A partire dal 30 dicembre 2024, alcuni prodotti e materie prime potranno essere messi a disposizione del mercato dell’Unione o esportati soltanto se a “deforestazione zero”, (Regolamento 2023/1115 , testo completo, qui ) ossia a condizione che non siano stati fabbricati su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020.

Queste materie prime e prodotti dovranno:
• essere conformi alla legislazione del paese di origine,
• essere dotate di una specifica dichiarazione di “due diligence” per dimostrare il rispetto del Regolamento.

Materie prime e prodotti interessati

La normativa comunitaria – applicabile anche alle piccole e microimprese – riguarda le materie prime e i prodotti elencati nell’Allegato 1, ossia bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno ed alcuni loro derivati, tra cui cuoio, cioccolato, mobili, acidi grassi, olii, libri stampati e giornali.

Operatori e Commercianti: nuovi adempimenti

Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell’Unione, che il Regolamento distingue tra operatori, ossia le aziende che mettono per la prima volta a disposizione una materia prima o un prodotto interessato sul mercato UE, e commercianti, ossia le aziende diverse dagli operatori che mettono a disposizione tali prodotti per la distribuzione, l’uso o il consumo. Le piccole e medie imprese potranno fare affidamento sui controlli realizzati sulle imprese a monte della catena di approvvigionamento.

Cosa è richiesto alle imprese

Alle aziende sarà richiesta un importante impegno in termini di tracciabilità dei passaggi: assicurarsi che le materie prime e i prodotti interessati non provengano da terreni oggetto di deforestazione richiederà un importante sforzo di ricerca e raccolta delle informazioni (ad es. la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terra su cui sono state prodotte le materie prime interessate) poiché ogni ipotesi di deforestazione o degrado forestale degli appezzamenti interessati impedirà l’immissione delle materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’Unione.

Adempimenti conseguenti sulla governance dell’Azienda

Le imprese dovranno ugualmente dotarsi di specifici sistemi di governance:
• valutazione dei rischi: produzione di un documento relativo alla non conformità dei prodotti che si intende mettere in commercio. Tali rischi dovranno essere attenuati mediante misure dedicate di carattere generale e specifiche in relazione a ciascuna spedizione interessata (art 10).
• Due diligence: ciascuna immissione all’interno del mercato dell’unione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che attesti che l’operatore ha esercitato una “dovuta diligenza” due diligence dalla quale emerga che l rischio di deforestazione o degrado ambientale relativo ai prodotti interessati è nullo o trascurabile (Art. 8).

Controlli e sanzioni

Per garantire l’effettività della nuova normativa, ciascuno Stato designa un’autorità responsabile dei controlli nei confronti delle imprese interessate. In questo ambito, le autorità dovranno esaminare anche l’effettività del sistema di “dovuta diligenza” stabilito dagli operatori, nonché la documentazione prodotta per dimostrare la conformità dei prodotti. Sarà possibile anche condurre ispezioni in loco e analisi chimiche per identificare l’esatto luogo di produzione della materia prima interessata.

Nel caso emergesse una potenziale non conformità, potranno essere comminate misure provvisorie, compresi il sequestro dei prodotti interessati o la sospensione della loro commercializzazione.
Invece, in caso di accertata non conformità, l’autorità potrà adottare specifiche misure correttive (tra cui il ritiro dei prodotti o il divieto di commercializzarli) o irrogare sanzioni (tra cui sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato europeo annuo e l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici).

NEW UPDATE

Per facilitare la dichiarazione di due diligence all’interno delle catene di fornitura , la Commissione Europea ha pubblicato un video formativo. clicca qui