come primo approdo temporale il 2028, di sostituire l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati UE con un unico portale europeo.
La Commissione Europea ha messo un nuovo tassello per rendere le dogane sempre più digitali.

Infatti la Commissione lancia un nuovo progetto per la creazione di un centro digitale doganale Europeo (EU Customs Data Space). Questo progetto ha lo scopo, attraverso un percorso che ha come primo approdo temporale il 2028, di sostituire l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri dell’UE con un unico portale europeo.

Questo, oltre a significare un risparmio effettivo di costi operativi fino a 2 miliardi di euro all’anno, – come riportato dall’articolo di Benedetto Santa Croce su AgendaDigitale.eu – vuole contribuire a migliorare il rapporto tra dogane e imprese con gli operatori più affidabili consentendo un dialogo a livello doganale basato su linguaggi e standard unitari.

l processo di automazione del mondo doganale

Il mondo doganale sta già subendo da qualche anno un processo di automazione importante, si pensi solo da ultimo alla riforma delle dichiarazioni di importazione (che in Italia è divenuto definitivamente operativo il 30 novembre 2022) e delle dichiarazioni di esportazione (che in Italia diverrà definitivamente operativo il 7 settembre 2023).
Processo che ha già consentito – come ricorda Santacroce – di gestire in modo unico tutte le diverse forme di autorizzazione (sistema custom decision), favorendo, attraverso la standardizzazione delle regole, una integrazione dei sistemi doganali delle imprese.

Le catene di approvvigionamento, tracciamento completo

Quello che ci si propone ora è di fornire uno strumento che attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e il contributo umano possa garantire, da una parte, alle autorità una visione a 360 gradi delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci e, dall’altra, alle imprese di poter gestire in modo più fluido e trasparente il trasferimento fisico delle merci oggetto delle singole transazioni.

Quali risposte dal progetto

Il progetto di creazione di uno spazio digitale doganale unico europeo cerca di dare risposta ad alcune inefficienze dell’attuale sistema. In particolare, il nuovo portale cerca di evitare (cosa che capita ora in presenza di 27 sistemi nazionali) che le imprese debbano fornire la stessa informazione più volte e con regole diverse. Inefficienza determinata dalla mancanza di interoperabilità dei sistemi nazionali; ovvero di favorire lo sviluppo organico di un piano di controllo del e-commerce che è caratterizzato dall’aumento repentino di volumi di merci di modico valore che entrano in EU da Paesi terzi e viceversa.

In questo settore, lo scopo però non è solo di controllo, – conclude Santacroce – ma anche di semplificazione dei processi di gestione e svincolo delle merci per ridurre, in sicurezza, i tempi di consegna dei beni al cliente; ovvero di consentire alle dogane di migliorare i propri sistemi di analisi del rischio offrendo alle imprese un’effettiva e ampia protezione dei beni che devono attraversare la frontiera unionale.

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Dogane, dalla UE proposte di riforma: novità in arrivo

Il 17 maggio 2023 la Commissione Europea ha presentato le proposte per una riforma completa dell’Unione doganale dell’UE.

Scopi della riforma:

  • semplificazione delle procedure doganali per le imprese, in particolare per gli operatori commerciali più affidabili;
  • riduzione, attraverso la trasformazione digitale, delle procedure doganali onerose, sostituendo le dichiarazioni tradizionali con un approccio più intelligente alla vigilanza sulle importazioni basato sulla condivisione dei dati;
  • rendere disponibili alle autorità doganali gli strumenti e le risorse per valutare adeguatamente e bloccare le importazioni che comportino rischi reali per l’UE, i suoi cittadini e la sua economia.

Nuova piattaforma europea

Sarà creato un unico centro doganale digitale europeo (c.d. Eu Customs Data Hub) per la condivisione dei dati a livello europeo. Questa piattaforma sarà gestita dalla nuova autorità doganale europea e sarà in grado di raccogliere i dati forniti dalle imprese utilizzando tutte le tecnologie all’avanguardia esistenti come l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale oltre che l’intervento umano. La piattaforma digitale sarà il fulcro della riforma perché costituirà l’unico ambiente online dal quale le autorità doganali rintracceranno tutti i dati relativi alla circolazione delle merci senza compromettere i requisiti di sicurezza o antifrode.
Qualsiasi impresa dovrà utilizzare la piattaforma per registrare tutte le informazioni riguardanti i loro prodotti e la catena di approvvigionamento.

Tempi di attuazione

• dal 2028 solo per le società che operano nell’e-commerce,
• dal 2032 solo per altri importatori ma su base volontaria,
• dal 2038 sarà obbligatoria per tutti gli operatori.

Nuova categoria di operatori economici “Trust and Check”

Viene inoltre introdotta una nuova categoria di operatori economici più affidabili, i c.d. “Trust and Check”, che potranno immettere le loro merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo potendo sdoganare le loro importazioni presso le autorità doganali dello Stato membro in cui hanno sede, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano nell’UE, realizzando così l’obiettivo dello sdoganamento centralizzato, già previsto dall’attuale codice doganale dell’Unione, ma non ancora attuato. Verrà quindi rafforzato il programma già esistente degli Operatori Economici Autorizzati (AEO).

Novità per l’e-commerce

La riforma prevede anche novità in tema di e-commerce. Le piattaforme online saranno responsabili di garantire il rispetto di tutti gli obblighi doganali. L’attuale sistema doganale, che fa ricadere la responsabilità sui consumatori e sui vettori. Le piattaforme saranno responsabili di garantire che i dazi doganali e l’IVA siano pagati all’acquisto; quindi, niente più sorprese di costi nascosti per i consumatori all’arrivo delle merci a destinazione.
La riforma in esame intende anche introdurre un nuovo sistema di calcolo dei dazi doganali per le merci di basso valore più comunemente acquistate al di fuori dell’UE, riducendo le molte categorie di dazi doganali a sole quattro. Inoltre, si intende abolire l’attuale soglia di esenzione dei dazi doganali sulle merci di valore inferiore a 150 euro.

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Beni “Dual Use”, nati per il civile, ma…

Dal 12 gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione Europea che aggiorna l’elenco dei prodotti a duplice uso contenuti nell’Allegato 1.;

Cosa sono

I beni a “duplice uso “ sono prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari” (art. 2, n. 1, Reg. CE n. 428/2009).

Alcuni esempi

Valvole, pompe, calcolatori, materiali elettronici, sensori e laser, materiale avionico, navale, aerospaziale sono solo alcuni esempi. Beni quindi ma anche componentistica utilizzabile per la progettazione, fabbricazione o uso di armi nucleari, chimiche, biologiche oppure dei loro vettori.

In pratica..

L’esportazione – compresa l’assistenza tecnica e finanziaria – di questi prodotti in taluni casi è vietata, in altri è soggetta ad autorizzazione preventiva in assenza della quale l’esportatore dovrà autocertificare che le merci da esportare non rientrano nell’elenco dei prodotti a duplice uso.

Per stabilire se un prodotto rientra nell’elenco di cui all’allegato I, occorre valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti con le descrizioni contenute nello stesso allegato.

In tale elenco, a ciascun bene corrisponde un codice di classificazione (c.d. codice ECCN), diverso dal codice di classificazione doganale dei beni (codice TARIC) (vedi Tavole di correlazione), composto da tre sottotipi di codici:
1. numerico: identifica le categorie generali dei prodotti compresi nell’elenco con cifre da 0 a 9;
2. letterale: identifica la particolare tipologia del bene con lettere dalla A alla E;
3. alfanumerico: si riferisce ai controlli cui sono sottoposti i beni, su base nazionale o multilaterale e comprende anche i numeri d’ordine delle varie voci.

Per saperne di più

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L’identità dell’azienda in dogana: il codice EORI

Cosa é il Codice EORI

Il codice EORI (Economic Operators Registration and Identification) è il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (per le aziende italiane è la partita IVA preceduta da IT).

Quando usarlo

Deve essere usato nella compilazione delle dichiarazioni doganali.

Gli operatori economici italiani sono registrati automaticamente alla banca dati EORI all’atto della prima dichiarazione doganale oppure su richiesta dell’interessato all’Agenzia delle Dogane.

Il codice non ha scadenza e può essere verificato consultando l’apposito sito europeo.

La sua assenza non porta a sanzioni ma potrebbe rallentare le operazioni sdoganamento della merce una volta giunti in frontiera.

Il codice non ha finalità fiscale ma solo doganale, serve per facilitare:

  • l’identificazione degli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali europee;
  • lo scambio delle comunicazioni tra le autorità delle dogane di Paesi diversi;
Come richiederlo

La richiesta di attribuzione è gratuita e dovrà essere presentata nei casi seguenti:

  • operatori non stabiliti nell’UE che devono svolgere operazioni doganali in territorio comunitario;
  • operatori italiani che necessitano dell’attribuzione del numero in via preventiva, in quanto devono svolgere la prima operazione doganale in altro Stato membro prima che in Italia.

Il sistema EORI è istituito per facilitare la registrazione degli operatori economici previsto dall’articolo 9 del CDU.  Il codice EORI indica un numero di identificazione, unico nel territorio doganale dell’Unione europea assegnato da un’autorità doganale ( in Italia ADM Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli)

Le disposizioni sul numero EORI non limitano né pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano l’obbligo di registrazione e di ottenimento di qualsiasi numero di identificazione che può essere richiesto in singoli Stati membri in settori diversi dalle dogane.

Le autorità doganali dell’UE devono avere un accesso facile e affidabile al codice che quindi deve essere utilizzato nelle dichiarazioni doganali e reperibile sulla documentazione commerciale (es. fattura).

Per saperne di più:

Controllo validità codice EORI , clicca qui

 

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CBAM: nuovi dazi ambientali sulle merci importate. Dal 1 ottobre 2023, primi obblighi

L’Europarlamento ha approvato il “pacchetto misure ambientali”: i settori dell’acciaio, cemento, alluminio, elettricità, idrogeno e dei fertilizzanti, dal gennaio 2026, saranno soggetti al pagamento del CBAM, un nuovo dazio ambientale destinato a riequilibrare il dumping ecologico.

L’Unione europea (UE) sta per introdurre il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), che ha lo scopo di integrare l’attuale sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori.

 

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione.

 

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE  questi prodotti dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e indirette nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero.

 

Piena operatività dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici, che dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE.

Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM.  Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione, a partire dal 1° gennaio 2025).

Saranno esonerate dagli obblighi CBAM le merci di “valore trascurabile” e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati (es. Svizzera).

Per saperne di più:

CBAM, clicca qui

ETS, clicca qui

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Esportare in Turchia, il certificato ATR

Dal 2021 è possibile evitare il certificato di origine per le merci provenienti dalla UE e destinate alla Turchia se accompagnate da certificato ATR

Infatti l’utilità di questo documento è duplice.

Dal punto di vista formale, l’ATR – previsto dall’Accordo di Unione Doganale che lega la Turchia all’Unione Europea e rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione a richiesta dell’operatore esportatore autorizzato – attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica. Resta ovviamente salva la possibilità per le autorità doganali di richiedere prove supplementari qualora emergessero dubbi sull’effettiva origine del prodotto.

Inoltre, grazie all’ATR è possibile godere di un trattamento daziario preferenziale che prevende l’esenzione per le spedizioni in import o export dalla Turchia verso l’Europa e viceversa.

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Incoterms®, conosciamo le rese commerciali internazionali?

La gestione dei rischi, delle responsabilità e dei costi nel commercio internazionale è di fondamentale importanza: la distanza geografica tra gli operatori economici può creare problemi se il rapporto non è basato su indicazioni univoche condivise a livello mondiale.

Al fine di identificare con chiarezza il momento/luogo della consegna, si è deciso a livello internazionale di introdurre una serie di termini di “resa merce”, chiamati Incoterms® (International Commercial Terms): si tratta di regole per identificare in modo univoco la ripartizione dei costi connessi al trasporto della merce ed il momento in cui avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore.

Un’agevolazione – di carattere facoltativo –  che riguarda la vendita delle merci di grande utilità.

Gli Incoterms® sono stati elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI, in inglese ICC) per la prima volta nel 1936 ed hanno da subito assunto una grande importanza negli scambi commerciali internazionali e periodicamente aggiornati, da ultimo 2020

Gli 11 Incoterms® possono essere divisi per Rese

  • Rese per qualsiasi modalità di trasporto: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
  • Rese per trasporto via acqua: FAS, FOB, CFR, CIFPossono essere classificati anche per cumulo di obbligazioni in capo al venditore:
  • Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in capo al venditore)
  • Gruppo F: FCA – FAS – FOB (trasporto principale a carico del compratore)
  • Gruppo C: CPT – CIP – CFR – CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore)
  • Gruppo D: DAP – DPU – DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a suo carico).

Per il dettaglio sulle singole rese e approfondimenti, clicca qui 

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Ex-Works: è veramente una resa senza problemi?

L’80% delle imprese italiane in export utilizza il termine di resa Ex Works (EXW), o Franco Fabbrica: una comodità che però nasconde alcune insidie operative.
Certo, questa misura pone in capo al venditore/esportatore un’unica obbligazione: la messa a disposizione della merce, in luogo concordato e con i documenti necessari al trasporto, gli altri obblighi e rischi sono a carico del compratore
Ci sono tuttavia rischi doganali e assicurativi evidenziati dalla pratica quotidiana che rimangono a carico del venditore.

Tra questi è il mancato appuramento entro 90 giorni della bolla doganale presso la dogana di uscita: in questo caso è onere del venditore italiano fornire una serie di prove alternative dell’avvenuta esportazione. In caso contrario scatta la procedura di recupero IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’applicazione di una sanzione

Inoltre EXW significa anche “merce a terra” ovvero il compratore deve occuparsi anche del carico ma è esperienza di tutti gli operatori vedere invece che è lo stesso venditore che provvede (per “velocizzare” il carico e far partire il vettore). Questa attività però non rientra tra quelle concordate in sede contrattuale (ricordiamo, è un EXW) e potrebbe prestare il fianco a contrasti con il venditore in merito alla responsabilità per il danneggiamento della merce e con l’assicurazione per la copertura e meno di questa attività di carico.

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