Di cosa si tratta

  • I contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (quindi extra UE) di determinati prodotti sensibili dovranno contenere una clausola contrattuale che prevede l’espresso divieto di riesportazione in Russia. (art. 12-octies del Regolamento UE 833/2014, modificato dal Regolamento UE 2878/2023)
  • Con il XII pacchetto delle sanzioni verso la Russia adottato dal 18/12/2023 la UE ha introdotto anche numerose previsioni normative che mirano ridurre l’elusione delle sanzioni europee.
  • Si tratta di misure che hanno un notevole impatto in termini di contrattualistica internazionale

Tempistica dell’inserimento clausola obbligatorio

  • Contratti conclusi dopo il 20 marzo
    Tutti i contratti
  • Contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023:
    Per l’esecuzione di questi contratti a partire dal 20 dicembre 2024, è necessario modificarli per includere la clausola di “non riesportazione in Russia.
  • Contratti conclusi al 19 dicembre 2023:
    Questi contratti devono contenere la clausola di “non riesportazione in Russia” a partire dal 20 marzo 2024.

Per quali prodotti

  • beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale (es. veicoli di navigazione aerea, motori e sue parti, dischi e pastiglie per freni, pneumatici, etc.) (Allegato XI al Regolamento UE 833/2014);
  • carboturbi e additivi per carburanti (Allegato XX al Regolamento UE 833/2014);
  • armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (Allegato XXXV al Regolamento UE 833/2014 e Allegato I al Regolamento UE 258/2012);
  • prodotti comuni ma considerati dall’UE “ad alta priorità” (es. circuiti integrati elettronici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, antenne, strumenti ottici, etc.) (Allegato XL al Regolamento UE 833/2014).

Quando la clausola NON è obbligatoria:

Per spedizioni verso STATI UNITI D’AMERICA, GIAPPONE, REGNO UNITO, COREA DEL SUD, AUSTRALIA, CANADA, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA e SVIZZERA

Testo della clausola

  • Gli operatori sono liberi di scegliere la dicitura appropriata per la clausola di divieto di riesportazione in Russia, purché il risultato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 12 octies – Reg.to UE n. 833/2014 e successive modifiche.
  • La Commissione Europea raccomanda che la clausola sia identificata come elemento essenziale del Contratto e suggerisce il seguente modello, particolarmente indicato nei contratti stipulati nelle giurisdizioni considerate ad alto rischio di elusione.

Ecco il modello suggerito dalla Commissione UE:

(1) “The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:
(i) termination of this Agreement; and
(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods

(5) exported, whichever is higher.The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information”

Obblighi dell’esportatore in caso di violazione

Se un partner commerciale di un paese terzo viola gli obblighi contrattuali, l’esportatore deve informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito non appena viene a conoscenza della violazione.