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Category Archives: Commercio Internazionale

CBAM, si parte: facciamo il punto

Terminata la fase transitoria, CBAM, il tributo ambientale previsto dalla UE entra nel vivo.

Facciamo insieme un veloce recap anche alla luce delle semplificazioni previste dal Reg., UE 2025/2083 e dei chiarimenti contenuti nella circolare ADM n°36/2025

 

Cosa è il CBAM

Il CBAM nasce principalmente per combattere il c.d. dumping ambientale: impedire cioè che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo legato all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine, contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea,

Che prodotti riguarda

  • I settori coinvolti sono: Cemento, Ferro e Acciaio, Alluminio, Fertilizzanti, Energia Elettrica e Idrogeno. Per capire concretamente se il prodotto importato rientra nelle categorie CBAM è necessario avere particolare attenzione alla Nomenclatura Tariffaria e all’origine della Merce.
  • Per un elenco delle Nomenclature tariffarie coinvolte, consultare agli Allegati I e II  del Regolamento 2023/956
  • Prodotti importati diversi da quelli indicati nell’Allegato I e II ma contenenti materiale assoggettato alla normativa CBAM non sono soggetti a dichiarazione.

Passaggio fondamentale: diventare Dichiarante CBAM Autorizzato

E’ necessario che questi operatori provvedano ad inoltrare la richiesta per diventare Dichiarante e avere un Conto CBAM seguendo la procedura pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente  (https://www.ets.minambiente.it/CBAM/Status):

  • Importatore
  • Rappresentante doganale indiretto, nel caso l’importatore sia extra UE
  • Rappresentante doganale indiretto che abbia accettato gli obblighi derivanti dalla normativa (ex art.32, Reg.2033/956)

Quindi, da ora?

Gli importatori che durante il 2026 prevedono di superare le 50 ton. di importazione (soglia modificabile dalla UE ogni anno entro il 30 aprile) devono presentare domanda per la richiesta dello status di dichiarante CBAM tassativamente entro il 31 marzo 2026, pena il blocco delle importazioni coinvolte da quella data.

Sarà indispensabile quindi ottenere dai fornitori extra UE i dati sulle emissioni dirette e indirette generate nei loro impianti (verificate da un Ente certificatore accreditato) oppure utilizzare i valori di default pubblicati dalla Commissione Europea.

Gli importatori dovranno infine considerare queste scadenze:

  • entro 30 settembre 2027: presentazione della prima dichiarazione CBAM per il 2026
  • dal 1 febbraio 2027: saranno messe in vendita agli importatori i Certificati CBAM caricati sul Conto CBAM che incorporano le emissioni di CO2 per le merci importate nel 2026
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Nuove nomenclature doganali UE dal 1 gennaio 2026: regolamento EU 1926/2025 e impatti per le aziende

Dal 2026 entrano in vigore le nuove nomenclature doganali EU 1926/2025: scopri i codici aggiornati per chimica, semiconduttori, energia e idrogeno.

La portata del nuovo regolamento

Il nuovo regolamento di esecuzione interviene su diversi punti della nomenclatura doganale e riporta:

  • l’elenco dei codici NC 2025 soppressi;
  • l’elenco dei nuovi codici NC istituiti a partire dal 1° gennaio 2026;
  • le tabelle di trasposizione tra i codici di nomenclatura la cui validià termina il 31 dicembre 2025 ed i codici di nomenclatura validi a partire dal 1° gennaio 2026 e viceversa, modificati a seguito dell’adozione del citato Regolamento

Le novità

Dal 1 gennaio 2026 le aziende europee dovranno adeguarsi alle nuove regole introdotte dal regolamento EU 1926/2025, che modifica la nomenclatura doganale import/export. Le novità riguardano sia l’inserimento di nuovi codici, sia l’aggiornamento di classificazioni già esistenti. Questo cambiamento avrà un impatto diretto su settori strategici come chimica, semiconduttori, energie rinnovabili e idrogeno.

Nuovi codici doganali

Il regolamento introduce nuove voci che rispecchiano l’evoluzione tecnologica e industriale:

  • Cap. 28 – Prodotti chimici inorganici: litio, nichel, manganese, cobalto (fondamentali per batterie).
  • Cap. 38 – Semiconduttori e materiali avanzati: grafite artificiale, wafer fotovoltaici.
  • Cap. 73 – Energia eolica: torri e sezioni di torre.
  • Cap. 84 – Macchinari per energie rinnovabili: rotori a pale per idroelettrico ed eolico.
  • Cap. 85 – Idrogeno ed elettrico: celle a combustibile, convertitori, separatori.

Modifiche a codici esistenti

Oltre alle nuove aggiunte, il regolamento aggiorna alcune classificazioni già presenti:

  • Cap. 3 – Prodotti della pesca: nota complementare aggiornata.
  • Cap. 70 – Fibra di vetro: modificata unità supplementare.
  • Cap. 73 – Viti e bulloneria: descrizione aggiornata.
  • Cap. 84 – Carrelli elevatori: nuova descrizione.
  • Cap. 95 – Oggetti per Natale: soppressione della nota.

Impatti per le aziende

Questi cambiamenti non sono solo formali:

  • Nuove classificazioni possono comportare variazioni nei dazi doganali.
  • Aggiornamenti descrittivi richiedono attenzione nella compilazione delle dichiarazioni.
  • Settori strategici come energia rinnovabile e semiconduttori dovranno rivedere i processi di import/export.

Le aziende devono quindi prepararsi con anticipo, aggiornando i sistemi gestionali e formando il personale addetto alla logistica e alla dogana.

 

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Dazi USA: aggiornamenti e prime indicazioni: si parte dal 7 agosto 2025

Lo stato dell’arte

Il 31 luglio 2025 è stato firmato dal Presidente degli Stati Uniti d’America un Executive Order (EO). Con questo atto sono state introdotte nuove misure di politica commerciale verso molti Paesi,  UE compresa.

Per le importazioni dall’Unione Europea

  • Le tariffe al 15% all’importazione in US di prodotti UE saranno applicate dal 7 agosto 2025.
    Prevista una soglia massima del 15%. Questo quindi comporta che gli attuali dazi inferiori a 15% saranno integrati per raggiungere questa soglia, nessun dazio integrativo invece per i prodotti che già versano un dazio superiore.

Importazioni in USA da Paesi non UE

  • Per le importazioni in USA dagli altri Paesi, troveranno applicazione le aliquote indicate nell’ Allegato I all’EO, tranne eventuali diversi accordi in futuro.
  • Per i Paesi non elencati nell’Allegato I – salvo diversa indicazione contenuta nell’EO – troverà applicazione un’aliquota ad valorem aggiuntiva del 10% (vedi EO 14257).

Azioni necessarie per le imprese esportatrici

Per affrontare queste novità, le aziende devono necessariamente affrontare un percorso di compliance doganale e valutare eventuali opportunità derivante dal nuovo quadro di norme. Ecco i passaggi principali:

1. Controllo preciso della classificazione doganale americana (HTSUS): procedere con la revisione per singolo codice per ottenere una corretta attribuzione dei codici HTSUS, a partire dalla quale verrà applicata l’aliquota al momento dell’ingresso della merce negli USA. (es. revisione complessiva della scheda tecnica di prodotto)  Per le Linee Guida ufficiali USA, clicca qui

2. Controllo puntuale dell’origine delle merci destinate all’esportazione negli Stai Uniti per prevenire eventuali problemi con la Dogana statunitense U.S. Customs and Border Protection (CBP). Fondamentale per le imprese sarà predisporre procedure strutturate di raccolta, verifica e conservazione della documentazione a supporto dell’origine.

3. Revisione della supply chain in ottica di compliance

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EXW e le Sanzioni alla Russia: Responsabilità dell’Esportatore in Normativa Ue

EXW non esime da responsabilità

L’adozione della resa Ex Works (o Franco Fabbrica) coinvolge ugualmente l’esportatore nell’obbligo di conformarsi alla normativa Ue in tema di sanzioni, incluse quelle alla Russia. Questa indicazione è contenuta in un factsheet pubblicato dalla Commissione Europea lo scorso 27 maggio.  Scarica qui il testo in EN

Il dettaglio

Il documento evidenzia la responsabilità degli esportatori europei nelle violazioni di tali norme, per colpa o dolo, non potendo addurre diversi accordi tra privati come stipulati sulla base degli INCOTERMS.

In caso di violazioni, ribadisce ancora il documento della Commissione, gli operatori Ue sono legalmente responsabili, che queste siano intenzionali o frutto di negligenza aprendo la possibilità di procedimenti penali e amministrativi a carico del venditore.

Cosa sono le Factsheet della Commissione Europea

Le factsheets sono uno strumento utile per comprendere le politiche europee e possono forrnire un orientamento nella interpretazione delle norme, ma non hanno la stessa forza giuridica dei regolamenti, delle direttive o dei trattati.

Per altri dettagli:

 

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Compliance doganale: la variabile competitiva che non ti aspetti

Rischio o conformità alle regole: la compliance in azienda

La mancata compliance doganale può impattare l’azienda in molteplici modi, con effetti che si estendono ben oltre il mero pagamento di sanzioni amministrative. In primo luogo, l’inosservanza delle normative doganali spesso genera  sanzioni pecuniarie  ingenti che possono erodere margini di profitto e limitare la liquidità aziendale. Queste multe variano in base alla gravità dell’infrazione, ma in contesti di import/export la loro entità può risultare particolarmente impattante per la solidità finanziaria dell’impresa.

Non solo sanzioni

Oltre agli aspetti economici, la mancata conformità compromette anche la reputazione dell’azienda. I partner commerciali, i clienti e persino le autorità di controllo iniziano a percepire il soggetto come inaffidabile, esponendolo ad audit e controlli ancora più stringenti in futuro. Tale scenario può tradursi in ritardi operativi e blocchi nelle procedure logistiche, influenzando negativamente l’intera catena di approvvigionamento.

Tipo di Impatto Descrizione
Sanzioni economiche Multe e penalità che possono incidere pesantemente sui margini di profitto aziendale.
Ritardi operativi Blocchi doganali e controlli più stringenti che rallentano la movimentazione delle merci e influenzano la catena logistica.
Danni reputazionali Perdita di fiducia da parte di partner commerciali e clienti, che può tradursi in riduzione di opportunità di business.
Possibili procedimenti penali In casi di gravi inadempienze, possibili azioni penali nei confronti dei responsabili interni.
Perdita di agevolazioni e benefici Revoca di eventuali incentivi, agevolazioni fiscali o doganali che derivano dal rispetto della normativa.

Infine, l’inosservanza delle disposizioni doganali può anche incidere sul lungo termine, impedendo all’azienda di accedere a vantaggi competitivi e incentivi offerti per il corretto adempimento delle normative.

Compliance: un valore condiviso in azienda

Una cultura aziendale improntata alla compliance favorisce la trasparenza, riduce il rischio di contenziosi e garantisce una maggiore fluidità nelle operazioni commerciali. Le aziende che investono in formazione del personale e in sistemi di controllo interni non solo diminuiscono l’esposizione a rischi legali e finanziari, ma rafforzano anche la loro posizione sul mercato, promuovendo fiducia e stabilità nel tempo.

Se desideri approfondire come implementare pratiche di compliance efficaci o come strutturare sistemi interni di controllo per prevenire tali rischi, contattaci, possiamo esplorare insieme ulteriori strategie e strumenti organizzativi utili.

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Aggiornamenti CBAM – Webinar gratuito – 3.4.2025

CBAM, un nuovo dazio per l’ambiente

Con il Regolamento (UE) 2023/956, è stata introdotta una entrata fiscale ambientale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).
Coinvolte le importazioni di ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno

Scadenze, proroghe e modalità: facciamo il punto della situazione

Per facilitare l’aggiornamento di un’importante platea di professionisti e addetti operanti in questi settori, ITS. International Transport Service propone un Webinar gratuito

Ecco il programma
Risposta quesiti di carattere generale (45 minuti c.a.).
a. Conseguenze per compilazione ed invio dichiarazione CBAM non corretta.
b. Determinazione del trimestre di competenza da prospetto di sintesi
c. Difformità tra dati inseriti nella dichiarazione e dati comunicati dal fornitore
d. Gestione della mancanza di dati delle emissioni dei fornitori nel periodo definitivo
e. Sanzioni per dati mancanti o errati comunicati dai fornitori
f. Esenzioni per importazioni minime
g. Validazione emissioni da parte di verificatore accreditato

Gestione delle richieste dei dati delle emissioni ai fornitori (15 minuti c.a.)
Nozioni di base sul controllo delle dichiarazioni ricevute. (15 minuti c.a.)
Normativa in formazione sull’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. (30 minuti c.a.)
Q&R con i partecipanti (15 minuti c.a.)

Per partecipare

Il webinar è gratuito e a numero limitato
Piattaforma utilizzata: Teams

Per tutti gli interessati a partecipare, inviare entro le ore 12.00 del 2 aprile una email a info@its.cr.it contenente:

  • Nome e Cognome del partecipante
  • Nome azienda e settore di attività principale
  • Ruolo in azienda del partecipante
  • Email di riferimento per risposta

ITS. provvederà a dare conferma della partecipazione e ad inviare il link di collegamento

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Per fare dogana “in casa” il Luogo Autorizzato. Vantaggi per un import/export più rapido e sicuro

Di cosa si tratta

La procedura ordinaria presso “Luogo Autorizzato”, è una semplificazione operativa contenuta nel Codice Doganale (art 139 CDU) che permette ad una Azienda di sdoganare le merci, sia in import che in export, direttamente presso i propri magazzini, senza recarsi fisicamente in Dogana.

Vantaggi

• Concentrazione delle operazioni doganali presso un’unica Dogana;
• Sicurezza di aver emesso la dichiarazione di esportazione/importazione correttamente senza spostare le merci dal magazzino;
• In caso di “Visita Merce” ispezione doganale direttamente presso l’azienda o magazzino;
• ridotti tempi di rilascio delle dichiarazioni doganali;
• controllo dell’avvenuta uscita della merce dalla UE tramite il codice MRN;

Requisiti necessari per richiedere il Luogo Autorizzato

• Continuità di operazioni doganali in import/export;
• Presenza di un luogo idoneo per i controlli
• Possesso della titolarità giuridica per l’utilizzo dello spazio dedicato;
• Comprovata solvibilità finanziaria;
• Efficace sistema di gestione dei dati informatici e cartacei.

Come richiedere il Luogo Autorizzato

• Identificazione spazio interno o esterno al magazzino che diventerà area doganale;
• Presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Dogane competente per territorio
• L’Agenzia delle Dogane, a conclusione dell’istruttoria, rilascia un codice che identifica il “Luogo Approvato” e autorizza lo sdoganamento delle merci direttamente presso la sede aziendale.

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La nuova Convenzione PEM: ecco le principali novità per le Aziende

Dal 1 gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova Convenzione daziaria PEM (Paneuromediterranea), dopo un lungo processo di negoziati revisionando il testo del precedente accordo del 2012 e introducendo elementi di novità per le aziende esportatrici italiane che operano con i partner paneuromediterranei.

Principali novità della Convenzione PEM aggiornata

  • Semplificazione delle regole di origine
    La nuova convenzione introduce regole di origine più snelle e flessibili, eliminando i criteri cumulativi e semplificando la definizione dei prodotti interamente ottenuti.
  • Aumento delle soglie di tolleranza
    La soglia di tolleranza per i materiali non originari è passata dal 10% al 15%, permettendo una maggiore flessibilità nelle catene di approvvigionamento.
  • Possibilità di restituzioni daziarie
    Le aziende possono beneficiare di restituzioni daziarie all’esportazione (duty-drawback) per un numero maggiore di prodotti, migliorando la competitività nei mercati esteri.
  • Gestione elettronica delle prove di origine
    La convenzione prevede l’introduzione di modalità di gestione elettronica delle prove di origine, semplificando le formalità doganali e rendendo il processo più rapido e accessibile.
  • Eliminazione definitiva del Certificato EUR-MED
    Il certificato EUR-MED è stato sostituito dal certificato EUR.1, con l’obbligo di accettare certificati di circolazione elettronici.

Misure Transitorie

Per facilitare la transizione, il Comitato misto PEM ha introdotto misure transitorie che consentono l’applicazione parallela delle regole della Convenzione attuale e quelle rivedute fino al 31 dicembre 2025. Questo permetterà alle aziende di scegliere le regole più vantaggiose in base alle loro esigenze specifiche..

 

Vedi anche: qui

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“EUDR – Deforestazione Zero”, stop a import/export dalla fine del 2025 | I prodotti coinvolti

NEW: proroga del termine per l’inizio dell’applicazione EUDR, leggi comunicato

A partire dalla fine del 2025, alcuni prodotti e materie prime potranno essere messi a disposizione del mercato dell’Unione o esportati soltanto se a “deforestazione zero”, (Regolamento 2023/1115 , testo completo, qui ) ossia a condizione che non siano stati fabbricati su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020.

Queste materie prime e prodotti dovranno:
• essere conformi alla legislazione del paese di origine,
• essere dotate di una specifica dichiarazione di “due diligence” per dimostrare il rispetto del Regolamento.

Materie prime e prodotti interessati

La normativa comunitaria – applicabile anche alle piccole e microimprese – riguarda le materie prime e i prodotti elencati nell’Allegato 1, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno ed alcuni loro derivati, tra cui cuoio, cioccolato, mobili, acidi grassi, olii, libri stampati e giornali.

Operatori e Commercianti: nuovi adempimenti

Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, che il Regolamento distingue tra operatori, ossia le aziende che mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato UE, e commercianti, ossia le aziende diverse dagli operatori che mettono a disposizione tali prodotti per la distribuzione, l’uso o il consumo. Le piccole e medie imprese potranno fare affidamento sui controlli realizzati sulle imprese a monte della catena di approvvigionamento.

Cosa è richiesto alle imprese

Alle aziende sarà richiesta un importante impegno in termini di tracciabilità dei passaggi: assicurarsi che le materie prime e i prodotti interessati non provengano da terreni oggetto di deforestazione richiederà un importante sforzo di ricerca e raccolta delle informazioni (ad es. la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime interessate) poiché ogni ipotesi di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati impedirà l’immissione delle materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione.

Adempimenti conseguenti sulla governance dell’Azienda

Le imprese dovranno ugualmente dotarsi di specifici sistemi di governance:
• valutazione dei rischi: produzione di un documento relativo alla non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio. Tali rischi dovranno essere attenuati mediante misure dedicate di carattere generale e specifiche in relazione a ciascuna spedizione interessata (art 10).
• Due diligence: ciascuna immissione all’interno del mercato dell’unione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che l’operatore ha esercitato una “dovuta diligenza” due diligence dalla quale emerga che l rischio di deforestazione o degrado ambientale relativo ai prodotti interessati è nullo o trascurabile (Art. 8).

Controlli e sanzioni

Per garantire l’effettività della nuova normativa, ciascuno Stato designa un’autorità responsabile dei controlli nei confronti delle imprese interessate. In questo ambito, le autorità dovranno esaminare anche l’effettività del sistema di “dovuta diligenza” stabilito dagli operatori, nonché la documentazione prodotta per dimostrare la conformità dei prodotti. Sarà possibile anche condurre ispezioni in loco e analisi chimiche per identificare l’esatto luogo di produzione della materia prima interessata.

Nel caso emergesse una potenziale non conformità, potranno essere comminate misure provvisorie, compresi il sequestro dei prodotti interessati o la sospensione della loro commercializzazione.
Invece, in caso di accertata non conformità, l’autorità potrà adottare specifiche misure correttive (tra cui il ritiro dei prodotti o il divieto di commercializzarli) o irrogare sanzioni (tra cui sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato europeo annuo e l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici.

Per facilitare la dichiarazione di due diligence all’interno delle catene di fornitura , la Commissione Europea ha pubblicato:

  • video formativo. clicca qui
  • guida contenente tutte le informazioni essenziali per permettere agli utenti di creare e gestire dichiarazioni di “due diligence” ai fini dell’EUDR, clicca qui
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Russia, nuove linee guida per il controllo delle sanzioni all’export

Dal 24 settembre 2024 le imprese che esportano beni potenzialmente utilizzabili in ambito bellico hanno una nuova disposizione a cui attenersi pubblicata dalla Commissione Europea e finalizzata a impedire ulteriormente i tentativi di elusione delle sanzioni verso Russia e Bielorussia, clicca qui per il testo in ENG

Le keywords del provvedimento

Il documento della Commissione Europea, si articola su tre principali concetti indispensabili per l’azienda:

  • CHPL (cd. List of common high priority items) è l’elenco di beni e tecnologie sensibili che presentano un rischio elevato di essere deviati verso la Russia
  • RED FLAG, indicatori di rischio sulla potenziale elusione dei controlli all’export e delle sanzioni connesse
  • BEST PRACTICES, elenco di cautele pratiche per le imprese, misure e strumenti di screening pubblicamente disponibili per attuare le procedure di due diligence.

Elenco best practices internazionali

Per fornire alle aziende un orientamento in tema di best practices, il documento propone anche alcuni importanti link a quanto raccomandato in merito nella UE, in Gran Bretagna, in USA e in Giappone.

Sanzioni per l’esportatore

Sono di natura penale (fino a 6 anni di reclusione) le sanzioni per chiunque effettui, in violazione delle misure restrittive unionali, esportazione o importazione di prodotti listati (art 20 d.lgs. 221/2017), clicca qui

 

Vedi anche

Elenco nazionale dual use
Compliance doganale

 

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