Prorogata di 30 giorni la presentazione della prima relazione CBAM, a causa delle numerose difficoltà riscontate dagli operatori nell’accesso al portale dedicato (vedi anche qui)

Si avvia quindi la Fase transitoria dell’inizio dell’applicazione di quello che diventerà un tributo sulle produzioni a maggior consumo di carbonio ed inquinanti. Vediamo insieme i primi punti da conoscere per affrontare questa fase.

Cosa è il CBAM

Il CBAM nasce principalmente per combattere il c.d. dumping ambientale: impedire cioè che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo legato all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine, contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea, (vedi ad esempio, il sistema (ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE che regola lo scambio delle quote di emissione di CO2).

Cosa é la Fase transitoria e quanto dura

  • Si tratta di una fase sostanzialmente focalizzata sulle comunicazioni dei vari settori e sul monitoraggio (per il biennio 2024 – 25). In questa fase non saranno previsti tributi né l’acquisto dei Certificati CBAM, obbligatori invece dal 1 gennaio 2026
  • E’ previsto l’invio di una dichiarazione trimestrale alla Commissione Europea – incaricata anche dei controlli – in cui sono specificati : (a) la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre; (b) le emissioni di CO2 incorporate in tali merci; (c) gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni. Le dichiarazioni incomplete o inesatte potranno essere sanzionate dallo Stato.

Che prodotti riguarda

  • I settori coinvolti sono: Cemento, Ferro e Acciaio, Alluminio, Fertilizzanti, Energia Elettrica e Idrogeno. Per capire concretamente se il prodotto importato rientra nelle categorie CBAM è necessario avere particolare attenzione ella Nomenclatura Tariffaria e all’origine della Merce.
  • Per un elenco delle Nomenclature tariffarie coinvolte, consultare agli Allegati I e II  del Regolamento 2023/956
  • Prodotti importati diversi da quelli indicati nell’Allegato I e II ma contenenti materiale assoggettato alla normativa CBAM non sono soggetti a dichiarazione.

Chi è Dichiarante ai fini CBAM

  • L’importatore
  • Il rappresentante doganale indiretto, nel caso l’importatore sia extra UE
  • Il rappresentante doganale indiretto che abbia accettato gli obblighi derivanti dalla normativa (ex art.32, Reg.2033/956)

La proroga non è automatica

A seguito dei problemi tecnici riscontrati nell’accesso e nel funzionamento del Registro transitorio CBAM, dal 1° febbraio 2024, sarà disponibile sul Registro transitorio CBAM una nuova funzionalità che consentirà ai dichiaranti di richiedere, secondo le modalità e i termini definiti dalla Commissione, ulteriori 30 giorni per inviare il rapporto CBAM del quarto trimestre 2023, la cui scadenza è prevista al 31/01/2024.

I dichiaranti che non riscontrano problemi tecnici di rilievo sono comunque invitati a presentare il rapporto CBAM e inviarlo entro la fine del periodo di riferimento. come già numerosi hanno proceduto ad effettuare.

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